Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Ai Sigg. Direttori Centrali
Ai Sigg. Direttori Regionali e
Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del C.N.VV.F.
Al Sig. Dirigente Ufficio I -
Gabinetto del Capo Dipartimento
Oggetto: D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".
Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".
Il decreto, che si allega in copia insieme al messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 dell’INPS, entra in vigore dal 13 agosto 2022 e prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Ciò premesso, nel fornire di seguito le prime indicazioni di rilievo riservandosi eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio che si riterrà di dover diramare in merito a particolari aspetti del testo in argomento, si richiama l’attenzione in merito agli articoli di principale interesse, con particolare riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. recante norme per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
■ Introduzione dell’istituto “Congedo di paternità obbligatorio” (Articolo 21-bis)-
Con l’introduzione dell'istituto del “Congedo di paternità obbligatorio " è previsto che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (da computare, pertanto, le sole giornate lavorative), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, così ridefinito ai sensi dell’articolo 28 dello stesso decreto legislativo 151/2001.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
L’articolo 29, nel disciplinare il trattamento economico e normativo dei suddetti congedi, prevede, in particolare, che per il congedo ai sensi dell’art. 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
■ Congedo parentale per l’unico genitore (articolo 32, comma 1, lettera c)).
Con la novella introdotta si prevede il prolungamento da dieci a undici mesi del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, spettante al genitore solo, nel l'ottica di una maggiore tutela per i nuclei monoparentali, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato¹.
■ Modifiche al trattamento economico e normativo del congedo parentale (articolo 34).
Con la modifica introdotta è previsto che per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32:
> fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
> i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi e non più di sei mesi);
> nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’art. 331-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
È, inoltre, previsto che per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33 dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001 (previsto per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata) è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Infine, è precisato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
■ Adozione e affidamento (articolo 36).
Con la modifica introdotta è stata estesa da sei a dodici anni di età del minore in famiglia, la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 34 dello stesso decreto legislativo, per il periodo massimo complessivo ivi previsto.
■ Congedo biennale per assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità (nuovo articolo 42, comma 5)
La nuova normativa modifica, altresì, l’istituto del "congedo straordinario" di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, prevedendo che:
> il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di accertata gravità, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4. comma 2. della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1. comma 36, della medesima legge;
> in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
> in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
> in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
> in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
■ L’introduzione dell’articolo 2-bis sottolinea il divieto di discriminazione o di riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono di benefici legati alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
■ Con il nuovo articolo 33, comma 2 (permessi orari) la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001. n. 151. di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
■ Con il nuovo articolo 33, comma 3 (giorni di permesso mensili) il lavoratore dipendente ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia:
> coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1. comma 20. della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1. comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado;
> in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Inoltre, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Apparato sanzionatorio.
Si rappresenta, infine, che la novella reca anche un sostanziale aggiornamento dell’apparato sanzionatorio in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei relativi diritti
In modifica dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, il provvedimento interviene, inoltre, con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto la trasformazione del “rapporto di lavoro a tempo parziale”, nonché con l’equiparazione al coniuge della parte di un’unione civile e del convivente di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Si prega di voler informare il personale in servizio presso codesti Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Guercio
___
¹ Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dal medesimo articolo 32 per la fruizione del congedo parentale. In particolare, la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Allegato
INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-08-2022
Messaggio n. 3066
OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale
Premessa
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
1. Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguito anche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina è rimasta immutata.
Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27- bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative di dettaglio.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Ai sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23 del T.U.; il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del T.U.
Pertanto, a differenza della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, il nuovo congedo di paternità obbligatorio:
• può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
• è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
2. Maternità delle lavoratrici autonome
L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3" del T.U.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL, come previsto dal rinvio all’articolo 17, comma 3, dello stesso T.U.
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
3. Congedo parentale
3.1 Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U. che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione".
Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U.
3.2 Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata
La normativa novellata dal decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per potere fruire del congedo parentale.
3.3 Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi
Il decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
4. Domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi