Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.D. 23 agosto 2022, n. 37

Costo lavoro metalmeccanici e installazione impianti

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;
VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 19 maggio 2022, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2021;
ESAMINATO l’accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;
VISTO il verbale d’incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 8 giugno 2022, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal 1° giugno 2022;
ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo comprende anche l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato dal decreto direttoriale n. 22 del 19 maggio 2022;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
VISTA la comunicazione congiunta del 3 agosto 2022 - pervenuta da Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, a seguito dell’invio in data 15 luglio 2022 delle tabelle predisposte da parte di questa Direzione Generale - con la quale è stata espressa formale condivisione delle medesime tabelle;
ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto collettivo non sono stati stipulati accordi territoriali;

 

D E C R E T A

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell’accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2022.
 

Art. 2

Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
g) oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 agosto 2022

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis