Interpello n. 01 del 07 giugno 2022 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - NOTE |
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Applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008. |
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Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici). |
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Qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”. |
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Il D.Lgs. 81/08 prevede in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e non si evince dalla medesima normativa la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso si ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati. |
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D.lgs. n. 81/2008, artt. 25, 35 e 39, commi 4 e 6. |
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- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”; |
Interpello 07 giugno 2022, n. 01 - Applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008
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