Tipologia: CCPL
Data firma: 16 maggio 2022
Validità: 01.05.2022 - 30.06.2024
Parti: Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Avellino
Fonte: globaluserfiles.com


Sommario:

 

Dichiarazioni comuni
Premessa
Art. 1 - Occupazione e investimenti - Fondo Incentivo Occupazione
Art. 2 - Categorie e qualifiche
Art. 3. Orario di Lavoro
Art. 4 - Subappalto
Art. 5 - Lavori a cottimo
Art. 6 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 7 - Centro di Formazione e Sicurezza di Avellino - Prevenzione Infortuni
Art. 8 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Art. 9 - Centro di Formazione e Sicurezza Avellino - Formazione Professionale
Art. 10 - Politiche di settore
Art. 11 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 - Accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Trattamenti di integrazione salariale
Art. 15 - Indennità per lavori speciali disagiati

 

Art. 16 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 17 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 18 - Indennità di trasporto
Art. 19 - Trasferta
Art. 20 - Lavoratori provenienti da altre province
Art. 21 - Diritti sindacali
Art. 22 - Cassa Edile
Art. 23 - Premialità di settore
Art. 24 - Lavoratori Stranieri
Art. 25 - Previdenza Integrativa
Art. 26 - Quote territoriali di adesione contrattuale
Art. 27 - Quote sindacali
Art. 28 - Contributo e Gestione Fondo APE
Art. 29 - Coordinamento Enti Paritetici
Art. 30 - Norma di salvaguardia
Art. 31 - Norma di garanzia
Art. 32 - Norma di rinvio
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini

L’'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino si sono incontrati: l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino […] e la delegazione Feneal-Uil […], la delegazione Filca-Cisl […], la delegazione Fillea-Cgil […], visti il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022

Dichiarazioni comuni
L’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, aderente all'Ance e Confindustria Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni Fillea - Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil

Premesso che
- il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Avellino e che tutte le rappresentanze del nostro sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con rigore e responsabilità;
- l’edilizia si pone, davanti alle emerse emergenze strutturali del paese, quale settore strategico di rilancio dell’economia anche della provincia di Avellino;
- la formazione assume carattere fondamentale affinché si possano dare risposte concrete alle esigenze formative legate allo sviluppo di nuove metodologie produttive e progettuali, in modo da poter offrire a lavoratori ed imprese validi percorsi di qualificazione del capitale umano che rendano il tessuto produttivo più “attrezzato” alle nuove esigenze di mercato e permetta ai lavoratori tutti il giusto e corretto inquadramento professionale
Le parti si impegnano:
- a proporre iniziative condivise nei confronti della pubblica amministrazione, tese a sollecitare programmi per la messa in sicurezza degli edifici, dell’edilizia scolastica e residenziale;
- ad attivare tutte le iniziative tese ad applicare e a favorire la sicurezza e la legalità;
- a favorire e agevolare l'inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori migranti prevedendo anche periodi formativi per l'apprendimento della lingua italiana;
- a promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- a favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;
- a sviluppare la funzione della Cassa Edile in ordine ai temi della certificazione di regolarità/congruità favorendo lo scambio di informazioni con le Pubbliche Istituzioni deputate al controllo dell’applicazione della normativa vigente, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino - C.F.S., svolga con efficacia la sua attività volta ad accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri;
- a sviluppare presso il C.F.S. il progetto del portale B.LEN.IT, al fine di favorire la domanda e l’offerta di lavoro per una programmazione mirata dell’offerta formativa.
Nella convinzione che il rilancio passi per la professionalità, per la legalità e la trasparenza, che si traducono in garanzie reali per la sicurezza dei lavoratori e gettano le basi per una ricrescita sana e proficua dell'economia provinciale,
Ritengono che
- Le ingenti risorse economiche, frutto della messa a disposizione di finanziamenti europei e delle misure nazionali, pongono, sul piano della programmazione e della progettazione, la capacità di individuare interventi strategici;
- Vanno individuate sul territorio le priorità per il rilancio del settore delle costruzioni partendo da una profonda analisi economico-finanziaria con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento al fine di attivare/sbloccare gli adeguati investimenti avendo particolare attenzione verso le misure in atto degli investimenti in campo come infrastrutture, a partire dai fondi resi disponibili dal PNRR, ai vari “Bonus”, alla messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico), la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, gli interventi su patrimonio storico artistico), rilanciare l’edilizia scolastica e ospedaliera, i piani di edilizia economico popolare e la riconversione del patrimonio edilizio (aree dismesse, a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).
Su tali temi si individueranno azioni comuni da compiere per la sensibilizzazione delle Istituzioni locali e regionali ai fini delle scelte politico/amministrative da inserire nei piani di investimento pubblico triennale.
Condividono
- di attivarsi presso le Amministrazioni pubbliche affinchè si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile e nel rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Ufficio del Governo, ASL e Ispettorato del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell’avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali;
- che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.

Art. 1 - Occupazione e investimenti - Fondo Incentivo Occupazione
[…]
Si introducono 8 ore aggiuntive per gli operai al primo ingresso nel settore, alle 16 già previste contrattualmente, di formazione sulla sicurezza svolta esclusivamente presso i nostri enti, al fine di valorizzare il nostro sistema bilaterale nell’esercizio di una delle sue funzioni più importati, la sicurezza dei nostri lavoratori.

Art. 3. Orario di Lavoro
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni ad esclusione del sabato. Per tutto quanto attiene una diversa disciplina, si rimanda alle disposizioni previste dal CCNL 3 marzo 2022. In riferimento all’istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 4 - Subappalto
Le Parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dell’articolo 49 del Decreto-legge 77 del 2021 (così come modificato dalla Legge di conversione 108/2021), dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e di successivi verbali di Accordo e delle norme di legge vigenti che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
L’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.
Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare ai sensi dall'art. 14 del vigente CCNL alla rappresentanza sindacale unitaria - RSU costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all’art. 87 del CCNL, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla RSU la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.
Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti nazionali e territoriali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente CCNL, i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla RSU.

Art. 5 - Lavori a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del vigente CCNL e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla RSU, ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del CCNL, le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 6 - Igiene e ambiente di lavoro
Nei cantieri di qualsiasi dimensione, a protezione delle maestranze, si adotteranno tutte le misure e i protocolli anti Covid previste dalle normative vigenti.
In materia di igiene e ambiente di lavoro trova applicazione l’art.85 del CCNL vigente.
Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l’impresa fornirà annualmente al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.

Art. 7 - Centro di Formazione e Sicurezza di Avellino - Prevenzione Infortuni
Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. - ai sensi degli artt. 91 e 109 del CCNL vigenti, ivi compresa quella specificamente indicata dall’art.51 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,15% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore e Indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022 che prevede l’applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
Inoltre, la Cassa Edile potrà valutare la possibilità di finanziare specifici progetti straordinari formativi proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili.
Nell'ambito delle attività svolte dal C.F.S. particolare attenzione, sarà riservata allo sportello Blen.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) già attivo presso il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino per assistere lavoratori ed imprese edili territoriali al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Per quanto riguarda l’attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall’accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002 e altresì modificato dall'Accordo del 16 febbraio 2015, il finanziamento è a carico della Cassa Edile.

Art. 8 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della Legge n. 300 del 20/05/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali Inca Cgil, Ital-Uil, Inas-Cisl.
Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti.
I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l’Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.

Art. 9 - Centro di Formazione e Sicurezza Avellino - Formazione Professionale
In aderenza a quanto sancito con l’accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l’Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Avellino e a quanto previsto dagli artt. 87,91 e 92 del CCNL le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal Centro di Formazione e Sicurezza per l’edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S -ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.
Con riferimento all'art. 91 del CCNL vigente il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022, che prevede l’applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.
A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.
Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S.
Al fine di sviluppare l’attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

Art. 10 - Politiche di settore
Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a regolamentare e a stipulare, con protocolli separati, accordi, tesi a:
- definire un codice etico di condotta teso alla prevenzione e alla lotta contro le molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazioni comprese quelle salariali;
- riconoscere delle ore di maternità ai fini della maturazione APEO relativamente al periodo obbligatorio;
- riconoscere alle lavoratrici impiegate il periodo di maternità obbligatoria ai fini dello scatto d’anzianità;
- riconoscere al lavoratore padre ulteriori due giornate di congedo non retribuito per la nascita del figlio, in aggiunta a quanto già previsto per legge.

Art. 15 - Indennità per lavori speciali disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall' art. 20 del CCNL 19.04.2010 relative a:
1) lavori vari - Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
3) lavori marittimi - Gruppo D.
Si conviene quanto appresso:
a. agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24:
b. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
c. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione.
d. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
e. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del CCNL vigente.

Art. 16 - Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19.04.2010, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 24 del CCNL L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 17 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.
[…]
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva […]
[…]
L'indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati […]

Art. 21 - Diritti sindacali
[…]
Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.
In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell’Area Sicurezza del C.F.S. e degli RLST.

Art. 24 - Lavoratori Stranieri
Per favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le Parti convengono di assegnare al CFS di Avellino il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Art. 29 - Coordinamento Enti Paritetici
Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell’attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono la possibilità di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici”.
La Commissione di coordinamento sarà costituita da sei (6) componenti, 3 designati dall’Associazione Costruttori Edili e 3 dalle OO.SS., con la specificazione che siano ricompresi tra essi i Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.

Art. 32 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.