Categoria: 2022
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Tipologia: CIA
Data firma: 17 maggio 2022
Validità: 17.05.2022 - 31.12.2024
Parti: DHL e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, RSA/RSU
Settori: Trasporti, Logistica, DHL
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Ambito di efficacia
Art. 2 Sistema di relazioni industriali
Art. 2bis ROL
Art. 3 Formazione
Art. 4 Ticket Restaurant
Art. 5 Trasferimenti
Art. 6 Festività coincidenti con la domenica
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 7bis Riposo settimanale
Art. 8 Orario Elastico
Art. 9 ROLE ed ex-festività
Art. 10 Ferie
Art. 11 Semifestività
Art. 12 Lavoro straordinario
Art. 13 Lavoro supplementare
Art. 14 Maggiorazioni per il lavoro ordinario
Art. 15 Orario di lavoro spezzato
Art. 16 Calendario dei pagamenti

 

Art. 17 Anticipazioni T.F.R
Art. 18 Diritto allo studio
Art. 19 Inquadramento professionale customer service
Art. 20 Terziarizzazioni
Art. 21 Permessi retribuiti art. 33 L. 104/92
Art. 22 Premio di Risultato
Art. 22bis Gare CS
Art. 23 Malattia
Art. 24 Linee guida per 1’attuazione dei regimi di flessibilità per i part time
Art. 24 bis Part time post maternità
Art. 24 ter Part time per lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi
Art. 25 Smart Working genitori
Art. 26 Previdenza complementare
Art.  27 Lavoro somministrato - stabilizzazione
Art. 28 Diversity ed inclusione
Art. 29 Diritto di precedenza PT
Art. 30 Decorrenza e durata


Verbale di accordo Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA)

Addì 17 maggio 2022 in Milano si sono incontrati: la DHL Express (Italy) srlr, d’ora innanzi DHL […] e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti […], con la partecipazione delle Segreterie Territoriali/Regionali della Filt Cgil, Filt Cisl e Uiltrasporti e una delegazione di RSA ed RSU

Premesso che
I. In data 31.12.2018 scadeva l’accordo precedentemente vigente con le sue successive integrazioni, le Parti, si sono quindi incontrate al fine di ricercare un’intesa circa il rinnovo del predetto accordo.
II. Le Parti convenivano di incontrarsi in data odierna per la definizione complessiva dell’impianto economico e normativo del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale d’accordo, le Parti convengono sui contenuti del presente Contratto integrativo Aziendale.

Art. 1 Ambito di efficacia
1. Il presente accordo annulla e sostituisce gli accordi collettivi nazionali di II° livello applicati in Azienda.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente verbale di accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e le normative di Legge.

Art. 2 Sistema di relazioni industriali
1. Al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia del positivo sistema di Relazioni Industriali, le Parti confermano l’articolazione del modello di relazioni sindacali introdotto dall’accordo integrativo del 30 ottobre 2003.
Livello Nazionale
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale, salvo specifica richiesta di una delle Parti, per un confronto relativo a ciascuno dei seguenti ambiti:
• andamento produttivo e prospettive occupazionali, secondo quanto previsto dal sistema di informative di cui al vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione:
• qualità e formazione professionale;
• occupazione distinta per sesso e per livello, in rapporto alla piena attuazione della normativa di Legge sulle part opportunità uomo/donna (Legge 125/91);
[…]
• verifica orari e andamento del lavoro straordinario.
[…]
Saranno, inoltre, oggetto di esame congiunto del Livello Nazionale, per una loro definizione, i seguenti temi:
• 1’introduzione di nuove tecnologie che abbiano ricadute sul personale in ambiti regionali differenti;
• 1’introduzione di nuove e tipologie contrattuali o il ricorso a progetti di esternalizzazione di attività che abbiano ricadute sul personale in ambiti regionali differenti;
• 1’introduzione di modifiche in ambiti regionali differenti 
• le controversie circa l’applicazione e/o l’interpretazione di accordi collettivi applicati in Azienda;
• la definizione di Accordi Quadro su temi specifici quali - a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo - la sicurezza delle merci e degli impianti.
Livello Regionale
Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli Regionali, in relazione a specifiche necessita, i seguenti temi:
• 1’introduzione di nuove tipologie contrattuali che abbiano ricadute sul personale nell’ambito della Regione;
• 1’introduzione di modifiche all’organizzazione del lavoro che abbiano ricadute su1 personale nell’ambito della Regione;
• trasferimenti di attività e/o di lavoratori tra filiali nel1’ambito della medesima Regione.
Livello Aziendale
1. Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli locali, in relazione a specifiche necessita, i seguenti temi:
• prospettive occupazionali della filiale;
• orari di lavoro e lavoro straordinario;
• ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;
• programmazione ferie, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 del presente accordo;
• sicurezza delle merci e degli impianti;
• utilizzo lavoratori atipici.
2. L’Azienda fornirà alle RSU/RSA informazione sulla formazione concernente il Personale della filiale.
Commissione paritetica bilaterale sperimentale inquadramenti professionali
Le Parti convengono di istituire, in via sperimentale, una Commissione Paritetica di n. max 6 membri (3 nomina aziendale e 3 nomina sindacale) per una verifica circa gli inquadramenti professionali di alcuni profili presenti in Azienda, ferme restando le previsioni normative e contrattuali in materia.
Tale commissione esaurirà il proprio mandato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Tempistica e procedura del confronto
[…]
Assemblea dei lavoratori
Al solo fine di consentire la fruizione del diritto a svolgere l’assemblea dei lavoratori così come disposto dall’art. 20 legge 300 del 1970 e quanto previsto dal CCNL all’art. 41 parte II, e consentire contemporaneamente il regolare svolgimento dell’attività operativa, le parti concordano di procedere come indicato di seguito:
L’Azienda una volta ricevuta la richiesta di assemblea, in caso di impossibilità o difficoltà a garantire il regolare svolgimento dell’attività operativa, potrà proporre ai soggetti richiedenti una o più alternative collocazioni orarie nella medesima giornata prescelta, preferendo le soluzioni contigue a quella richiesta. Tale facoltà sarà limitata a massimo due episodi per ogni anno. A fronte di detto spostamento l’Azienda riconoscerà un’ora di assemblea aggiuntiva, sino ad un massimo di due ore per anno.
Da tale previsione sono esclusi i seguenti casi di forza maggiore:
• gravi infortuni sul lavoro
• mancato pagamento di retribuzione

Art. 3 Formazione
[…]
7. Le Parti intendono confermare l’importanza della formazione in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e a tale fine valuteranno iniziative congiunte di sensibilizzazione e approfondimento in materia. Inoltre l’Azienda conferma un consistente impegno in materia di formazione e informazione del proprio personale, volto a prevenire casi di infortunio sui luoghi di lavoro, per la cui riduzione le Parti si danno atto di proseguire il percorso intrapreso.

Art. 7 Orario di lavoro
1. La durata dell’orario ordinario settimanale viene confermata in 39 ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco di 5 giorni, tra le giornate di lunedì e venerdì o, in alternativa, tra le giornate di martedì e sabato.
2. Al fine di dare attuazione all’orario settimanale di cui al precedente punto 1, in luogo dell’effettiva riduzione di un’ora in una specifica giornata, nell’arco della settimana lavorativa, si prevede la possibilità di cumulare mensilmente le ore non fruite (4 ore mese) pianificandone 1’uti1izzo secondo le modalità di cui di seguito:
- 4 ore ogni 4 settimane;
- 8 ore ogni 8 settimane.
La scelta tra le due possibili modalità di fruizione e in capo all’Azienda, fatti salvi gli accordi in vigore a livello locale alla data del presente accordo nonché le programmazioni collettive consolidate e verificabili.
3. Le modalità generali di utilizzo della riduzione orario, cumulata secondo quanto sopra illustrato, non potrà avvenire per gruppi di ore inferiori a 4. Fanno eccezione i lavoratori notturni per i quali la fruizione della riduzione orario é prevista su base giornaliera.
4. Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time, quanto indicato a punti che precedono, verrà applicato proporzionalmente.
5. L’Azienda fornirà ai lavoratori interessati, la programmazione individuale delle giornate o delle mezze giornate nelle quali avverrà la fruizione della riduzione di orario, con le tempistiche previste.
6. Le eventuali assenze dovute a malattia che dovessero cadere nelle giornate di cui al punto 5, daranno luogo a1 recupero della stessa giornata, previa presentazione di idonea certificazione medica; il recupero dovrà avvenire, entro i successivi 30 giorni;
7. Nelle giornate destinate alla fruizione della riduzione di orario, il buono pasto o i ticket restaurant verrà erogato solo in presenza di una prestazione lavorativa pari ad almeno 4 ore.
8. Per i lavoratori full time che svolgono almeno 3 ore della propria prestazione lavorativa in orario notturno (22.00 - 06.00), la fruizione della riduzione orario avverrà su base giornaliera mediante uscita anticipata di 15 minuti a fine turno.
9. In ogni caso, la fruizione delle ore di riduzione oraria dovrà obbligatoriamente essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, l’eventuale mancata fruizione delle stesse comporterà una pianificazione e una fruizione entro il primo trimestre dell’anno successivo e, in ogni caso, dovranno essere obbligatoriamente fruite. 
10. Per i lavoratori che effettuano turni continuativi e/o orari sfalsati, la pausa retribuita di 30 minuti di cui all’art. 9 c. 8 del vigente CCNL, dovrà essere obbligatoriamente fruita e sarà concordata d’intesa tra le parti. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 66/03, si precisa che la pausa non potrà essere collocata alla fine del turno di lavoro.
11. Durante la pausa, prevista dall’art. 9, comma 8, del vigente CCNL, non potranno essere svolti lavoro supplementare e/o straordinario, né attività varie in genere.
12. Per i lavoratori part time, laddove sia richiesto di effettuare lavoro supplementare, al compimento della sesta ora di prestazione effettiva, dovrà essere prevista una pausa non retribuita di almeno 30 minuti.

Art. 8 Orario Elastico
1. Fermo restando la necessità di garantire la piena operatività delle singole unità/reparti e al fine di omogeneizzare gli orari di lavoro, con espressa esclusione del personale addetto al Customer Service, si conviene di mantenere quanto sperimentato negli anni in modo continuativo, un regime di orario elastico in entrata, articolato come di seguito:
• elasticità massima giornaliera di 15 minuti effettivi, con un massimo di 80 minuti effettivi al mese, per il personale OPS delle filiali;
• elasticità massima giornaliera di 30 minuti effettivi, con un massimo di 150 minuti effettivi al mese, per il personale di staff.
• Il recupero dei minuti di elasticità in entrata così come sopra individuati, dovrà essere effettuato nella medesima giornata, al termine del previsto orario di lavoro.
• Resta inteso, che il regime di elasticità nelle misure massime sopra individuate e il relativo recupero nella stessa giornata, non configurano né ritardo in entrata né lavoro straordinario o supplementare.
• Il superamento delle quantità massime sopra indicate, determina una trattenuta con arrotondamento al 15° minuto superiore.
• La disciplina di cui sopra sostituisce per il periodo sperimentale, la disciplina sulla gestione del ritardo di cui all’art. 4 dell’accordo 31 marzo 2005.
• La disciplina sulla gestione del ritardo di cui al1’art. 4 de11’accordo 31 marzo 2005, continuerà ad applicarsi nei confronti del solo personale addetto al Customer Service in luogo del presente articolo, con l’elevazione fino al raggiungimento di 75 minuti effettivi nel mese. È abrogato il comma 4.2. dell’accordo 31 marzo 2005; resta inteso che l’Azienda si riserva la facoltà di comminare le sanzioni disciplinari previste dalla normativa contrattuale vigente in caso di ritardi superiori a 75 minuti effettivi al mese.
Rimane confermata la regolamentazione della flessibilità d’orario per la sede di S. Bovio dall’accordo sindacale del 13.09.2018

Art. 12 Lavoro straordinario
1. Ogni forma di lavoro straordinario deve essere autorizzato.
[…]
3. Durante la pausa pranzo non è di norma possibile effettuare lavoro straordinario.

Art. 13 Lavoro supplementare
1. Ogni forma di lavoro supplementare deve essere autorizzato.
[…]
3. Durante la pausa pranzo, di norma, non è possibile effettuare lavoro supplementare.
[…]

Art. 15 Orario di lavoro cd. “spezzato”
Alcune realtà operative presentano nastri lavorativi polarizzati all’interno della giornata di lavoro. Per fare fronte alle suddette esigenze operative e per permettere di estendere l’orario di lavoro part time del personale presente sul sito, l’Azienda ha esposto la necessità di prevedere un orario di lavoro che preveda una pausa che ecceda i 180 minuti, previsti dall’art. 9, co.8 CCNL.
Le parti quindi convengono di regolare le modalità di individuazione di un orario di lavoro che recepisca tali esigenze a livello territoriale, secondo quanto stabilito dal citato art. 9, co.8, CCNL, nelle realtà in cui tale nuova organizzazione del lavoro si renderà necessari

Art. 20 Terziarizzazioni
1. Le quote medie annue di attività attualmente gestite mediante il ricorso a contratti di appalto/servizio sono da riferirsi ai seguenti ambiti:
- attività di magazzino;
- flagstore;
- attività di trasporto e distribuzione;
- quote chiamate call center;
- attività di facchinaggio e sorting generico;
- guardiania e vigilanza notturna, pulizia.
2. Eventuali ulteriori esternalizzazioni di attività di cui sopra, fatta eccezione, per i picchi di lavoro saranno oggetto di comunicazione preventiva alle OO.SS., cui potrà far seguito, a richiesta del sindacato entro 10 giorni, un apposito incontro.
3. L'Azienda conferma la piena applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione per tutte quelle attività esternalizzate che, ai sensi degli Artt.42 e 42bis, hanno questa previsione e obbligo contrattuale.

Art. 24 Linee guida per l’attuazione dei regimi di flessibilità per i part time
1. Allo scopo di favorire recuperi di efficienza e/o di miglioramento della produttività, in un contesto di grande competitività come l’attuale, si conviene sulla necessità di procedere, a livello di unità operativa, ad un confronto con le RSA/RSU ed eventualmente con le OO.SS. territorialmente competenti, circa l’introduzione di accordi quadro per favorire la flessibilità dei part time.
2. Fermo restando quanto disciplinato dalla Legge e dal vigente CCNL, in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, a livello di unità operativa e/o reparto si potranno raggiungere intese volte a favorire una flessibilità della distribuzione oraria dei part time, anche con riferimento a circostanziati picchi produttivi stagionali (periodo Natalizio); il lavoratore che aderirà sarà invitato a sottoscrivere per accettazione un accordo individuale che recepirà quanto negoziato con le rappresentanze di cui al comma che precede.
3. I contenuti delle intese di cui al punto 2. che precede andranno a definire tipologie e modalità di modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa oraria, per quanto concerne i1 preavviso e la maggiorazione oraria st rimanda al dettato contrattuale, art. 49 cc. 12, 13 e 14, salvo patti migliorativi negoziati a livello territoriale.

Art. 24 bis Part time post maternità-adozione
1. Al fine di consentire ai lavoratori a tempo pieno o a parziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino ai 3 anni di vita dello stesso, DHL si riserva di accogliere eventuali richieste di lavoratori a tempo pieno che vorranno ridurre, in via temporanea, il loro orario di lavoro a tempo parziale; detta riduzione potrà essere, in ogni caso, nel limite di orario contrattuale consentito per il part time.
2. il lavoratore interessato alla presente disposizione contrattuale dovrà presentare domanda a DHL con un preavviso di 60 giorni, certificato di nascita del bambino ed indicare nella medesima richiesta la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro e la distribuzione oraria della stessa.
3. DHL, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accetterà predetta richiesta nei limiti massimi sotto indicati:
unità produttive fino a nr. 20 lavoratori, fino ad un massimo di 1
unità produttive fino a nr. 50 lavoratori, fino ad un massimo di 3
unità produttive lino a nr. 100 lavoratori, lino ad un massimo di 5 unità produttive oltre 400 lavoratori, fino ad un massimo di 20;
4. Qualora vi dovessero essere incompatibilità tra la richiesta del lavoratore e le esigenze produttive del1’impresa, DHL proporrà al lavoratore diverse modalità di riduzione oraria e/o distribuzione dell’orario medesimo. Qualora non si dovesse addivenire ad una soluzione condivisa verrà accolta la richiesta del lavoratore se la stessa risulta rientrante nell’ambito del limite di cui al punto 3, che precede.
5. Per le unità operative sopra il limite di 400 unità il limite massimo di 20 unità verrà suddivisa proporzionalmente per l’ampiezza di ciascun reparto ivi presente.

Art. 24ter Part time per lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi
1. Al fine di consentire ai lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi, art. 7 c. 8 - parte speciale - del vigente CCNL, un miglior decorso della malattia da cui sono affetti e per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie a cui sono sottoposti, hanno diritto alla trasformazione del lavoro a tempo pieno o parziale in lavoro a tempo parziale. II rapporto di lavoro verrà ripristinato a tempo pieno a richiesta espressa del lavoratore.

Art. 25. Smart working genitori
Nel caso della nascita di un figlio o adozione dello stesso, l’Azienda permetterà alla lavoratrice madre/lavoratore padre di usufruire, oltre agli istituti previsti per legge, anche della possibilità di prestare attività in smart working (vd accordo sindacale del 22.02.2022) al 100%, per il periodo complessivo di 6 mesi sino al compimento di un anno di vita del bambino.
Tale possibilità sarà riconosciuta ai dipendenti che lo richiedano, previa preliminare valutazione della compatibilità tra l’attività svolta dal richiedente e la modalità di lavoro agile.

Art. 28 Diversity ed inclusione
1. DHL e le OO.SS. convengono sulla fondamentale importanza di costruire un’ambiente di lavoro improntato sulla tutela, dignità ed inviolabilità della persona a principi di correttezza interpersonali e i soggetti firmatari della presente intesa si impegnano a realizzare, per quanto di loro competenza, nel1’app1icazione quotidiana di questi principi. Come Azienda operante in un settore globale, infatti, la diversità, intesa come di genere, di razza, di religione, di età, di disabilita e di orientamento sessuale, di nazionalità e di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla Legge, rappresenta un punto di forza che permette alla DHL un vantaggio competitivo in termini di massima produttività possibile, creatività ed efficienza.
2. Alla luce di quanto sopra le Parti condividono che il diritto al congedo per contrarre matrimonio (ex art.20, comma 8 del vigente CCNL) sia esteso alle unioni civili (ai sensi della L.76/2016). Pertanto verrà riconosciuto analogo trattamento a quello previsto in caso di matrimonio (art. 20, c.8 del vigente CCNL) anche per le c.d. “unioni di fatto”; tali giorni di permesso verranno concessi una sola volta nella vita lavorativa del dipendente e previa presentazione di stato di famiglia che attesti lo stato di convivenza per almeno 1 anno.