Tipologia: Accordo
Data firma: 4 maggio 2022
Validità: 31.12.2024
Parti: Società Tecnica Group/Assindustria e RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec
Settori: Tessili-Calzaturifici, Tecnica Group
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Parte normativa
1. Relazioni sindacali
2. Formazione e crescita professionale
3. Orario di lavoro
3.A Flessibilità dell’orario di lavoro in ingresso / uscita
3. Lavoro a tempo parziale
3.C Lavoro agile
4. Indennità di malattia per gli operai
5. Previdenza complementare

 

6. Staffetta generazionale
7. Ambiente di lavoro e sicurezza. Sostenibilità
8. Classificazione del personale
Parte economica
1. Premio di risultato
2. Varie
Clausole finali
1. Definizione delle materie trattate nel presente accordo
2. Deposito
3. Validità e durata dell’accordo


Verbale di accordo

Il giorno 4 maggio 2022, in Giavera del Montello (TV), presso la sede di Tecnica Group spa, tra la Società Tecnica Group spa (d’ora in poi Società) […], con l’assistenza di Assindustria Venetocentro […] e la RSU dello stabilimento di Giavera del Montello, con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali Filctem-Cgil […], Femca-Cisl […]e Uiltec […], è stato sottoscritto il presente verbale di Accordo, avente validità per i lavoratori occupati presso le unità aziendali di Giavera del Montello.

Premesso che:
• l’attuale periodo è caratterizzato da inquietudine ed incertezza, determinate in particolare dai perduranti effetti della pandemia che continua a coinvolgere famiglie, scuole e lavoro, dai problemi del rincaro dell’energia e delle materie prime, con il rischio di inflazione, e dal conflitto in corso tra Russia ed Ucraina;
• le Parti sono consapevoli che l’impresa ed i Lavoratori possono costituire un punto di riferimento imprescindibile per la Comunità in cui operano, capace di creare sicurezza e coesione sociale, opportunità e benessere per il Territorio;
• le Parti ritengono che relazioni industriali propositive, capaci di condividere una visione di futuro, siano uno strumento fondamentale di crescita e benessere sociale e possano contribuire, per la parte che compete alle Parti sociali, alle Imprese ed ai Lavoratori, a rigenerare un clima di fiducia;
• con tali prospettive le Parti sono addivenute alla stipulazione del presente Accordo aziendale, attraverso il quale viene valorizzato il contributo di ciascun Lavoratore al conseguimento dei risultati aziendali, vengono messe in circolo risorse economiche -con la possibilità di tradurre il premio di risultato in prestazioni di welfare- e vengono introdotte disposizioni migliorative della contrattazione nazionale di settore, per sviluppare un ambiente di lavoro attento al capitale umano, che favorisca la crescita e le opportunità professionali e che raccolga proattivamente le nuove sfide della transizione sostenibile;
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Parte normativa
1. Relazioni sindacali

Le parti confermano la validità dell’attuale sistema di relazioni industriali e, pertanto, coerentemente con lo spirito che caratterizza i rapporti reciproci e ferme restando le rispettive prerogative e responsabilità, la Società fornirà le informazioni contrattualmente e legislativamente previste in merito alle prospettive di mercato, alle prospettive produttive, ai programmi di investimento e di innovazione con relativi riflessi sull’organizzazione del lavoro e sull’occupazione.
Tali incontri formativi si svolgeranno attraverso la previsione:
di un incontro annuale, tendenzialmente nel mese di aprile, con l’Amministratore delegato e/o la Proprietà;
di incontri periodici, di norma a carattere quadrimestrale.
Le parti si danno atto che la Società ha provveduto all’installazione di apposite bacheche aziendali, in numero adeguato ed a disposizione della RSU.
Inoltre, al fine di favorire la piena conoscenza del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di tutti i Dipendenti, la Società ha già messo a disposizione una copia in formato digitale, attraverso la propria rete Intranet.
La Società -come convenuto con la RSU- si è attivata ed ha reperito un idoneo locale aziendale, ossia una stanza nella palazzina mensa da mettere permanentemente a disposizione della RSU medesima, per l’esercizio delle loro funzioni e per incontrare i Lavoratori -al di fuori dell’orario di lavoro- che necessitino di assistenza.

3.A Flessibilità dell’orario di lavoro in ingresso / uscita

La Società, nell’ottica di una miglior conciliazione vita / lavoro, di responsabilizzazione individuale ed orientamento al risultato, dopo una prima fase sperimentale, conclusasi positivamente, intende confermare l’articolazione dell’orario di lavoro in forma “flessibile".
È quindi confermato che ogni dipendente dovrà giornalmente completare il Suo orario normale di lavoro, rispettando un orario di compresenza obbligatoria per tutti gli uffici, che è: 9,00 - 12,30 e 14,00 -17,00.
L’ingresso del mattino è flessibile tra le 8,30 e le 9,00 (gli accessi prima delle 8.30 saranno comunque computati quale orario di lavoro dalle 8.30; gli accessi tra le 08,30 - e le 8,45 saranno computati dalle 08,45; gli accessi tra le 08,45 - e le 9,00 verranno computati dalle 09,00).
La pausa sarà svolta tra le 12,30 e le 14,00 e sarà possibile scegliere la durata tra 30’, 60’ e 90’ minuti.
In Magazzino Prodotto Finito, Magazzino Materie Prime e Ufficio traffico, la tipologia di attività svolte non consente al momento l’introduzione dell’orario flessibile.
I singoli responsabili indicheranno mansioni ed attività che richiedano di estendere la presenza e/o articolare l’orario di lavoro in modalità diversa, definendo per il personale interessato e di concerto con la Direzione Risorse umane le modalità di copertura (es: necessità di copertura diversa per addetti con stretti rapporti con Asia e Usa) ed osservando, per quanto possibile, un congruo preavviso.
La Società, in ogni caso, in ragione di esigenze tecniche, organizzative e produttive potrà sospendere e/o revocare tale regime di flessibilità di orario, anche per singolo ufficio e/o caso, osservando un congruo preavviso.

3. Lavoro a tempo parziale
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze dell’Azienda e del Lavoratore ed anche al fine di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i Lavoratori ed organizzativi per l’Azienda.
Pertanto, ferme restando le previsioni legali e del CCNL per l’industria della calzatura al riguardo, la Società accoglierà -computandole nel limite complessivo previsto dal CCNL- le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento dei 14 anni: in tale specifico caso, il/la Dipendente potrà richiedere una riduzione dell’orario di lavoro settimanale di tipo orizzontale pari al 75% dell’orario normale. Diverse articolazioni orarie dovranno invece essere concordate con l’Azienda.

3.C Lavoro agile
La Società, anche al fine di fronteggiare e contenere all'interno dell’Azienda gli effetti della pandemia da Covid-19, si è avvalsa pure dello strumento del lavoro agile, conformemente a quanto previsto negli specifici protocolli stipulati tra le Parti sociali.
La Società intende confermare l’utilizzo di tale modalità di esplicazione dell’attività lavorativa anche per il futuro, in un auspicato ritorno alla normalità.
A tal fine, le Parti si incontreranno nel corso del corrente anno, per condividere un regolamento che disciplini il lavoro agile -in fase di prima applicazione in via sperimentale- in modalità “ordinaria”, avendo a riferimento il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato”, sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria.

7. Ambiente di lavoro e sicurezza. Sostenibilità
Le Parti confermano come la sicurezza nel lavoro e la sicurezza dei prodotti della Società rappresentino un fattore strategico di qualità e di successo.
Le Parti quindi pongono grande attenzione ai temi ambientali e della sicurezza sul lavoro ricercando le condizioni per una sempre più estesa tutela della persona sul luogo di lavoro. In questo ambito, le Parti si danno atto del costante impegno aziendale nel dare piena e concreta attuazione alle disposizioni di legge per la sicurezza attraverso una accurata individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in Azienda, nonché nel fornire ai lavoratori -e in special modo a quelli di recente inserimento in azienda- adeguate informazioni e formazione in tema, al fine di assicurare le migliori condizioni di lavoro.
La Società, inoltre, è costantemente impegnata a migliorare l’ambiente di lavoro. Alcuni esempi già in atto di questi processi di miglioramento sono la creazione di spazi ricreativi all’aperto per la mensa aziendale e di un’apposita area per il relax ed il tempo libero, alla quale i Lavoratori possono accedere in conformità ai regolamenti aziendali. Altre azioni specificamente mirate al bilanciamento vita/lavoro dei dipendenti e al loro benessere negli spazi aziendali sono in fase di valutazione.
La Società si confronterà regolarmente con la RSU in relazione alle predette inziative a favore dell’ambiente di lavoro.
La Società e la RSU, inoltre, costituiranno un’apposita commissione mensa, composta da due membri, uno scelto dalla Società e l’altro dalla RSU al Suo interno, per verificare la qualità del servizio mensa, raccogliere eventuali osservazioni dei lavoratori e proporre soluzioni migliorative.
Il benessere dei lavoratori e la sicurezza nell’ambiente di lavoro sono, in generale, uno degli obiettivi strategici nella crescita sostenibile di Tecnica Group che, nei suoi ambiti di attività, adotta e promuove valori e azioni coerenti con gli obiettivi del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa strategica mondiale di corporate responsibility, di cui l’azienda è firmataria e condivide, sostiene e applica nella propria sfera di influenza i Dieci Principi fondamentali.

Clausole finali
1. Definizione delle materie trattate nel presente accordo

Le Organizzazioni Sindacali e la RSU, anche a nome e per conto di tutti i lavoratori si impegnano pertanto a non presentare ulteriori richieste per gli stessi titoli definiti nel presente Accordo per tutta la validità e la durata dello stesso.