Categoria: 2021
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Tipologia: Modifica Accordo
Data firma: 3 dicembre 2021
Parti: Agenzia entrate Lombardia e Fp-Cgil, Uilpa, Confsal-Unsa/Salfi, Flp, Cisl-Fp*, Usb*, RSU
Comparti: P.A., Agenzia entrate, Lombardia
Fonte: flpagenziemef.it


Modifica dell’Accordo locale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

La delegazione di parte pubblica della Direzione regionale della Lombardia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la RSU della Direzione regionale, acquisito l’avviso di RLS, RSPP e medico competente
Visto l’Accordo nazionale “per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dalle Organizzazioni Sindacali in data 23 novembre 2021;
Visto il verbale di intesa sottoscritto in data 6 maggio 2020 nel contesto del Tavolo Regionale Permanente della Lombardia, che qui si intende integralmente richiamato anche nelle sue premesse;
Visto l’Accordo locale “per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto dalla Direzione regionale Lombardia e dalle Organizzazioni Sindacali in data 16 luglio 2020;
Fermi restando gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e disp. successive) e della vigente normativa emergenziale;
Rilevato che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza e che nell’attuazione di quanto stabilito le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità, ai sensi dell’art.1 DPCM del 23 settembre 2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” come successivamente modificato, integrato ed esteso nella validità in successione dal D.L. 01/04/2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76), dal D.L. 22/04/2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) e dal D.L. 23/07/2021, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126).
Preso atto che nel delicato contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, il personale dell’Agenzia delle Entrate, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia in frangenti spesso difficilissimi;
Preso atto altresì che strumento indispensabile per l’operatività del personale nel periodo emergenziale è stato il ricorso al lavoro agile, esperienza positiva che l’Agenzia intende continuare a valorizzare;
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa di questa Direzione regionale e in previsione della progressiva implementazione del rientro in presenza di tutto il personale, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro:
Al fine di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità delle attività istituzionali
Concordano
Tutte le previsioni contenute nell’Accordo locale sottoscritto in data 16 luglio 2020 si intendono integralmente recepite dalla presente intesa, ad eccezione di alcuni specifici punti, elencati di seguito e in questa sede modificati, in quanto non più attuali nella loro precedente formulazione.

Punti dell’Accordo locale del 16 luglio 2020 modificati
1. Il Direttore regionale, in qualità di datore di lavoro, si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, recependo in ogni suo punto le previsioni contenute nell’ “Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” del 23 novembre 2021 e nel verbale di intesa sottoscritto tra le OO.SS. regionali e la Direzione regionale della Lombardia in data 6 maggio 2020 già richiamati in premessa, nonché in ottemperanza alle ordinanze regionali e disposizioni normative vigenti.
2. Alla luce del mutato contesto epidemiologico e delle nuove disposizioni in materia, il rientro del personale non è più previsto per presidiare le attività indifferibili da svolgersi esclusivamente in presenza e si estende al normale svolgimento di tutte le attività d’istituto.
Il rientro in ufficio coinvolgerà progressivamente tutto il personale secondo modalità coerenti con il rispetto prioritario delle misure di sicurezza necessarie al contenimento del rischio di contagio.
Ferma restando, conformemente alla previsione normativa, l’esigenza di garantire la prevalenza della componente di lavoro in presenza, fino al termine del periodo di emergenza il lavoro agile sarà gestito in forma semplificata, laddove costituisca una modalità di erogazione della prestazione collegata a standard adeguati e condivisi di sicurezza.
La programmazione settimanale dei rientri giornalieri (numero di presenti) da parte dei responsabili degli Uffici della DR, - collocata in una pianificazione di più ampio respiro temporale (almeno bisettimanale) e sulla base delle preferenze espresse e concordate fra il personale assegnato alla stanza sarà comunicata ai competenti Uffici del Settore Gestione risorse per le relative attività di pertinenza, che la trasmetteranno contestualmente alle OOSS e alla RSU; queste ultime potranno avanzare richiesta di confronto e di ulteriori dati di dettaglio qualora ne ravvisino la necessità. Tale programmazione terrà conto dell’evoluzione del contesto epidemiologico, in accordo con la RSU e le OO.SS. ed il Medico Competente.
Allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, tenuto conto delle peculiarità della città di Milano e delle condizioni di trasporto pubblico, Parte pubblica, organizzazioni sindacali e RSU concordano sull’ampliamento della fascia di flessibilità in entrata fino alle ore 11.30 ed in uscita fino alle 19.30.
Al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il prioritario rispetto delle misure di sicurezza negli ambienti lavorativi, la prestazione lavorativa può essere resa in parte in presenza e parte in lavoro agile nella medesima giornata, previa valutazione del responsabile dell’Ufficio.
La programmazione dei rientri, fermo restando quanto previsto al punto 6 dell’accordo nazionale, in caso di non conciliabilità con le misure di sicurezza vigenti o con esigenze organizzative dell’ufficio dovrà tenere conto delle necessità di coloro i quali:
- utilizzano i mezzi pubblici (a lunga percorrenza o a lunga durata);
- hanno necessità di cura dei figli di età inferiore a 14 anni;
- convivono con soggetti in situazioni di disabilità certificate dalla legge 104/92 o aventi un’età superiore ad anni 70.
Nella individuazione del contingente di personale oggetto di rientro, per prevenire affollamenti e la contemporanea presenza negli spazi comuni, occorrerà tenere conto dei servizi igienici disponibili nello stabile nonché delle politiche di accesso degli altri enti operanti nello stabile.
4. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale e, a tal fine, nel rispetto prioritario delle misure di sicurezza, acquisito il parere del medico competente e di concerto con RLS e RSPP,
- ogni stanza potrà essere occupata ordinariamente nel limite del 50% del personale ad essa assegnato; nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa dovranno essere osservate, tra le altre, le seguenti indicazioni:
1. la distanza tra le postazioni nelle stanze dovrà essere almeno pari a 2 metri; laddove la stanza sia occupata da più di una persona contemporaneamente, tutti i presenti dovranno indossare sempre la mascherina;
2. le finestre dovranno restare aperte per 10 minuti ogni ora.
- per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita o negli spazi comuni (ascensori, servizi igienici, corridoi, punti di ristoro, archivi etc.) pur garantendo la prevalenza, per ciascun lavoratore, della prestazione in presenza, calcolata come indicato al punto 8 dell’accordo nazionale, sarà adottata un’adeguata ed equilibrata rotazione del personale in presenza. Per prevalenza si intende, alternativamente, il superamento, nel periodo considerato (al netto delle assenze a qualunque titolo):
o della metà dei giorni lavorativi, ovvero
o della metà del monte ore lavorato, anche di una sola ora.
Durante le giornate in presenza, l’effettuazione di prestazione lavorativa eccedente il proprio profilo orario segue le regole previste dal CCNL-Funzioni Centrali e dall’Accordo banca ore del 30 marzo 2016.
- la rotazione verrà effettuata con lo scopo principale di minimizzare la compresenza, anche attraverso il cd “smart working orizzontale” e la flessibilità degli orari in entrata e in uscita di cui al punto 2.
- Il superamento del limite del 50% dovrà costituire un’eccezione permessa al solo scopo di raggiungere la prevalenza della prestazione in presenza, come determinata dal punto 8 dell’accordo del 23 novembre 2021.
- La citata prevalenza, dal 1° gennaio 2022, si determinerà almeno mensilmente, sempre al netto delle assenze a qualunque titolo, come previsto dall’accordo del 23 novembre 2021.
- Sarà consentito, su richiesta del personale interessato, e sempre che ci sia la disponibilità dei luoghi di lavoro, di svolgere la prestazione in presenza in postazione lavorativa diversa dalla propria (occupando le stanze non utilizzate).
10. Il personale sarà dotato di mascherine chirurgiche a marchio CE ad alto potere filtrante, nel numero minimo di 2 unità giornaliere, da cambiarsi come previsto dall’accordo nazionale superate le 4 ore, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza.
La fornitura dei dispositivi di cui sopra avverrà in fase di accesso a cura degli addetti alla vigilanza. A richiesta, potranno essere fornite anche mascherine del tipo FFP2.
12. In vigenza del Protocollo quadro per la sicurezza del 24 luglio 2020 i dipendenti, utenti e fornitori prima dell’accesso, misurano la temperatura corporea utilizzando i termo scanner posizionati agli ingressi dello stabile. La misurazione della temperatura può essere effettuata anche con l’utilizzo di termometri a infrarossi che sono stati assegnati in dotazione al personale della ditta Cosmopol, appaltatrice del servizio di Vigilanza.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso e le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate e gestite coerentemente con le indicazioni emanate dalle competenti autorità.
Le previsioni del presente accordo hanno validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19.
Ove cambiasse la normativa di riferimento, con riguardo alle misure di sicurezza relative alla prestazione lavorativa in presenza, il presente accordo - su impulso di una delle parti - potrà essere coerentemente rivisto.
La presente modifica dell’Accordo locale è inviata, dopo la sua sottoscrizione, al Tavolo regionale permanente, per il tramite dell’Area di Staff della Direzione regionale della Lombardia

Milano, 3 dicembre 2021


* Non firmano