Categoria: Proposte e disegni di legge
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XVIII LEGISLATURA
Camera dei Deputati

PROPOSTA DI LEGGE N. 3667
d’iniziativa della deputata

LICATINI

Delega al Governo per l’inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro nel comparto sicurezza e difesa e nelle Forze armate
Presentata il 6 luglio 2022


Onorevoli Colleghi ! - Il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina la figura del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all’articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l’operatore sanitario responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. La proposta di inserire tale figura professionale all’interno di ciascun corpo e unità del comparto sicurezza e difesa, costituito da Polizia di Stato, polizia locale, Corpo di polizia penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del fuoco, Corpo della Guardia di finanza e guardie particolari giurate, e delle Forze Armate, costituite da Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, è coerente con la necessità e con le esigenze emerse, soprattutto negli ultimi anni, di lavorare in condizioni di sicurezza e di igiene ambientale e di garantire la protezione dei dipendenti.
La previsione della presenza di un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro consentirebbe di assicurare una competenza multidisciplinare e il rispetto della normativa vigente in tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli pubblici. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, infatti, inserendosi nel contesto lavorativo conosce bene le relative problematiche e anche gli obblighi di legge in capo alle strutture pubbliche, anche non sanitarie, che hanno un numero elevato di dipendenti. Si tratta, cioè, di strutture nelle quali, considerate l’entità delle attività e dei servizi nonché la complessità dell’organizzazione, si presume che siano presenti una grande varietà di rischi da fronteggiare e un rilevante numero di adempimenti da soddisfare.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a valorizzare la figura professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e il ruolo fondamentale svolto dalla prevenzione al fine di garantire condizioni di sicurezza, competenza e formazione, prevedendo l’inserimento di tale figura professionale all’interno di ciascun corpo e unità del comparto sicurezza e difesa e delle Forze armate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo, con la procedura di cui ai commi 2 e 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2.
 

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un numero di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro adegua to alla struttura e al corpo del comparto sicurezza e difesa o delle Forze armate in cui essi saranno inseriti mediante indizione di un concorso pubblico a tempo indeterminato per esami rivolto a coloro che possiedono la laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT4;
b) prevedere di corsi di formazione periodici in considerazione della specificità del servizio da svolgere;
c) prevedere norme di comportamento alle quali il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, inserito stabilmente in ciascun corpo e forza, deve attenersi e sanzioni in caso di inosservanza delle medesime norme.
 

Art. 3.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.


fonte: documenti.camera.it