Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 aprile 2010
Validità: 01.04.2010 - 31.12.2012
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Industria
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

I Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione - Allegato 1
II Art. 15 - Ferie - Allegato 2
III Art. 38 - Accordi locali - Allegato 3
IV Art. 46 - Elemento variabile della retribuzione - Allegato 4
V Art. 78 - Lavoro a tempo parziale - Allegato 5
VI Art. 90 - Diritto allo studio - Allegato 6
VII Art. 114 - Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni - Allegato 7
VIII Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriale - Allegato 8
IX Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva - Allegato 9
X Dichiarazione comune sugli enti paritetici - Allegato 10
XI Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali - Allegato 11
XII Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87 - Allegato 12
XIII Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro - Allegato 13
XIV Protocollo sul Prevedi - Allegato 14
XV Dichiarazione comune sull'EET - Allegato 15
XVI Art. 120 - Decorrenza e durata - Allegato 16
XVII Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio - Allegato 17

Verbale di accordo

Addì, 19 aprile 2010, in Roma tra l'Ance e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

Allegato 3
Art. 38 Accordi locali

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
[...…]
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
[…...]
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
[...…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[...…]
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91 ;
[...…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Visto quanto stabilito nell'accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
[…]

Allegato 7
Art. 114 Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il capolarato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati .condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento;
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna Scuola Edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.

Allegato 8
Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
[…...]

Allegato 9
Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva

In relazione a quanto disposto
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 18 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina) le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell'Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel CCNL del 2008.
Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito
1. Data della comunicazione
2. Indirizzo del cantiere
3. Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
4. Natura dell'opera
5. Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
14. Attribuzione di una codifica per cantiere.

2) Questi dati dovranno essere integrati con
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
c) il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere - denunciando le ore svolte dai propri lavoratori - in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Alla fine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.
Ferma restando la sua adozione da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce, la verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le parti sociali nazionali individueranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le parti sociali nazionali individueranno anche la decorrenza sull'intero territorio nazionale.

È affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il compito di realizzare una Banca Dati nazionale anagrafica.
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvedere ad inoltrare e ad aggiornare la Banca Dati nazionale anagrafica, costituita presso la Cnce, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa.

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'Inps e Inail, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

Allegato 12
Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
1) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Allegato 13
Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati paritetici territoriali.
A tal fine, è determinante il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l'Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell'ambito territoriale.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell'art. 109 del vigente CCNL che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato paritetico territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall'Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m..
È affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell'ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CPT.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
È affidata al sistema dei CPT la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.
Il CPT e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti la Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.