Categoria: 2013
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Tipologia: CIA
Data firma: 8 febbraio 2013
Validità: 09.02.2013 - 08.02.2016
Parti: Lait e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, RSU
Settori: Metalmeccanici-Servizi, Lait
Fonte: laziocrea.it

Sommario:

 

1. Premessa
2. Validità dell’accordo
3. Principi ispiratori
4. Relazioni Sindacali - Sistema Informativo
5. Relazioni sindacali - Commissioni Bilaterali
6. Relazioni sindacali - Diritti Sindacali
7. Orario di lavoro
8. Banca delle Ore
9. Diritto allo studio
10. Buoni pasto

 

11. Indennità di missione
12. Diritto alla Maternità e Paternità
13. Figli: Asilo nido, bonus e provvidenze per figlio disabile
14. Permessi retribuiti
15. Reperibilità
16. Indennità di mancata flessibilità
17. Previdenza complementare
18. Polizza sanitaria
19. Premio di Risultato


III Contratto Integrativo Aziendale Lait spa

Il giorno 8 febbraio 2013 Lait spa […] e la Organizzazione Sindacale Fiom Cgil Roma Sud […] e Fim Cisl Roma […], unitamente alla delegazione aziendale delle RSU, si è convenuto, in questo contesto e con questi obiettivi, di stipulare il presente contratto integrativo aziendale (III Accordo Integrativo) le cui norme rimangono in vigore sino alla stipula del successivo accordo integrativo sottoscritto tra le parti.

1. Premessa
L’azienda, nei suoi obiettivi di crescita e di sviluppo, promuove la valorizzazione del personale, riconoscendone la capacità e l’esperienza.

2. Validità dell’accordo
Le parti dichiarano che il presente contratto è integrativo del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica privata. Le direttive di tale CCNL attualmente vigente o che entreranno in vigore in seguito a contrattazione sindacale si intendono esecutive.
Il presente Contratto si applica al personale di Lait spa (d’ora in avanti l’Azienda), con rapporto di lavoro subordinato, escluso quello con qualifica dirigenziale.
Il presente ha la validità di anni 3 e decorre dal giorno successivo alla firma del presente.
I contraenti decidono sin da adesso di effettuare incontri periodici per la verifica dell’applicazione del presente accordo, di frequenza non inferiore a due all’anno.

3. Principi ispiratori
Il presente contratto integrativo è ispirato ai seguenti principi:
a) Lo sviluppo di un sistema di valori (fra cui le carriere professionali, l’efficienza produttiva e la crescita qualitativa, l’innovazione nelle forme di organizzazione del lavoro) condivisi all’interno dell’azienda, nel quale il lavoratore possa trovare elemento di costante motivazione. Gli strumenti per il conseguimento di tali valori sono la politica retributiva, la formazione professionale e la partecipazione dei dipendenti alle scelte strategiche, nonché tutte le iniziative che potranno concorrere alla definizione di una comune cultura aziendale.
b) L’azienda favorirà l’inserimento di categorie di lavoratori contrattualmente più deboli mediante la preliminare verifica della idoneità, per competenze e qualifiche richieste, di quei lavoratori che nel corso dell’anno precedente abbiano avuto rapporti di lavoro con l’azienda in forme atipiche (collaborazioni, interinale, somministrazione e tempi determinati) nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato.
c) La promozione di azioni positive a favore delle pari opportunità nell’ambito delle previsioni della legge 125/91, nonché di quanto previsto dalla Raccomandazione Europea 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne; alla Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

4. Relazioni Sindacali - Sistema Informativo
Le parti concordano sull’esigenza di prevedere incontri di norma annuali o, anticipatamente, su motivata richiesta, delle parti, in cui saranno rese informazioni su:
• Andamento complessivo aziendale e prospettive di mercato;
• Evoluzione occupazionale prevista anche con riferimento alle iniziative di formazione e di sviluppo professionale;
• Informazioni riguardanti il personale: ammontare delle ore straordinarie erogate, livelli di inquadramento, politiche di assunzione e relative modalità contrattuali applicate (tempi determinati, part-time collaborazioni, somministrazioni apprendistato, inserimento, consulenze etc);
• Andamento infortuni e malattie, dati relativi banca delle ore e graduatorie anticipi TFR e parametri per raggiungimento premio di risultato;
• Servizi di manutenzione delle sedi;
Qualora intervengano significative modifiche a quanto ha formato oggetto della informativa, saranno forniti eventuali aggiornamenti integrativi.
In sede aziendale, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali e delle OO.SS. territoriali, potranno essere programmati incontri per ulteriori chiarimenti in merito alle tematiche su indicate.
All’inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 Marzo, l’azienda convocherà le Rappresentanze Sindacali per concordare il calendario di chiusure collettive, ivi comprese eventuali chiusure estive.

5. Relazioni sindacali - Commissioni Bilaterali
Le parti concordano nell’istituire le seguenti Commissioni Bilaterali:
a) C.B. su Formazione, Valorizzazione Professionale
La commissione, in tema di formazione e valorizzazione professionale, avrà il compito di elaborare delle proposte sui seguenti temi:
• Definizione delle figure professionali che operano in azienda
• Analisi dei bisogni formativi
• Proporre aree e temi di attività formative
• Elaborare linee guida in materia di riqualificazione professionale in base ai bisogni individuati
• Analizzare la formazione svolta
La commissione dovrà presentare una relazione entro il 1 marzo di ogni anno affinché l’Azienda possa pubblicare entro il 31 marzo il piano di formazione aziendale annuale. Rimane inteso che la selezione e acquisto dei corsi da attivare verrà fatta secondo quanto previsto dal regolamento di acquisti aziendale e dalla normativa vigente.
b) C.B. su Pari Opportunità
La commissione avrà i seguenti compiti:
• Analizzare la situazione aziendale rispetto al tema delle pari opportunità
• Definire e dei percorsi di miglioramento
• Definire opportuni strumenti di monitoraggio
c) C.B. sul Mobbing
La commissione nasce con l’obiettivo di analizzare gli aspetti organizzativi, lavorativi e aziendali che possono favorire l’insorgere di azioni lesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di molestia morale di mobbing e predisporre interventi che ne attuino l’eliminazione.
Ciascuna Commissione sarà composta da 4 elementi, 2 di parte aziendale e 2 lavoratori scelti dalle Rappresentanze Sindacali. Per permettere il pieno coinvolgimento e la piena operatività delle stesse, qualora i lavoratori scelti siano esterni alle Rappresentanze Sindacali, l'azienda metterà a disposizione un monte ore retribuito complessivo di ore 40 ore l’anno.

6. Relazioni sindacali - Diritti Sindacali
Si conferma quanto stabilito nel precedente accordo integrativo, siglato in data 29/01/2010, che si riporta di seguito:
“[…]
Alle Rappresentanze Sindacali è consentito di usufruire dei normali canali di comunicazione aziendale per comunicare con i propri colleghi: telefono, fax, e-mail. Saranno altresì disponibili per le attività sindacali le attrezzature di ufficio quali PC, stampanti fotocopiatrici, materiali di cancelleria etc.
Specificatamente, l’azienda autorizza l’uso della posta elettronica aziendale (mail aziendale) per comunicazioni al personale su temi di interesse sindacale.
Le Rappresentanze Sindacali si avvarranno inoltre di una “bacheca sindacale” e di uno spazio all’uopo costituito sul sito internet aziendale.
L’azienda mette a disposizione delle Rappresentanze Sindacali una sala riunioni aziendale per le riunioni e per l’attività sindacale, compatibilmente con le disponibilità logistiche aziendali.
Viene riconosciuto ai dipendenti, oltre a quanto previsto dal CCNL, ulteriori 6 ore retribuite per assemblea”.

7. Orario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro è ridotto a trentotto ore settimanali distribuite su cinque giorni settimanali.
A tal fine la società concederà 1 ora a settimana, mentre 1 ora sarà decurtata dal monte permessi (PAR) a disposizione del personale dipendente, sino ad un massimo di 48 ore annue, ad eccezione dei venerdì che cadranno di festività locale o nazionale.
L’orario giornaliero è di 8 ore ad eccezione del venerdì che è di 6 ore, alle quali possono aggiungersi massimo 2 ore straordinarie. Il venerdì verrà erogato il buono pasto senza necessità di rientro, intendendo che la pausa pranzo potrà essere effettuata dopo le 6 ore lavorative e non sarà necessario rientrare in azienda, dopo la pausa, per timbrare. Qualora la pausa pranzo venga fruita all'interno della sede aziendale nelle 6 ore di lavoro previste si dovrà obbligatoriamente inserire la pausa di almeno 30 minuti.
Qualora si effettui lavoro straordinario nella giornata del venerdì sarà obbligatorio inserire la pausa pranzo.
All’orario settimanale di 38 ore potranno aggiungersi un massimo di 8 ore straordinarie.
La riduzione di orario dì cui sopra si applicherà in proporzione anche ai contratti di part-time sia orizzontali che verticali (es. part time 75% il venerdì dovrà effettuare un orario dì 4 ore e 50 minuti, per i part-time verticali ovviamente il venerdì dovranno effettuare al massimo 6 ore e distribuire il restante orario sugli altri giorni). I permessi, al netto delle ore decurtate per l’accordo, matureranno in proporzione della percentuale di part-time.
Il presente accordo si applicherà a tutti i part-time, da subito per quelli a tempo indeterminato mentre per i temporanei a partire da quelli che verranno stipulati/rinnovati successivamente all’entrata in vigore del presente accordo.
Le ore che eccedono il normale orario devono avere carattere di straordinarietà.
Le ore straordinarie debbono essere richieste preventivamente al dipendente dal proprio diretto responsabile in forma scritta via SIA (Sistema Informativo Aziendale) ovvero via e-mail se fuori sede.
Il dipendente richiederà, tramite funzione del modulo SIA, che il tempo di lavoro straordinario gli venga liquidato economicamente o destinato al recupero tramite utilizzo della Banca delle Ore.
L’orario di lavoro è così articolato:
Entrata dalle ore 8,00 alle ore 09,30 (con 30 minuti di tolleranza recuperabili nella stessa giornata).
Pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,30 (con un minimo 30 sino ad un massimo 60 minuti ) Comunque sia è fatto salvo il diritto di ogni lavoratore ad usufruire della pausa in modalità piena. Uscita dalle ore 16,30 alle ore 19,00
Ai dipendenti part-time presenti in azienda, con un orario di lavoro pari o superiore alle 20 h settimanali, verrà riconosciuto il buono pasto.

8. Banca delle Ore
Possono accedere alla banca ore i dipendenti a contratto a tempo indeterminato e determinato.
Il limite massimo complessivo di ore straordinarie è di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
A tal fine le parti convengono che i lavoratori che effettuano maggiori prestazioni, richiedendolo espressamente come indicato al punto precedente, abbiano la possibilità di destinare le ore straordinarie in un contenitore al fine del recupero secondo le seguenti modalità:
- è abolita la franchigia per l’accantonamento in banca ore dello straordinario effettuato, quindi il lavoratore può decidere di recuperare ogni ora di straordinario effettuata (come previsto dal vigente CCNL);
- per le ore che confluiscono nel monte ore verrà corrisposta nel mese successivo a quello dell’effettuazione, la maggiorazione pari al 50% di quella prevista dal vigente CCNL per le ore straordinarie;
- le ore che confluiscono nel monte ore possono essere fruite come permessi a recupero entro i 6 mesi successivi all’anno di maturazione, al termine dei quali avverrà il pagamento delle ore non fruite con la retribuzione in atto;
- i permessi a recupero, su autorizzazione del responsabile diretto del dipendente, possono essere fruiti a moduli minimi di 1 ora.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, Parte prima, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.

12. Diritto alla Maternità e Paternità
Si conferma l’istituto già stabilito nel precedente accordo integrativo, siglato in data 28/11/2006, che si riporta di seguito:
l’Azienda erogherà alla lavoratrice/lavoratore, in merito alla normativa ed in deroga a quanto riconosciuto dal Decreto legislativo 151/2001:
Astensione obbligatoria - integrazione al 100% della retribuzione
Astensione Facoltativa - potrà essere fruita in due blocchi di 3 mesi:
i primi 3 mesi integrati al 60% della retribuzione ed i secondi 3 mesi integrati al 50% della retribuzione.
Le condizioni vincolanti per fruire dell’astensione facoltativa così retribuita sono:
i primi 3 mesi devono essere attaccati all’astensione obbligatoria senza che vi sia ripresa dell’attività lavorativa (nel caso di fruizione da parte del padre deve essere attaccata alla fine dell’obbligatoria della madre) ed i secondi 3 mesi che potranno essere richiesti successivamente dovranno essere obbligatoriamente fruiti dalla stessa persona che ha goduto dei primi 3 mesi (padre o madre). Resta inteso che sarà possibile fruire anche dei 6 mesi in maniera continuativa purché attaccati al periodo di astensione obbligatoria (per i padri vale quanto sopra riportato) mantenendo le integrazioni sopra esposte.
Per i padri le cui mogli non usufruiscano dell’astensione obbligatoria i primi 3 mesi integrati al 60% della retribuzione dovranno essere presi subito dopo la nascita del figlio/a (garantendo comunque i 15 giorni di preavviso come prevista dall’Inps).
Tutte le situazioni pregresse di maternità facoltativa in essere, saranno analizzate dall’ufficio del personale che deciderà in merito in accordo con le organizzazioni sindacali.

15. Reperibilità
Si conferma quanto stabilito nel precedente accordo integrativo, siglato in data 29/01/2010, che si riporta di seguito:
“Le Parti si sono incontrate per esaminare gli aspetti tecnici organizzativi emersi a fronte dell’esigenza di dover assicurare nelle fasi del lavoro la necessaria continuatività operatività. In particolare l’Azienda ha evidenziato la necessità di poter disporre, a fronte di criticità segnalate, l’immediato intervento per il ripristino delle funzionalità dei sistemi tenuto conto degli obblighi di assicurare ai clienti la continuità del servizio. A tal fine le Parti concordano di istituire uno specifico trattamento da applicarsi ai lavoratori in reperibilità a decorrere dalla data della presente intesa.
- Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore, programmata dall’Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
- Per intervento si intende l’attività svolta dal lavoratore, a seguito di segnalazione di criticità, fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato da remoto, con mezzi telematici, o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, sarà riconosciuto, secondo le norme vigenti in azienda il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio sostenute.
Ai lavoratori coinvolti che operano nelle unità organizzative è richiesta, con programmazione preventiva di almeno tre mesi, la reperibilità che, di norma, non superi l’impegno di una settimana al mese, salvo particolari periodi in cui, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria, debba essere ampliato. Qualora l’Azienda ravvisasse la necessità di applicare l’istituto del reperibilità in ambienti diversi da quelli indicati nella presente intesa potrà estenderlo previo esame congiunto con le OO.SS. competenti.

Trattamento previsto
[…]
2. In caso di interventi tra le ore 22.00 e le 7.00 del giorno seguente, a tutti i lavoratori verrà riconosciuto un periodo di riposo compensativo, da fruire immediatamente dopo l’intervento, alle seguenti condizioni e misure:

Giorno inizio reperibilità

Durata intervento

Giornate di Riposo Compensativo

Precedente giorno lavorativo

Sino alle 4 ore

0,5

 

Oltre le 4 ore

1,0

Non precedente giorno lavorativo

Oltre le 8 ore

1,0

Di norma l’intervento in reperibilità non avverrà prima delle due ore successive la fine del normale orario di lavoro. Nel caso in cui esso si renda necessario verrà compensato con riposi equivalenti alla durata dell’intervento
[…]
A seguito di riunioni è emersa la necessità, al fine di gestire meglio il suddetto istituto, di:
- Definire nel dettaglio i servizi in reperibilità con allegata la documentazione necessaria e procedure di intervento e scalabilità delle chiamate.
- Definire entro sei mesi le procedure di qualità che indicando i criteri per cui un progetto sia inserito nella lista dei servizi in reperibilità.
- Entro un anno, adattare in qualità tutti i servizi in reperibilità.

16. Indennità di mancata flessibilità
Si conferma quanto stabilito nel precedente accordo integrativo che si riporta di seguito:
“Per assicurare i necessari livelli di servizio, l’Azienda ha illustrato l’indispensabile esigenza che alcune funzioni aziendali (staff e segreterie di direzione, ufficio protocollo, reception, CED, help-desk) prestino servizio con orario giornaliero fisso e non flessibile. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data del presente accordo, al personale che, per le normali attività lavorative, non gode dell’orario flessibile sarà corrisposta un’indennità per ogni effettiva giornata lavorata […]