Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2022, n. 33979 - Crollo mortale del muro di fondazione durante i lavori di realizzazione di una palificazione berlinese. Responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 30/06/2022
 

 

Fatto




1. Con sentenza del 9/1/2018, il Tribunale di Venezia condannava V.A., P.A. e R.F. alla pena di mesi 10 di reclusione ciascuno per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto i primi due imputati dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto, ha revocato le statuizioni civili e ha revocato la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena concessa al R.F..
In base alla ricostruzione offerta dai giudici di merito, il R.F., titolare della "R.F. Wellpoint s.r.l.", datore di lavoro di M.M., nel corso di lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio, ometteva di valutare i rischi connessi alla realizzazione di una "palificazione berlinese" in prossimità di un muro di fondazione, che, sottoposto a sollecitazione durante l'esecuzione dei lavori, crollava, determinando la morte dell'operaio M.M. che rimaneva schiacciato sotto le macerie.
2. Avverso tale sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione R.F. e la R.F. Wellpoint s.r.l., articolando i seguenti motivi di ricorso.
I) violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen.; nullità del decreto di citazione con cui è stato disposto il rinvio a giudizio di R.F. per omesso avviso al difensore dell'udienza preliminare svoltasi in data 21/1/2015. L'Avv. Fadalti, richiamandosi alle eccezioni coltivate nei gradi di merito, lamenta di non avere avuto avviso dell'udienza preliminare svoltasi in data 10/12/2014. In quella sede l'Avv. Scudier, per conto dell'Avv. Fadalti, rappresentò di essere presente al solo fine di fare valere l'eccezione riguardante l'irregolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore. Il giudice rigettò l'eccezione, rinviando l'udienza allo scopo d'integrare il contraddittorio solo con riferimento ad altri difensori, Avvocati Casella e Cesari, assenti all'udienza.
In difetto di concessione di termine a difesa, si sarebbe verificata la nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti.
11) violazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen.; contraddittorietà e insufficienza della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Al ricorrente, evidenzia la difesa, sono stati contestati profili di colpa generica e profili di colpa specifica, questi ultimi consistiti nell'avere, in qualità di legale rappresentante della "R.F. Wellpoint s.r.l.", violato gli artt. 17, 150, comma 1 e 2, d.lgs 81/2008 e 2087 cod. civ., omettendo "di valutare i rischi relativi alla conservazione del tratto di muratura perimetrale lato nord e di prevedere il puntellamento nella fase di demolizione del fabbricato esistente", e di eseguire "opere di rafforzamento e puntellamento sulla porzione di muro da conservare".
L'art. 2087 cod. civ., come è noto, è norma di carattere generale. Per aversi il difetto di diligenza e, quindi, colpa penale, devono individuarsi le regole di condotta che sono state in concreto violate con riferimento alle previsioni contenute nel "Testo Unico della sicurezza".
Nello specifico si addebita al ricorrente la violazione del già citato art. 150, intitolato "Rafforzamento delle strutture", il quale dispone, testualmente: " Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In
relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi".
Il ricorrente, tuttavia, è rimasto completamente estraneo ad ogni opera di demolizione, pertanto la norma contestata non si attaglia alla posizione rivestita dall'imputato nella vicenda. La committenza, infatti, aveva appaltato le opere da realizzarsi alla "Costruzioni Edili P.A. s.r.l.", che, a sua volta, aveva subappaltato a "F.D. e C. s.n.c." i lavori di demolizione della vecchia costruzione e l'asporto del relativo materiale, lavori ultimati in data 4 luglio 2008. I committenti, successivamente a tale data, con separato contratto, avevano commissionato alla R.F. Wellpoint s.r.l. la realizzazione di una c.d. "palificazione berlinese", ovvero, altra e diversa opera rispetto all'attività di demolizione affidata alle imprese precedenti.
Tutto ciò dimostra l'assenza di responsabilità del ricorrente in relazione ai fatti occorsi, essendo il R.F. intervenuto in un momento successivo alla demolizione del muro con il compito esclusivo di realizzare un garage seminterrato.
Lo stesso tecnico dello Spisal, sig. L.G. , ha posto l'accento sulla fase di demolizione delle opere murarie, individuando carenze nei piani operativi di sicurezza riguardanti tale fase lavorativa ("Per quanto riguarda la fase di demolizione, abbiamo trovato che era carente, erano carenti tutti i piani operativi di sicurezza che abbiamo esaminato per quanto riguarda il procedimento di demolizione").
Inoltre, il muro in questione non è crollato su se stesso, ma si è ribaltato in avanti (quasi integro) sulla linea di guaina.
In ragione di quanto precede, il R.F. avrebbe dovuto essere mandato assolto dal reato contestato, essendo rimasto del tutto estraneo all'attività di demolizione realizzata dalle altre imprese.
La responsabilità del ricorrente, anche non volendo accedere alla tesi prospettata, sarebbe in ogni caso da escludersi sulla base di valutazioni di carattere generale inerenti al rapporto di causalità. Poiché si verte in un caso di reato omissivo di evento, ovvero in un caso di reato omissivo improprio, a norma degli artt. 40 cod.pen. e 533 cod. proc. pen., sarebbe stato necessario accertare la causalità omissiva ricorrendo allo schema del giudizio controfattuale, fondato su generalizzate regole di esperienza o su leggi scientifiche. Avrebbero dovuto i giudici valutare la possibilità di ritenere non dimostrata la responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio", essendo insufficiente e inadeguata la prova del nesso causale tra condotta ed evento.
III) violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.; motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante.
I giudici di merito, lamenta la difesa, non hanno fatto corretto governo dei criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., che imporrebbero, nel presente caso, il contenimento della pena nei minimi di legge; non sono stati valutati l'incensuratezza del ricorrente ed il corretto comportamento processuale ed extraprocessuale.
Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore della "Costruzioni Edili P.A. s.r.l." ha prodotto copia della sentenza assolutoria, munita di attestato d'irrevocabilità, resa nei riguardi di P.A., legale rappresentante della predetta società, originario coimputato nel giudizio. Ha rappresentato che il provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione è stato erroneamente indirizzato anche alla società "Costruzioni Edili P.A.", costituitasi responsabile civile nei precedenti gradi di merito.

 

Diritto
 



1. Occorre preliminarmente prendere atto dell'erronea notificazione alla "Costruzioni Edili P.A. s.r.l." del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso promosso in questa sede. La parte in questione non è ricorrente e non è interessata al procedimento, essendo stato il legale rappresentate della società "Costruzioni Edili P.A. s.r.l." assolto in via definitiva dalle imputazioni elevate a suo carico in grado di appello.
2. Il ricorso promosso in favore di R.F. e della "R.F. Wellpoint s.r.l." deve essere rigettato.
3. Quanto al primo motivo di doglianza si osserva: il difensore Avv. Luigi Fadalti ha partecipato all'udienza preliminare svoltasi in data 10/12/2014 a mezzo di altro difensore presente, il quale dichiarava di essere stato delegato al solo fine di eccepire l'omessa regolare citazione in favore del primo.
In materia di difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio del difensore, il collegio condivide l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio al difensore dell'imputato, il quale abbia comunque partecipato alla relativa udienza, anche a mezzo di sostituto, integri una nullità a regime intermedio (cfr., sia pure in materia notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello, Sez. 6 n. 12619 del 25/03/2010, Rv. 246739).
Il carattere assoluto della nullità, invero, è riscontrabile solo in caso di mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia, ipotesi che determina una lesione sostanziale e non emendabile del diritto di difesa (cfr. Sez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614). Diversamente, il difetto di notifica della citazione al difensore di fiducia, comunque presente all'udienza, configura una lesione "minore" del diritto di difesa che consente l'inquadramento del vizio nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con conseguente sottoposizione al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 184 cod. proc. pen.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 184, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che "la parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto ad un termine per la difesa". Qualora, come nel presente caso, la parte compaia, dichiarando, sia pure a mezzo di sostituto, che la sua presenza è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo, cod. proc. pen., ad un termine a difesa, che, tuttavia, deve essere tale da assicurare il godimento dei termini complessivamente stabiliti ex lege, siccome previsto dall'art. 184, comma terzo, cod. proc. pen., i quali termini corrispondono per l'udienza preliminare a dieci giorni (cfr. in argomento Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018, Rv. 272865 - 01; Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Rv. 274738 - 01 in cui si esclude che sia consentito assicurare, attraverso il rinvio dell'udienza, la mera integrazione del termine originario insufficiente.).
Nel caso in esame, benché il giudice non abbia formalmente accolto l'eccezione, ha di fatto concesso il termine a difesa rinviando l'udienza al 21/1/2015. Ciò ha consentito alla parte di esercitare la propria difesa, senza alcun nocumento delle sue prerogative. E' quindi condivisibile la decisione della Corte di merito di ritenere infondata l'eccezione.
4. Nel merito si osserva quanto segue.
Alla stregua degli elementi fattuali rappresentati in sentenza, la causa del crollo del muro che ha determinato il decesso dell'operaio della ditta R.F., deve individuarsi nella grave compromissione statica dello stesso, dovuta all'abbattimento dei muri perimetrali dell'edificio (che ne garantivano verticalità e staticità), all'asportazione di un tratto terminale della fondazione di circa 50 cm., realizzata dalla stessa ditta R.F., al sollevamento del terreno dovuto alla pressione esercitata dall'inserimento della c.d. "palificazione berlinese".
La Corte di merito ha sottolineato in motivazione che, non solo era carente il PSC redatto dalla ditta V.A. (la quale aveva materialmente provveduto alle demolizioni), ma anche i POS redatti dalle ditte P.A. e R.F.. Essi infatti erano carenti in punto di individuazione dei pericoli collegati al muro presso il quale dovevano intervenire.
Eppure, essendo la lavorazione da effettuarsi ad opera della R.F. strettamente collegata al muro crollato, erano necessarie verifiche preliminari sulla sua affidabilità statica e conseguente adozione di misure atte a prevenire pericoli.
Sebbene la ditta subappaltatrice non avesse provveduto alle opere di demolizione pregresse, dovendo realizzare la palizzata in prossimità del muro successivamente crollato, aveva il precipuo compito di verificare la sicurezza del luogo e prevedere possibili interferenze dei lavori a farsi sulla stabilità di detto muro. Inoltre è innegabile che egli fosse comunque intervenuto sulle fondamenta del muro (circostanza ritenuta concausa del crollo). Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno ritenuto che al titolare della "R.F. Wellpoint" fosse ascrivibile la posizione di garanzia connessa alla predisposizione delle misure antinfortunistiche previste dalle norme contestate ed ai connessi obblighi informativi e di vigilanza.
5. Risultano non fondate le critiche difensive in tema di asserita estraneità del R.F. ad ogni opera di demolizione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 150 D. Lgs. n. 81/2008. Il ricorrente non si confronta con l'argomento, illustrato nella sentenza di appello, conforme alla pronuncia di primo grado, riguardante il fatto che R.F. avesse operato "anche una parziale demolizione del muro rimuovendo una porzione delle fondamenta e i contrafforti laterali" (cfr. p. 3 e 9 della sentenza). Né alcun elemento di novità in senso contrario appare emergere dalla proposta rilettura delle deposizioni rese dai testi L.G. (tecnico SPISAL) e R.A. (dipendente della ditta "F.D.").
Deve all'uopo rilevarsi come non sia consentito al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione della vicenda e la rivalutazione del contenuto delle prove dichiarative assunte nel giudizio di merito (cfr. ex  multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601). Anche a prescindere da tanto, il ricorrente non si confronta con le parti della motivazione in cui si distingue precisamente il ruolo del R.F. da quello degli altri originari coimputati e si specificano, con argomentare logico e coerente, le ragioni poste a fondamento della posizione di garanzia rivestita dall'imputato relativamente alla gestione del rischio concretizzatosi con il verificarsi dell'infortunio.
6. Del pari infondate appaiono le censure in merito alla ricostruzione del nesso di causalità. Il ragionamento controfattuale non è sfuggito alla riflessione dei giudici di merito. Dopo approfondita analisi della condotta serbata dal ricorrente, delle cause del crollo e della evitabilità dell'evento, la Corte di merito ha concluso sul punto affermando, in modo coerente e logico, come la mancata valutazione del rischio e la mancata assunzione di misure precauzionali da parte del ricorrente abbiano determinato il crollo del muro che ha causato il decesso del lavoratore.
7. Inammissibile appare, infine, la doglianza in punto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, avendo il provvedimento dato atto dei criteri posti a fondamento della scelta di ritenere la sola equivalenza. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa, da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 30 giugno 2022