Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Decreto direttoriale 14 settembre 2022, n. 6
Definizione degli standard abitativi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura
Il Direttore Generale
 

Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento UE;
Vista la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, che all’Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH;
Visto il Regolamento (UE) 24 marzo 2021, n.2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 e che all’Allegato V punto B elenca le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l’articolo 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l’applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013;
Visto il Regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
Visti, in particolare, l’articolo 6, comma 8, del Regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce che “Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei”, e l’articolo 10 dello stesso regolamento, che individua le forme di partecipazione dell’Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 7 che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l’articolo 25 e l’articolo 25 quater che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonché l’art. 25 bis in cui si definiscono le condizioni di ammissibilità dei progetti che abbiano ricevuto il Marchio di Eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;
Visto l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce una Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano;
Visto l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, recante <<Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure>> e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2021 n.2787 istitutivo dell’Unità di Missione del PNRR;
Visto il D.P.C.M. del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 n.296, di nomina a titolare dell’Unità di Missione del PNRR della Dr.ssa Marianna D’Angelo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
Visto il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. che assegna le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU;
Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l’art 3, comma 1, lettera g-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare per la Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale, Investimento 2.2.a Piani Urbani Integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, e in particolare il traguardo M5C2-15, previsto al primo trimestre 2022 dell’entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” e adozione del decreto ministeriale per l’assegnazione delle risorse definito con il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm. ii.;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021e ss.mm.ii.;
Considerato che il punto 7 del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
Vista la circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
Vista la circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
Vista la circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
Vista la circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;
Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;
Visti gli Operational Arrangements (OA) siglati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e del Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni il 23 dicembre 2021;
Visto il Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”;
Visto, in particolare, l’art. 25 quater, comma 1, del citato decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato, il quale, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura";
Visto l’art. 3, comma 7 del Decreto interministeriale del 4 luglio 2019 recante “Organizzazione e funzionamento del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” il quale stabilisce che le funzioni di Segreteria del Tavolo suddetto sono svolte dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Considerato che in data 29 luglio 2021 la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha siglato con ANCI la Convenzione di sovvenzione per la realizzazione, in collaborazione con Cittalia, di un “Piano d’Azione a supporto degli enti locali nell’ambito dei processi di Inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di Contrasto allo Sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una mappatura nazionale della presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, con attenzione alla precarietà e al disagio abitativo per fornire la base conoscitiva finalizzata all’adozione del Decreto Ministeriale di riparto in adempimento della misura Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Considerato che il Piano d’azione suddetto è finanziato con il Fondo nazionale per le politiche migratorie per un valore complessivo di € 2.200.000,00;
Considerato che nel periodo ottobre 2021 -gennaio 2022 ANCI ha realizzato, in collaborazione con CITTALIA, l’indagine finalizzata alla predisposizione della mappatura suddetta, attraverso la somministrazione a tutti i 7904 comuni italiani di un questionario al quale hanno risposto 3.851 Comuni;
Considerato che in data 1° marzo 2022 si è tenuta la riunione (in video-conferenza) del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, che ha condiviso la mappatura degli insediamenti realizzata da ANCI e i criteri di riparto delle risorse;
Considerato che i criteri approvati prevedono la ripartizione delle risorse a livello comunale, in funzione della presenza di insediamenti informali, assegnando una quota fissa e una quota variabile da attribuire in base al numero delle presenze di cittadini stranieri dichiarato dai comuni partecipanti alla rilevazione;
Considerato opportuno individuare due correttivi alla distribuzione per quote per tener conto, da un lato, dell’anzianità degli insediamenti (e delle correlate maggiori difficoltà di intervento) e dall’altro dell’esistenza di iniziative avviate sui medesimi territori per il superamento degli insediamenti informali (cui assicurare sostegno);
Visto il Decreto Ministeriale 55 del 29 Marzo 2022 che dispone la ripartizione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento, Investimento 2.2.a Piani Urbani Integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura pari a euro 200.000.000,00;
Considerato che sono in corso le attività per la definizione delle proposte progettuali da parte dei Comuni/soggetti attuatori assegnatari delle risorse;
Considerato che in relazione alle caratteristiche del fenomeno degli insediamenti abusivi in agricoltura presenti nei diversi territori individuati dalla mappatura, le soluzioni saranno diversificate potendo comprendere soluzioni temporanee o di lungo periodo, soluzioni organizzate dai datori di lavoro e/o con il supporto degli enti del terzo settore;
Considerato ancora che le soluzioni abitative che saranno individuate potranno riguardare prevalentemente ma non esclusivamente alloggi a vario titolo nella disponibilità pubblica (edilizia residenziale pubblica, edifici da riqualificare, edifici sottratti alla mafia);
Considerato che la Costituzione italiana attribuisce all’art. 117 alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e che la materia edilizia rientra quindi tra le materia di competenza regionale;
Considerata la necessità di declinare la previsione della misura M5-C2-15 Investimento 2.2 a) Piani urbani integrati- Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura che nella sua parte descrittiva prevede che “Il decreto ministeriale deve assegnare le risorse in base alla mappatura degli insediamenti abusivi realizzata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Devono essere definiti gli standard per le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine”, ed in particolare gli standard applicabili;
Considerato il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale delle persone nonché la promozione del pieno sviluppo della persona umana.
Considerata la risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2019/2187(INI);
Considerata la Carta Sociale Europea (ratificata il 5 luglio 1999) che all’art.31 definisce il diritto all’abitazione stabilendo che «le Parti s’impegnano a prendere misure destinate a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente»
Considerata la Recommendation ILO, R115 - “Recommendation concerning Workers' Housing”, 1961 (No. 115).
Considerata la normativa di sintesi racchiusa nel documento in allegato parte integrante del presente decreto
 

DECRETA

Articolo 1
Principi generali

Nell’implementazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 5, “Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine saranno progettate dai soggetti attuatori assegnatari delle risorse PNRR in modo da garantire che ogni soluzione alloggiativa proposta al lavoratore sia rispettosa dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e dignità sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla normativa europea e nazionale di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e dalla Raccomandazione ILO del 1961, R115 - “Recommendation concerning Workers’ Housing”, inclusa la sezione “suggestions concerning methods of application 2. Housing standards”.
 

Articolo 2
Normativa europea

Nell’implementazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 5, “Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine saranno progettate dai soggetti attuatori assegnatari delle risorse PNRR garantendo il rispetto dell’articolo 31 della Carta Sociale Europea (ratificata il 5 luglio 1999) che definisce il diritto all’abitazione, stabilendo che «le Parti s’impegnano a prendere misure destinate a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente» e di quanto prescritto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2019/2187(INI)).
I progetti finanziati tengono conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza e sono conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH)(2021/C58/01). L’applicazione del principio DNSH comprende l’inammissibilità di caldaie a condensazione a gas nell'ambito della presente misura.
 

Articolo 3
Normativa nazionale

Nell’implementazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 5, “Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine saranno progettate dai soggetti attuatori assegnatari delle risorse PNRR nel rispetto, della normativa nazionale in tema di edilizia e di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e in particolare del:
- DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”;
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, “Norme Tecniche Per Le Costruzioni”;
- Decreto Ministeriale Sanità, 05 luglio 1975;
- Allegato IV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e in particolare, , i requisiti previsti nel D.Lgs 09-04-2008 n° 81 e nei punti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 dell’allegato IV del D.Lgs 09-04-2008 n° 81;
- Contratti collettivi.
 

Articolo 4
Normativa regionale e locale

Nell’implementazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 5, “Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine saranno progettate dai soggetti attuatori assegnatari delle risorse PNRR applicando la normativa regionale e locale in vigore al momento della presentazione delle proposte progettuali.
Al fine di consentire all’Unità di Missione il controllo circa la corretta realizzazione degli interventi il Soggetto attuatore presenterà una sintesi della normativa locale che troverà applicazione con riferimento agli interventi proposti.
 

Articolo 5
Rinvio

I soggetti attuatori adegueranno le loro progettazioni alle eventuali modifiche della normativa europea, nazionale e locale che potranno intervenire nel corso della realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR. L’Unità di Missione fornirà, anche con il supporto di strutture specializzate di assistenza tecnica messe a disposizione dal MEF RGS Servizio centrale PNRR, un supporto informativo sulle eventuali modifiche della normativa di settore.
L’Unità di Missione assicura il controllo del rispetto degli Articoli precedenti. Il mancato rispetto dei provvedimenti di cui agli Articoli 1,2, 3 e 4 comporta la pena di inammissibilità dei progetti ai fini dell’implementazione della misura di cui all’Articolo 1.

Roma, Data della firma digitale
 

Il Direttore Generale dell’Unità di Missione del PNRR
Marianna D’Angelo