Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA (di seguito denominato INAIL o Istituto o Parte), ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Angela Razzino, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D’Annunzio, 76 - 16121 Genova

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA (di seguito denominato USR o Parte) con sede legale in Genova, Via Assarotti 38, ***, rappresentato dal proprio Direttore Generale Dott. Antimo Ponticiello, domiciliato per la carica presso la sede;
 

PREMESSO CHE

- INAIL è un ente pubblico non economico, la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi di prevenzione;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado;
- Inail persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività nel campo della prevenzione la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- Le Linee di Indirizzo operative per la prevenzione e il Dossier scuola INAIL 2021 annoverano tra gli obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione il settore della scuola;
- INAIL, per lo sviluppo della propria funzione, promuove interazioni e sinergie con gli altri Enti istituzionali, quali interlocutori privilegiati, per valorizzare ruoli, esperienze, al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare in settori individuati critici per specificità e complessità; esiste già da tempo con USR una fattiva collaborazione, sulla base di un pregresso Protocollo d’intesa, che abbraccia e comprende iniziative e progetti di ampio respiro, sempre attinenti alla prevenzione e alla sicurezza;
- l’USR è interlocutore privilegiato del settore, in quanto, per disposizioni legislative D.P.R 347/2000 è delegato a svolgere funzioni di vigilanza, monitoraggio, formazione/informazione e garanzia di uniformità territoriale su tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria;
 

CONSIDERATI

- i comuni interessi di INAIL e Ufficio Scolastico Regionale ad avviare iniziative di prevenzione afferenti alla sicurezza nel mondo della scuola;
- l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative a ulteriori percorsi interdisciplinari da attivare negli istituti scolastici attraverso collaborazioni con le strutture territoriali INAIL istituzionalmente competenti in materia di prevenzione e sicurezza, nell’ottica di un’integrazione sinergica;
- le istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia possono favorire la creazione di appositi spazi nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, nei quali sviluppare i temi della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i prodotti - cartacei e multimediali - che INAIL ha dedicato alle scuole e agli studenti di ogni ordine e grado, per accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, alcuni dei quali confluiti nel Piano dell’offerta formativa di Regione Liguria a.s. 2021/2022 e nel Dossier scuola INAIL 2021;
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
 

Art. 2 - Oggetto

In attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme consentite, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per valorizzare la rete delle interazioni in maniera sistematica, attraverso la programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative e progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione nella scuola con azioni di sensibilizzazione e di divulgazione.
 

Art. 3 - Modalità di attuazione- Accordi attuativi

Le modalità, le iniziative, i singoli progetti e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra l’Istituto e l’USR, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi eventuali che scaturiranno dal presente Protocollo disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà intellettuale dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
 

Art. 4 - Obblighi delle parti

1. Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e degli Accordi attuativi di cui all’art. 3 del presente Protocollo.
2. Le Parti garantiscono il coinvolgimento partecipativo delle rispettive strutture provinciali, per rendere le iniziative maggiormente efficaci, in termini di replicabilità e capillarità e a garanzia dell’uniformità territoriale.
 

Art. 5 - Comitato di Coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto da due referenti di ciascun Ente, che saranno designati per INAIL dal Direttore Regionale e per l’USR dal Direttore Generale.
2. Al Comitato di Coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di monitoraggio e di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali ed organizzative delle singole iniziative progettuali di cui agli Accordi attuativi, ex art. 3.
3. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente attraverso il Comitato di Coordinamento, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti e Organismi, le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali.
 

Art. 6 - Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti, né indiretti a carico delle Parti.
 

Art. 7 - Durata

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente atto.
3. Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
 

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di attività già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
 

Art. 9 - Trattamento dati personali

Le Parti si obbligano a trattare e custodire i dati personali e le informazioni relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell’oggetto del Protocollo e - comunque- in conformità alle misure e agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, nonché al D.Lgs. 196 del 2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la sicurezza e la riservatezza nei confronti di terzi in relazione alle notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dell’attività di collaborazione e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
 

Art. 10 - Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti elaborati da ciascuna Parte precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’Intesa e degli Accordi Attuativi di cui all’art.3.
INAIL e Ufficio Scolastico regionale Liguria, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le varie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al citato d. lgs. 81/2008 da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e ai regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 12 - Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi, senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
 

Art. 13 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Peraltro, convengono che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Genova, nel caso in cui non riescano a comporre i contrasti relativi all’esecuzione del presente.
 

Art. 14 - Registrazione

Il presente atto si compone di n. 8 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

INAIL Direzione Regionale Liguria
Dott.ssa Angela Razzino

Ufficio scolastico regionale per la Liguria
Dott. Antimo Ponticiello