Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE


Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF

 

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute n. 0037615 del 31 agosto 2022 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
 

Il Ministero della Salute ha emanato l’unita Circolare, specificata in oggetto, che revisiona e aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022 e delle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, sono state aggiornate le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.
Si prevede, nel dettaglio, che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 siano sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 restano vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” e, pertanto, nei confronti di coloro i quali hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, continua ad applicarsi il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Inoltre, se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato
 

Il DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. Lucio BERTINI


Allegato - Circolare del Ministero della Salute n. 0037615 del 31 agosto 2022 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.