Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 aprile 2010
Validità: 01.04.2010 - 31.12.2012
Parti: Ancpl Legacoop, Federlavoro e servizi Confcooperative, Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Cooperative
Fonte: FENEAL-UIL

Sommario:

  Allegato 1 - Art. 52 Elemento variabile della retribuzione
Allegato 2 - Art. 55 - Ferie (Operai)
Allegato 3 - Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello.

B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Allegato 4 - Art. 81 Elemento variabile della retribuzione (Impiegati)
Allegato 5 - Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
A) Contratto di lavoro a tempo parziale

Allegato 6 - Art. 27 - Diritto allo studio
Allegato 7
Allegato O Salvaguardia della professionalità dell'industria delle costruzioni Borsa lavoro

Allegato Q Salvaguardia della professionalità nell'industria delle costruzioni-Borsa lavoro.
Allegato 8 - Intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali
  Allegato 9 - Le banche dati per la regolarità contributiva
Allegato 10 - Art. 15 - Quadri
Allegato 11 - Avviso Comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile
Allegato 12 - Protocollo RLST ad integrazione art. 29
Allegato 13 - Formazione sicurezza sul lavoro
Allegato 14
Art. 36 Bis - Previdenza complementare
Art. 29 Bis Lavori Usuranti e Pesanti
Allegato 15 - Dichiarazione comune sull'EET
Allegato 16 - Art. 20 - Lavoratori migranti.
Allegato 17 - Art. 46 bis Riposi annui
Allegato 18 - Art. 95 - Pagamento della retribuzione
Allegato 19 - Art. 41 Decorrenza e durata
Allegato 20 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Verbale di accordo

Addì, 26 aprile 2010, in Roma tra l'Ancpl Legacoop, la Federlavoro e servizi Confcooperative, la Agci e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

Allegato 2
Art. 55 - Ferie (Operai)

Dopo il 4° comma dell'art. 55 del CCNL 24 giugno 2008 è aggiunto il seguente comma:
"Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell'art, art. 20, non potessero essere godute entro l'anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno".

Allegato 3
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello.

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 2011 e con valenza triennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
[…]
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[…]
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
[…]
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
1) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D).
[…]
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL.
...omissis…
[…]

B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Allegato 5
Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
A) Contratto di lavoro a tempo parziale

Il punto 3. del paragrafo A) dell'art. 30 bis del CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.
Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla RSU alla Cassa Edile.

Allegato 7
Allegato O Salvaguardia della professionalità dell'industria delle costruzioni Borsa lavoro
Il protocollo di intesa sulla salvaguardia della professionalità edile siglato il 9 febbraio 2008 e allegato al presente contratto, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, mirando soprattutto alla formazione e al reimpiego, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fianco del complessivo sistema delle politiche attive del lavoro.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, l'incarico a elaborare un progetto di un sistema efficace di Borsa Lavoro che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
1. progettare una efficiente rete informativa con le strutture regionali e le Scuole Edili territoriali che consenta di avere un quadro complessivo del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e inoccupati.
2. istituire un accurato monitoraggio sulle eventuali esigenze professionali che possano costituire opportunità lavorative e sui conseguenti bisogni formativi, anche relazionando tra loro le varie situazioni delle province della medesima Regione;
3. produrre, dopo aver analizzato e sintetizzato il quadro della domanda ed offerta di lavoro di cui ai punti precedenti, coerenti linee guida e/o moduli formativi da trasmettere al sistema periferico (regionale e provinciale) per l'istituzione mirata dei corsi da parte degli organismi paritetici;
4. sviluppare una funzione di orientamento e di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un accreditamento autorizzativo dell'intero sistema da parte della Pubblica Amministrazione.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
L'entrata in vigore di tale sistema nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto.
Per i contenuti operativi, si rimanda al relativo allegato, al presente CCNL, lettera Q

Allegato Q Salvaguardia della professionalità nell'industria delle costruzioni-Borsa lavoro.
Aspetti tecnici e specifiche finalità:
- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore, sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.

Allegato 8
Intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
[…]
12) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
[…]
16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).
[…]

Allegato 9
Le banche dati per la regolarità contributiva

In relazione a quanto disposto
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 24 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);
le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel CCNL del 2008.
Sarà costituito un sistema informatico omogeneo sul territorio nazionale che permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori;
14. attribuzione di una codifica per cantiere.
2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
c) l'inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere -denunciando le ore svolte dai propri lavoratori- in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure di cui in allegato.
Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.

Ai fini di cui sopra è affidato alla CNCE, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il compito di realizzare il sistema informatico, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio.
Il sistema della verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale nelle province … … … a decorrere dal ... e, sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal ...
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'Inps e Inail, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

Allegato 12
Protocollo RLST ad integrazione art. 29

In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del RLST.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva.
Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, alle Associazioni Imprenditoriali edili della provincia, al CTP e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende di cui al 1 ° comma:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e può chiederne la convocazione secondo quanto previsto nel medesimo articolo;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
1) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il CTP per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, co. 1 lett. r) del T.U.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti. Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del Dlgs n. 81/08 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi al livello territoriale, in ogni provincia è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali. Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale, fermo restando che Fattività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive aziendali in cui non vi sia stata elezione o designazione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli Organismi Paritetici del settore edile, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, in coerenza con quanto già stabilito dall'art. 29, paragrafo D) del CCNL.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m...

Allegato 13
Formazione sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese cooperative iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell'ambito territoriale. Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del CTP e per le attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri; allo svolgimento di questa attività non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà nelle quali Scuola Edile e CTP siano unificati, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall'Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula. Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l'orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola in collaborazione col CTP, contenuti di adeguata e specifica formazione, di informazione e di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37 co. 7 del Dlgs. 81/08 e s.m..
È affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l'Ente Scuola. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CTP.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
È affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il CTP e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.

Allegato 16
Art. 20 - Lavoratori migranti.

L'art. 20 del CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
Sarà cura degli Enti Scuola, nell'ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare
- l'organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o gli enti locali del territorio;
- la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate - attraverso l'incremento delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture -a favorire l'integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.
A richiesta del lavoratore migranti, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6° comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1° o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile."

Allegato 17
Art. 46 bis Riposi annui

Il 9° comma dell'art. 46-bis CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno usufruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell'art, art. 20, non potessero essere goduti entro l'anno di maturazione andranno fruiti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno".