Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2022, n. 34964 - Operaio schiacciato durante le operazioni di movimentazione di un quadro elettrico. Ingerenza dell'impresa subappaltante nell'attività dell'impresa subappaltatrice


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 08/07/2022


Nota a cura di Giulio Benedetti, in ISL - Igiene & Sicurezza del Lavoro, 12/2022, pp. 615-617



 

Fatto



1.La Corte di appello di Napoli il 19 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla Difesa, con cui il Tribunale di Napoli il 4 gennaio 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (anche) A.M. responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalente all'aggravante, alla pena stimata di giustizia.

2.I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito.
Il 17 dicembre 2008 S.G., operaio dipendente della società Impiantistica GIMA, era intento a lavorare all'interno della stazione ferroviaria di Napoli centrale, in particolare collaborando con altri quattro colleghi alle operazioni di movimentazione di un quadro elettrico di circa 13 quintali di peso; poiché tale pesante "armadio'' veniva spostato mediante un sollevatore transpallet munito di forche di lunghezza più corta di quella dell'oggetto da trasportare ed era stato leggermente alzato da terra, essendosi il quadro elettrico, non legato con funi o altro, inclinate, il lavoratore rimaneva schiacciato perdendo la vita per le gravissime lesioni riportate.
La s.p.a. GEMMO, impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della stazione ferroviaria, il cui datore di lavoro era A.M., aggiudicatrice dell'appalto, aveva subappaltato alcuni lavori, tra cui la posa in opera del quadro elettrico in questione, alla ditta Impiantistca GIMA, il cui datore di lavoro era S.V., peraltro presente in loco al momento dei fatti, poiché intento a condurre il sollevatore proprio mentre i quattro operai erano ai quattro spigoli dell'armadio elettrico per sostenere lo stesso.
Sia A.M. che S.V. sono stati condannati per l'omicidio colposo di S.G. all'esito del giudizio di merito: i giudici hanno infatti ritenuto, in base ad una serie di elementi di fatto (di cui si dirà sub n. 2.2. del "considerato in diritto"), che vi sia stata una vera t:propria sovrapposizione della GEMMO sulla GIMA ed una concreta ingerenza della prima nell'attività affidata in subappalto alla seconda, con plurime interferenze tra gli ambienti di lavoro.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza A.M., tramite Difensore di fiducia, affidando a sei motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo, il terzo, il quarto, il quinto ed i1 sesto motivo), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il primo, il quinto ed il sesto motivo) e vizio di motivazione ( secondo motivo).

3.1. In particolare, con il primo motivo censura nullità della sentenza per omissione di motivazione, avendo la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, completamente trascurato l'esame dei secondo dei motivi di appello, incentrato sulla contestazione da parte della Difesa dell'imputato dell'affermazione, già fatta dal Tribunale, secondo cui A.M. si sarebbe ingerito nell'esecuzione dei lavori affidati dalla GEMMO alla GIMA (da cui le conseguenze sotto il profilo della responsabilità).
Si sottolinea come nell'impugnazione di merito si era contestata l'affermazione della ingerenza di A.M. nella esecuzione dei lavori affidata alla GIMA tramite richiamo della testimonianza di A.C., che il 26 settembre 2011 ha affermato che quando è accaduto l'incidente era presente il titolare della GIMA, sig. S.V. che dirigeva le operazioni, che A.M. era invece assente e che mai il responsabile di cantiere della GEMMO si è interfacciato con i dipendenti della GIMA interloquendo invece con il titolare S.V. a proposito del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali ma senza operare ingerenze.
Altre testimonianze che escluderebbero ingerenza da parte della GEMMO sui lavori della GIMA sarebbero quelle rese da C.S. (il 26 settembre 2011), da A.M. (il 30 settembre 2018), assistente di cantiere che ha dichiarato di essere privo delle chiavi del cantiere, e da V.C. (il 26 settembre 2011), testimonianze che si richiamano in sintesi nel ricorso.
Tali contributi conoscitivi smentirebbero, secondo il ricorrente, la tesi della ingerenza, poiché, come già sostenuto nell'appello, GIMA aveva una propria organizzazione produttiva, possedeva gli strumenti di lavoro, tra cui il macchinario impiegato per spostare il pesante quadro elettrico, aveva le chiavi del cantiere e, dunque, libero accesso, mentre GEMMO, che operava peraltro in spazi diversi, non ha mai messo a disposizione della GIMA uomini o mezzi.
Si era anche sottolineato nell'appello che solo dopo un anno e mezzo dall'esame dei testi A.C. e C.S., cioè il 21 gennaio 2013, il teste E.V., peraltro fratello dell'imputato V., ha dichiarato che A.M., dipendente di GEMMO impartiva effettivamente gli ordini ai lavoratori di GIMA.
Ebbene, avere disatteso tutte le ulteriori prove per prestare fede solo all'ultima testimonianza, in contrasto con le altre e peraltro proveniente da un congiunto di un imputato, concretizzerebbe un errore, oggetto di puntuale censura in appello, che non è stato spiegato in alcun modo nella sentenza impugnata.
Si rammenta giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, sottolineando come non possa parlarsi nel caso di specie di motivazione reiettiva implicita.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta contraddittorietà della sentenza ove la stessa, da un lato, afferma che l'imputato, quale datore di lavoro della GEMMO, si sarebbe ingerito nella esecuzione dei lavori affidati alla GIMA e, dall'altro, ritiene che non vi sia stato alcun raccordo tra le due società. Si tratterebbe di affermazioni (che si rinvengono alla p. 14 della decisione) inconciliabili tra loro ed illogiche rispetto al precetto che si trae dall'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3.3. Con il terzo motivo sì duole della ritenuta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità della decisione ex art.522 cod. proc. pen.
L'affermazione che si rinviene alla p 14 della sentenza impugnata secondo cui il rapporto tra GEMMO e GIM.A sarebbe «improntat[o] ad una vera e propria sovrapposizione della GEMMO sulla GIMA ed alla conseguente ingerenza nelle attività affidate in subappalto alla stessa», peraltro oggetto di decisa contestazione difensiva, non sarebbe stato previamente contestato dal P.M. all'imputato. Nell'editto si legge, invece, che A.M. è stato accusato di avere concorso a cagionare l'infortunio mortale non cooperando, quale datore di lavoro della GEMMO, con il datore di lavoro della GIMA. Poiché l'imputazione non
contiene alcun riferimento ad una presunta ingerenza, si sarebbe in presenza di un deficit che comporterebbe la nullità della sentenza, non essendosi potuto l'imputato difendere.
3.4. Con l'ulteriore motivo,  A.M. lamenta ulteriore violazione di legge, cioè dell'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008, non avendo la Corte territoriale tenuto nella debita considerazione che l'evento è la concretizzazione di un rischio specifico la cui gestione spettava esclusivamente al subappaltatore GIMA ed al coimputato G.V.
Premesso che alle pp. 9 e 15 della sentenza impugnata la Corte di appello afferma che l'appaltante GEMMO aveva ben chiari i rischi connessi alla movimentazione dei quadri elettrici, rischi che aveva inserito nel P.O.S. (schede nn. 13 e 15), si sottolinea criticamente come l'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008 prevede una clausola espressa di esclusione («Le disposizioni [ ...] non si applicano») dei precetti dell'art. 26 per rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi. In altre parole, il rischio specifico grava sul solo appaltatore, nei caso di specie la GIMA, come affermato, tra le altre, anche da Sez.3 , n. 6884 dei 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735 ( «In tema di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti»).
Si evidenzia che garante della sicurezza dello sfortunato lavoratore nel caso di specie era solo chi gestiva il rischio e cioè il sig. S.V., datore di lavoro di S.G., e non altri, ciò in linea con il generale insegnamento di Sez.U, n. 38343 del 14/4/2014, E.e altri) e che la gestione di tale rischio era slegata da qualsivoglia attività di cantiere che non erano coinvolti in essa terzi, men che meno la GEMMO.
3.5. Tramite il quinto motivo si censura violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omissione di motivazione, avendo la Corte di appello trascurato totalmente di provvedere sul terzo motivo di appello con il quale, ribadito che non spettava a GEMMO decidere con quali modalità operative movimentare il quadro elettrico che ha poi schiacciato il malcapitato, si era sottolineato che, comunque, GIMA sapeva esattamente come svolgere le mansioni che le erano state affidate con il contratto di appalto.
Si richiama al riguardo parte della motivazione della sentenza di primo grado (p. 13) e, tramite essa, i contributi ricostruttivi offerti dai testi C.S., E..V. in tema di movimentazione del pesante quadro elettrico.
A parte tali contributi, nell'atto di appello si erano richiamate espressamente le dichiarazioni, stimate utili in prospettiva difensiva, rese da O.P., da A.M., da S.C. e dall'imputato G..V. ma nemmeno di esse la Corte territoriale avrebbe tenuto conto, in buona sostanza omettendo di rispondere sul tema che si era posto, appunto, con il terzo dei motivi di appello, essendo emerso che A.M. aveva spiegato a S.V. come operare in concreto e come tutti dipendenti GIMA sapevano perfettamente che il quadro elettrico andava spostato lentamente per traslazione facendolo rotolare su tubi, e non già in altro modo. Si sarebbe in presenza di un passaggio decisivo ignorato dai decidenti.
3.6. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia ulteriore violazione di legge, e cioè degli artt. 125. comma 3, cod. proc. pen. e 17 del d. lgs. n. 81 del 2008, per avere la Corte territoriale pretermesso totalmente l'esame del quarto motivo di appello con il quale si era sottolineato che la redazione o la integrazione del piano Operativo di sicurezza (P.O.S.) erano di esclusiva competenza, originaria e non delegabile, del sig. V., datore di lavoro della vittima, sicchè il sig. M., pur volendo, non avrebbe potuto né dovuto provvedervi, essendo privo di titolo.
Così prosegue il ricorso: ''in sintesi ritenere che spettasse a GEMMO integrare il POS di GIMA (rectius chiedere a GIMA di integrare il proprio POS) significa affermare che il sig. A.M. avrebbe dovuto compiere sine titulo e contra legem un'attività valutativa di assoluta ed esclusiva competenza del sig. S.V. [...] tale censura, pur specificamente articolata, non è stata analiticamente presa in considerazione dalla Corte d'appello. Anzi, i giudici di seconde cure hanno affermato che l'aggiornamento del POS di GIMA spettava sia al sig. S.V., suo titolare, che al sig. A.M. che con GIMA non ha nulla a che fare. Così facendo, però la Corte d'appello, da un lato, ha omesso di confrontarsi con un motivo articolato e fondato - che, se compiutamente esaminato avrebbe condotto il giudizio in un approdo diverso - e, dall'altro, ha assunto una decisione errata, poiché in contrasto con l'art. 178 del d. lgs. n. 81/2008» (così alle pp. 24-25 del ricorso)
Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto




1. Premesso che il reato si prescriverà non prima del 1° settembre 2025 (fatto del 17 dicembre 2008 + 15 anni + periodi di sospensione indicati alla p. 4 della sentenza impugnata), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.

2.Il tema intorno al quale ruota l'intera impugnazione è quello della eventuale ingerenza dell'impresa subappaltante (nel caso di specie, GEMMO, titolare A.M.) nell'attività dell'impresa subappaltatrice (GIMA, titolare S.V.) e delle conseguenze, in ipotesi, della stessa.
2.1.Il principio dal quale occorre prendere le mosse è quello, a più riprese, espresso dalla Corte di cassazione nei seguenti termini:
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice che operava nel cantiere dal medesimo diretto per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori)» (Sez. 4, n. 12440 del 07/02/2020, Basso, Rv. 278749);
«In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori'>> (Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258299);
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore» (Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli e altri Riv 246302);
«In caso di subappalto del lavoro è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa , interdipendenza dei lavori svolri dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (la Corte ha altresì precisato "nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rivanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltore neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore)» (Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233246);
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni il sub­appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare affinchè le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attività di cui è responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub-appaltatore» (Sez . 4 n. 2748 del 23/01/ 1998, Gerbaro e altro, Rv. 210174 ).
2.2.Ebbene, risulta i Giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione, con motivazione diffusa, logica e congrua, del principio richiamato nel caso di specie, avendo essi tratto le necessarie conseguenze all'esito dell'avvenuto accertamento, in punto di fatto, delle seguenti circostanze: un dipendente della ditta subappaltante GEMMO, A.M., seguiva i lavori di subappalto in loco, svolgendo di  fatto funzioni direttive nell'ambito delle opere subappaltate alla GIMA; A.M., tra l'altro, ogni mattina controllava la presenza non solo degli operai della subappaltante GEMMO ma anche della subappaltatrice GIMA; dal contratto di subappalto risulta che i lavoratori della subappaltatrice GIMA erano tenuti ad indossare il cartellino identificativo della subappaltante GEMMO; inoltre, una parte dei lavori erano stati affidati alla subappaltatrice GIMA con semplice e- mail interna, peraltro ad operazioni già iniziate; infine il P.O.S. della subappaltatrice GIMA era privo di alcuna indicazione sulla movimentazione dei quadri elettrici in sicurezza, indicazione che era invece espressamente contenuta nel POS della subappaltante GEMMO (pp. 13-16 della sentenza impugnata e pag. 30-34 di quella di primo grado).
Tali emergenze istruttorie, che logicamente hanno portato alla necessaria riconduzione del rapporto tra due società in termini di concreta e reiterata ingerenza dell'impresa subappaltante GEMMA ( titolare A.M.) nell'attività dell'impresa subappaltatrice GIMA , vengono contestate a più riprese nel ricorso, ove , soprattutto con i primi due motivi, si sostiene la tesi contraria, richiamando plurimi contributi testimoniali che si ritengono trascurati o male interpretati e contestando la credibilità dei testi valorizzati dal Tribunale.
L'assunto difensivo, infatti, si risolve in una denunzia, permeata di riferimenti al fatto, di un vizio di motivazione, in quanto tale assai difficilmente "aggredibile" in sede di legittimità in presenza di doppia conforme, non essendo peraltro puntualmente denunziato nè comunque rilevabile alcun travisamento della prova che potrebbe astrattamente legittimare il ricorso di legittimità (infatti, «Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Fattispecie in materia di furto di gas in cui la Corte ha ritenuto sussistente il vizio in un caso in cui entrambi i Giudici, con valutazione conforme, avevano ritenuto che la sigillatura del contatore fosse intervenuta in una data diversa da quella dichiarata dal teste escusso sul punto)" così, di recente, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni, Rv, 280135, esattamente in termini v. già Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L ed altro, rv. 272018 e Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837).
3. Una volta affermata la sussistenza di una indebita interferenza dell'impresa facente capo all' imputato nell'attività svolta dall'altra, con le doverose conseguenze in tema di responsabilità, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso risultano logicamente assorbiti.
Quanto al residuo motivo, il terzo, trascura il ricorrente che, secondo pacifico orientamento interpretativo di legittimità, «In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente fa condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa» (Sez. 4, n. 7940 del 25/ 1.1/ 20 20 , dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950;
in termini v. già Sez. 4, n. 35943 del 07/ 03/ 2014, Denaro e altri, Rv. 260161, e Sez . 4, n. 51516 del 21 / 06 / 2013 , Miniscalco e altri, Rv. 257902; in conformità, ex plurimis, Sez. 4, n. 27389 del 08 /0 3 /2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 35666 del 19/06/2007,Lanzellotti, Rv. 237469 ; Sez. 4, n. 7704 del 27/06/1997, P.M. in proc. Crosara ed altro, KV. 208556) .


4. Discende, in definitiva, dalle considerazioni svolte, il rigetto del ricorso e, per legge (art. 616 cod. proc en.). la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 / 07/ 2022 .