Categoria: 1987
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Tipologia: Accordo
Data firma: 4 dicembre 1987
Parti: Federpesca e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Retifici, Industria
Fonte: CNEL


Contratto a termine

Roma, 4 dicembre 1987 tra la Federpesca - Sindacato Nazionale Retifici Meccanici con l'assistenza della Confindustria e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell'abbigliamento (Filta); la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell'abbigliamento (Filtea); la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 23 punto 1) della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione si è convenuto quanto segue:
a) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle Leggi vigenti, riportate, come concordato, in allegato al testo del CCNL 1° giugno 1987.
b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, punto 1) della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) Incrementi di attività produttiva, di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali o termini di consegna eccezionali legati alla possibilità di riordini;
2) Punte di più intensa attività derivanti da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per fare fronte alle quali non appaia idonea l'attività della flessibilità dell'orario normale di lavoro;
3) Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10% per le aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per le aziende con oltre 70 dipendenti;
è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni Sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, a fronte delle necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
c) Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1988 per verificare eventuali problemi che dovessero insorgere nel frattempo e per ricercare ed assumere le determinazioni che si rendessero necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle altre disposizioni di Legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al paragrafo «3» del presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 della Legge 29 febbraio 1987, n. 56.