Tipologia: CCNL
Data firma: 1 giugno 1987
Validità: 01.07.1987 - 31.03.1991
Parti: Federpesca e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Retifici, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione del contratto.
Art. 6. - Controversie.
a) Controversie individuali

b) Controversie interpretative e collettive.
Art. 7. - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 8. - Esclusiva di stampa.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 10. - Occupazione - Investimenti.
1) Livello nazionale.
2) Livello regionale.
3) A livello territoriale
Art. 11. - Lavoro esterno.
Art. 12. - Contrazione temporanea orario di lavoro.
Art. 13. - Clausola di salvaguardia.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 14. - Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 15. - Commissioni Interne.
Art. 16. - Immunità sindacale.
Art. 17. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 18. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 19. - Assemblee.
Art. 20. - Affissioni.
Art. 21. - Versamenti dei contributi sindacali.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22. - Assunzione.
Art. 23. - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 24. - Contratto a termine.
Art. 25. - Periodo di prova.
Art. 26. - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
A) Apprendistato.

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a venti anni.
C) Assunzione di giovani con diploma o a attestato di qualifica.
• Norma transitoria
Art. 27. - Handicappati e invalidi.
Art. 28. - Orario di lavoro.
A - Regime ordinario.

B - Riduzione dell'orario di Lavoro.
Art. 29. - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 30. - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 31. - Lavoro straordinario.
Art. 32. - Lavoro a squadre.
Art. 33. - Lavoro notturno, domenicale e estivo.
Art. 34. - Minimi contrattuali.
Art. 35. - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 36. - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 37. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 38. - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria
Art. 39. - Trasferte.
Art. 40. - Trasferimenti.
Art. 41. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
1) Cambiamento di mansioni
2) Cumulo di mansioni
Art. 42. - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 43. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio a impiegato o quadro, da impiegato a quadro.
Art. 44. - Trattenute per risarcimento danni
Art. 45. - Permessi e assenze.
Art. 46. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 47. - Servizio militare.
Art. 48. - Congedo matrimoniale.
Art. 49. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 50. - Malattia ed infortunio non sul lavoro
A - Assenza dal lavoro
B - Conservazione del posto
Art. 51. - Periodo di aspettativa.
Art. 52. - Abiti da lavoro.
Art. 53. - Mense aziendali.
Art. 54. - Diritto allo studio.
Art. 55. - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 56. - Indennità scolastiche.
Art. 57. - Ambiente di Lavoro.
• Norme applicative
Art. 58. - Disciplina del lavoro.
Art. 59. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.

Art. 60. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 6 - Legge n. 300/1970
Art. 61. - Regolamento interno.
Art. 62. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 63. - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 64. - Norme per il licenziamento.
Art. 65. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 66. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 67. - Trattamento di fine rapporto.
• Norme transitorie
Art. 68. - Trattamento di fine rapporto in caso di morte.
Parte Operai
Art. 69. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 70. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 71. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 72. - Lavori discontinui.
Art. 73. - Turni a scacchi.
Art. 74. - Assegnazione del macchinario.
Art. 75. - Pulizia del macchinario.
Art. 76. - Lavoro a cottimo.
Art. 77. - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Art. 78. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 79. - Ferie.
Art. 80. - Tredicesima mensilità.
Art. 81. - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 82. - Maternità.
Art. 83. - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Parte Qualifiche Speciali o Intermedie
Art. 84. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 85. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 86. - Ferie.
Art. 87. - Tredicesima mensilità.
Art. 88. - Trattamento economico di malattia.
Art. 89. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 90. - Permessi.
Art. 91. - Risoluzioni del rapporto e preavviso.
Parte Impiegati
Art. 92. Laureati e diplomati.
Art. 93. - Sospensione e riduzione del lavoro.
Art. 94. - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 95. - Ferie.
Art. 96. - Tredicesima mensilità.
Art. 97. - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 98. - Trattamento economico di malattia.
Art. 99. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 100. - Periodo di aspettativa.
Art. 101. - Permessi.
Art. 102. - Previdenza.
Art. 103. - Preavviso.
Art. 104. Quadri - Norme particolari.
Art. 105. - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive.
Declaratorie, esemplificazioni e minimi tabellari
Minimi contrattuali di paga o stipendio
Importo una tantum
Protocolli
Protocollo n. 1 Commissione paritetica per l'inquadramento
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 4 Lavoratori tossicodipendenti
Protocollo n. 5 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 6 Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Protocollo n. 7 Contratto a termine 4 dicembre 1987
Protocollo n. 8 Lavoro a domicilio
Art. 1. - Definizione di lavorante a domicilio.
Art. 2. - Limiti e divieti.
Art. 3. - Libretto personale di controllo.
Art. 4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio.
Art. 5. - Retribuzioni.
Art. 6. - Maggiorazione della retribuzione.
Art. 7. - Verifiche, Comunicazioni e Controversie.
Art. 8. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 9. - Pagamento della retribuzione.
Art. 10. - Fornitura materiale.
Art. 11. - Norme generali.
Art. 12. - Attività sindacale.
Protocollo n. 9
Protocollo n. 10 Fondo di solidarietà
Protocollo n. 11
Protocollo n. 12 Modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo 13 Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto al retifici meccanici da pesca

Addì, 1 giugno 1987, in Roma tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Sindacato Nazionale Retifici Meccanici […] con la partecipazione […] dell'Associazione industriale Bresciana e […] dell'Associazione degli industriali della provincia di Genova; con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] e con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil).

Parte Generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1. - Contratto.

[…]
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione è solamente quella stabilita dal presente contratto: correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli industriali e dall'altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
[…]

Art. 5. - Interpretazione del contratto.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
a) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di compimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola: entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi e detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

b) Controversie interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 10. - Occupazione - Investimenti.

Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 9 maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
La Federpesca e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte - ritengono che formeranno oggetto di informazione gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore nel modo di seguito specificato.

1) Livello nazionale.
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, in corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni:
- linee generali dell'andamento economico produttivo relativo al mercato interno ed estero, con particolare riferimento alle implicazioni sull'occupazione;
- numero di addetti suddiviso per qualifica;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive in relazione ai finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
[…]
- l'andamento della occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento della occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti stipulanti, potranno essere esaminati, con particolare riferimento all'occupazione:
- le situazioni di crisi aziendale o territoriale in relazione a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1977, n. 675;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.

2) Livello regionale.
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, nelle Regioni con un significativo numero di aziende del settore, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali su:
- aspetti della formazione professionale nell'ambito di quanto stabilito dall'Ente regione;
- programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento della occupazione giovanile, in relazione all'Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- mobilità nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 675;
[…]
Le parti forniranno all'Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all'area del lavoro precario. Le parti inoltre riconoscono l'opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3) A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quelle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello, elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità uomo-donna), delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
[…]
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
1) sull'occupazione;
2) sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
3) sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, potranno essere esaminati eventuali situazioni strutturali di crisi aziendali per la ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni.

Art. 11. - Lavoro esterno.
Le parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di programmi presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati, svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall'Accordo interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno .
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l'indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5) annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per il territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno;
6) qualora l'evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di Legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 12. - Contrazione temporanea orario di lavoro.
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti, ferma restando l'applicazione della Legge n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21 gennaio 1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti; gli effetti sull'occupazione al fine di adottare tutte le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo; le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione); le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.

Art. 13. - Clausola di salvaguardia.
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al «sistema di informazioni dell'industria dei retifici meccanici da pesca».
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli «investimenti e occupazione», «lavoro esterno», daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni Sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 14. - Rappresentanze sindacali aziendali.

In applicazione della Legge 20-5-1970 n. 300, in ogni unità produttiva le organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto, possono designare singolarmente o unitariamente, propri rappresentanti sindacali scelti fra i dipendenti dell'unita produttiva stessa.
[…]

Art. 15. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda la Commissione Interna o il Delegato di Impresa si fa riferimento agli Accordi Interconfederali che disciplinano la materia.

Art. 19. - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilita, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 20. - Affissioni.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22. - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 23. - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 24. - Contratto a termine.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e dal Protocollo n. 7.

Art. 26. - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
A) Apprendistato.

È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà.
Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di Legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di Legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste dal presente CCNL.
[…]

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a venti anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

Art. 27. - Handicappati e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di Lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte Le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 28. - Orario di lavoro.
A - Regime ordinario.

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali delle strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione, la falsa torsione e la torcitura di fibre sintetiche a bava continua.

Art. 29. - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
La modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]

Art. 31. - Lavoro straordinario.
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali aziendali.
Le ore di straordinario prestate tra le 150 e le 200 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessita determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
[…]

Art. 32. - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. - Parte Generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. - Parte Generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 4° ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 3° minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al 2° comma dell'art. - Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario, fino ad 11 ore complessive se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. Parte Generale - sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1.
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dell'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2.
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla Legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di Legge per i minori.

Art. 33. - Lavoro notturno, domenicale e estivo.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di Legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 46. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 49. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tal caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacita lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
[…]

Art. 52. - Abiti da lavoro.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per e condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in reazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 53. - Mense aziendali.
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato a numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali o le Commissioni interne ed i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 57. - Ambiente di Lavoro.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore:
- concordano con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di Lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'Art. 20, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di Lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle denuncie di esercizio e delle denuncie di infortunio di cui agi Artt. 16 e 33 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle Rappresentanze Sindacai Aziendali copia delle comunicazioni che ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma e 24, n. 14 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. In tale libretto verranno anche indicati i dati relativi alla maternità.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di Legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le parti inoltre concordano di verificare negli incontri di cui - all'art. 10 - Parte Centrale - punto 1) i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore effettuate da Enti o Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.

Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto a 10 comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra lavoratori relativamente all'ambiente di Lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui a successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, seconda linea, saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui a terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità o, in mancanza, a quelli allegati (all. 1).
3) In applicazione di quanto previsto a 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati biostatici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.

Art. 58. - Disciplina del lavoro.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 59. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 61. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o la Commissione Interna o il Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 62. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate alcune non imputabili a deliberata volontà di mancare a proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte a lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte a lavoratore che:
[…]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi nell'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 64. - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la Legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza a divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agi impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravita e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravita configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte Operai
Art. 72. - Lavori discontinui.

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 1° ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è di 6° ore settimanali con una massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Art. 73. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 30% sul minimo contrattuale di paga.

Art. 74. - Assegnazione del macchinario.
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
l) la Direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 76 - Parte Operai;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 75 - Parte Operai - sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 75. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 76. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda dovrà corrispondere agli operai le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 7,50%.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[…]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) Le indicazioni del Lavoro da eseguire;
[…]
f) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alle Commissioni Interne e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 76 - Parte Operai.
La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 della Parte Generale.
p) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 77. - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Nei casi previsti dall'art. 73, punto 5 e dell'art. 75, punto ), della Parte Operaio, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiaramento a verbale
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili, e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli Istituti dell'assegnazione del macchinario (art. 73) e del cottimo (art. 75), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 78. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 79. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 82. - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Parte Qualifiche Speciali o Intermedie
Art. 85. - Giorni festivi - Riposo settimanale.

[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con il diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 86. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 89. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Parte Impiegati
Art. 94. - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con il diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 95. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 99. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Protocollo n. 1 Commissione paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione Paritetica per l'inquadramento composta da 6 membri (3 di Federpesca e uno ciascuno di Filta, Filtea, Uilta), con seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1988 le parti si incontreranno per una verifica relativa all'andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 5 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di pertinenza.

Protocollo n. 8 Lavoro a domicilio
Art. 1. - Definizione di lavorante a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale in cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo interminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 2. - Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera dei mediatori o di intermediatori comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 3. - Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operario comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 5. - Retribuzioni.
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
f) Tali tariffe di cottimo dovranno essere definite a livello territoriale dalle parti entro 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma, potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavori commissionati a domicilio per i quali, entro 3 mesi - che decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con la RSA.
Nell'ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, informate in tempo utile si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA, per i lavoratori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

Art. 7. - Verifiche, Comunicazioni e Controversie.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA; e ai Sindacati provinciali, dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSA possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSA potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per la azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente art. 5 punto f) saranno riconosciute sedici ore annue che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

Art. 11. - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di Legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavorante a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle Leggi dei contratti.

Art. 12. - Attività sindacale.
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l'Azienda interessata, parteciperanno ai lavori della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Il numero di tali lavoranti sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'Azienda interessata secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoranti a domicilio o frazione di 50 con un massimo di 7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella misura di un'ora all'anno per ciascun lavorante a domicilio.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a farsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento ed ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate commissioni.