Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali.
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero
Divisione 2 - Gestione e sviluppo delle risorse umane
A tutti gli Uffici Centrali e Territoriali
e p.c. alle Organizzazioni Sindacali
e al Medico competente del MIMS
Oggetto: Norme in materia di lavoratori fragili e di genitori con figli minori di anni 14.
Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. “decreto aiuti-bis”) è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Nella fase di conversione è stato introdotto l’articolo 23-bis rubricato “Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14”.
Più precisamente l’articolo 23-bis proroga al 31 dicembre 2022:
- le misure in materia di lavoro agile per i soggetti in situazione di fragilità previste dall’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
- la sorveglianza sanitaria straordinaria prevista dall’articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52.
Va tenuto presente che la disposizione in questione è situata in un contesto di gestione della fase pandemica, quello attuale, che non assume più le forme di emergenza sanitaria (che è terminata, come è noto, il 31 marzo 2022) e pertanto mira a concedere una priorità alle categorie sopra citate nell’accesso al lavoro agile ordinario, come regolamentato dal recente CCNL e, per questo Ministero, dalle circolari prot.29420 del 30 giugno 2022 e prot. 35649 del 4 agosto 2022.
Pertanto, in virtù della disposizione legislativa in argomento, i Dirigenti sono chiamati a prevedere, di norma, lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nella comune formula che prevede un accordo individuale ed una prevalenza dell’attività in sede, come delineato nella citata circolare prot.29420 - per le seguenti categorie di lavoratori, qualora ne facciano richiesta:
a) genitori di figli minori di anni 14;
b) dipendenti che presentino un certificato del medico di base che faccia riferimento alle patologie indice di fragilità delineate dal Decreto del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 o che chiedano l’attivazione della sorveglianza sanitaria: solo in quest’ultimo caso il medico competente dell’Amministrazione procederà alla visita al fine di certificare l’idoneità, con o senza prescrizioni, del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni svolte.
In tutti i casi sopra descritti restano valevoli le disposizioni di cui alle già citate circolari prot.29420 e prot. 35649. Permane inoltre l’obbligo di comunicare l’accordo di lavoro agile al Ministero del Lavoro, come previsto con circolare prot.34209/2022.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali