Tipologia: Accordo
Data firma: 4 agosto 2022
Parti: MIMS e Anas, RFI e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Trasporti-Mobilità
Fonte: mit.gov.it


Verbale di Accordo

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), laddove stabilisce: “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”;
Considerato che le modifiche introdotte alla disciplina del subappalto ad opera dell’articolo 49 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno comportato la soppressione del previgente tetto alla quota subappaltabile del contratto di lavori, servizi o forniture che, fino alla data del 31 ottobre 2021, equivaleva al 50 per cento dell’importo complessivo;
Considerato che la nuova disciplina del subappalto, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni derivanti dalle istituzioni comunitarie, interviene inoltre con disposizioni finalizzate a perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro. Tali disposizioni, partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese nella realizzazione di un’opera, assicurano che i medesimi livelli di tutela, che la stazione appaltante richiede all’affidatario, siano garantiti anche alle aziende subappaltatrici. Pertanto, il nuovo comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dispone quanto segue: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;
Considerato che, con riferimento al CCNL da impiegare per le medesime lavorazioni nel contraente principale ovvero nelle aziende subappaltatrici, il comma 4 dell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici stabilisce quanto segue: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;
Visto che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021, a partire dal 1° novembre 2021, disciplina l’obbligo del cosiddetto “Durc di Congruità”, ai sensi dell’articolo 30 e dell’articolo 105, comma 16, del citato Codice dei contratti pubblici;
Visto che in data 21 febbraio 2018 è stato sottoscritto presso gli uffici di Anas spa, alla presenza del Ministro pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti, un Protocollo di intesa tra Anas spa e le organizzazioni sindacali del settore edile Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
Visto che in data 4 novembre 2020 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Protocollo di intesa tra Rete Ferroviaria Italiana spa e le organizzazioni sindacali del settore edile Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
Visto che in data 11 dicembre 2020 la Ministra pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto l’intesa con le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di garantire al contempo massima celerità nella realizzazione delle grandi opere, massima occupazione possibile, nel pieno rispetto del CCNL di settore, e valorizzazione delle migliore pratiche in termini di salute e sicurezza;
Visto che i contenuti degli accordi sopra indicati sono stati estesi il 22 gennaio 2021 a tutte le opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ribaditi nella loro validità dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con verbale di incontro il 16 aprile 2021;
Visto l’accordo sindacale sottoscritto in data 25 ottobre 2021 tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel settore dell’edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
Le parti firmatarie, tenuto conto di quanto previsto dall’Atto d’indirizzo - Disciplina del subappalto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 gennaio 2022, convengono sull’applicazione da parte di RFI e Anas delle seguenti previsioni:
1) specificazione nella determina a contrarre e nei documenti di gara che il rispetto della normativa di legge sopra citata è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e, di conseguenza, nei suddetti documenti di gara occorre specificare il CCNL di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni, svolte anche in maniera prevalente, delle declaratorie dei vigenti CCNL del settore edile e affini, nonché delle lavorazioni di cui all’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza), laddove le caratteristiche dell’appalto e le relative lavorazioni siano, anche per prevalenza, riconducibili al settore edile e affini;
2) verifica, in fase di esecuzione dell’appalto, dell’applicazione della citata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia di cosiddetto “Durc di Congruità”, di cui al comma 16 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici (per il quale vige il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021);
3) verifica, prima di autorizzare il ricorso al subappalto in esecuzione dei lavori, del rispetto del sopra richiamato comma 14 dell’articolo 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all’applicazione dei medesimi CCNL di settore.
Al fine di rafforzare l’attività di monitoraggio sull’andamento degli appalti relativi alle cosiddette opere commissariate e alle opere riconducibili all’attuazione del PNRR e del PNC, le Parti si incontreranno semestralmente, nell’ambito dell’Osservatorio di cui al citato Protocollo del 25 ottobre 2021, per condividere gli esiti delle attività svolte dalle Cabine di Regia attivate sulla base dei protocolli di legalità ad operam, di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020 di aggiornamento delle Delibera CIPE n. 62/2015, relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari, fornendo una rappresentazione a livello nazionale delle risultanze, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quanto emergente in merito, tra l’altro, alla verifica degli adempimenti previsti dai protocolli di legalità inerenti all’uso generalizzato del badge di cantiere, alla carta di identità professionale edile-Cipe ove contrattualmente prevista e all’invio del settimanale di cantiere in forma semplificata alle Casse edili/Edilcasse territorialmente competenti nel rispetto della normativa vigente e laddove contrattualmente previsto.