ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE


TRA

l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL", con sede in Roma, Via IV Novembre 144, ***, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni

E

l'università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata "Università", con sede in Roma, Via Ostiense n.133, ***, rappresentata dal Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci

di seguito indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

• l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sopra citato D.lgs. n. 81/2008 attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
• l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• l'università degli Studi Roma Tre, ai sensi del proprio Statuto, ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e della scienza attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni;
• l'università degli Studi Roma Tre, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
• l'università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
• l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", fa esplicito riferimento ad attività di insegnamento svolte nell'ambito di specifiche convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di conseguire un reciproco scambio di competenze in ambito didattico;
 

CONSIDERATO CHE

• l’INAIL e l’università degli Studi Roma Tre hanno numerose collaborazioni in attuazione dei relativi fini istituzionali, tra i Dipartimenti di ricerca dell'Inail e specifici Dipartimenti Universitari, nelle forme legali consentite, che hanno prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune tra le Parti;
• le Parti concordano sull'opportunità di proseguire tali collaborazioni da inquadrare nel contesto di un più ampio Accordo quadro di collaborazione, utilizzando il lavoro svolto anche al fine di dare continuità alle collaborazioni in corso di realizzazione e sviluppare nuove future collaborazioni anche sulla base della programmazione del nuovo Piano delle Attività di Ricerca dell'INAIL 2022-2024, approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera 11 gennaio 2022, n. 1;
• la collaborazione sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse umane, tecniche e strumentali, di ambedue le Parti, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Con il presente Accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
• attività di ricerca congiunta su temi concordati, con utilizzazione di attrezzature e laboratori di ciascuna delle Parti e messi a disposizione dell'altra Parte, per le finalità e le esigenze dello specifico progetto di ricerca congiunta. Per l'attuazione dei propri programmi ciascuna parte potrà richiedere l'utilizzo di attrezzature e laboratori dell'altra per lo svolgimento di attività di ricerca di proprio interesse;
• attività di formazione e didattico-scientifica svolta presso l'INAIL o l'università con personale di entrambe le Parti. La collaborazione a livello didattico si esplicherà nelle seguenti attività:
- progetti di formazione universitaria e post-universitaria, di alta formazione e di formazione continua nelle aree di comune interesse;
- iniziative a carattere formativo e informativo (seminari, convegni, workshop), mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione";
- stage e tirocini di formazione e orientamento degli studenti dell'università anche presso Strutture dell'INAIL;
- attività complementari sia alla formazione culturale di studenti laureandi e specializzandi, sia alla formazione scientifica ed alle attività di ricerca di dottorandi in settori affini;
- sviluppo e svolgimento di tesi di laurea e di dottorato presso l'università su temi di comune interesse tra le Parti;
- prestazioni didattiche dei docenti dell'università nell'ambito di corsi di formazione e di aggiornamento professionali organizzati dall'INAIL;
- attività didattica svolta dai tecnici e ricercatori dell'INAIL nell'ambito di corsi istituzionali attivati presso l'università;
- attività di formazione e tirocinio per tecnici, ricercatori e personale dell'INAIL, da svolgersi presso le strutture universitarie.
• attività di sviluppo di progetti, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti, in materie di interesse reciproco e della collettività, volti a facilitare l'instaurarsi di un collegamento stabile tra formazione e mondo del lavoro, nonché con le parti sociali al fine di garantire il profilo pratico dei percorsi didattici;
• attività finalizzata allo studio, anche attraverso l'analisi delle disposizioni vigenti in Italia, del ruolo dei contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che di secondo livello, nella regolazione della gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• attività finalizzata allo studio, anche attraverso l'analisi delle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'unione europea, delle forme di partecipazione e di rappresentanza dei lavoratori in materia prevenzionistica.
Le Parti potranno concordare l'erogazione di borse di studio finanziate dall'INAIL e rivolte a studenti dell'università per la realizzazione di tesi di laurea o dottorati di ricerca o studi e ricerche in materie di interesse dell'istituto o la partecipazione ai percorsi formativi realizzati nell'ambito del presente accordo di collaborazione.
Le Parti, in considerazione della pluralità delle iniziative da sviluppare in sinergia, concordano che dal presente Accordo, anche in deroga a disposizioni interne, fatto salvo quanto riportato al precedente capoverso, non deriva alcun onere economico diretto e reciproco tra le stesse.
 

Art. 2
Convenzioni attuative

Le forme di collaborazione indicate nel precedente articolo saranno definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, adottate nel rispetto del presente Accordo.
Tali atti dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata della convenzione;
- i responsabili scientifici o i referenti della collaborazione oggetto della convenzione attuativa per ciascuna delle Parti;
- il personale dipendente e/o parasubordinato dell'università e dell'INAIL impegnato nell'attività oggetto della convenzione e le modalità con cui assegnare ad esperti dell'INAIL funzioni didattiche per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologico;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- i criteri di ripartizione degli oneri di cui al precedente alinea e le modalità e i tempi di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni.
 

Art. 3
Comitato scientifico

Le attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle iniziative previste dall'articolo 1 del presente atto sono svolte da un Comitato scientifico composto da tre membri designati dall'INAIL, tra cui il Presidente o un suo delegato e da 3 membri designati dall'università, tra cui il Rettore o un suo delegato.
 

Art. 4
Durata

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta scritta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 5
Divulgazione e utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che tutti i soggetti di INAIL e dell'università coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'università e dell'INAIL a ciò preposti.
I risultati degli studi svolti congiuntamente in esecuzione del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte. A tal fine, la Parte proponente la pubblicazione si impegna a fornire alla controparte copia di ogni atto di divulgazione proposto, almeno 30 giorni prima della data prevista per la pubblicazione.
Se nel corso del suddetto periodo la Parte ricevente comunica alla Parte proponente che la pubblicazione contiene proprie "informazioni confidenziali", come definite nel successivo art 9, la Parte proponente dovrà rimuovere tali informazioni prima della pubblicazione.
Se nel corso del suddetto periodo la Parte ricevente comunica altresì all'altra Parte che il documento rivela risultati suscettibili di protezione, la parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale generata. In questo caso, le Parti potranno concordare per iscritto di posticipare la pubblicazione successivamente al deposito della domanda di brevetto.
Ad eccezione dei casi sopra elencati, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta senza giusta causa.
L'utilizzo dei loghi delle Parti nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo non richiede il consenso della Parte interessata. Tale consenso sarà invece richiesto nel caso in cui l'utilizzo dei loghi sia straordinario o ecceda l'ambito delle attività predette.
 

Art. 6
Proprietà intellettuale e industriale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale dell'università e dell'INAIL, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all'art. 3, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 9, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica.
Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o di una start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alle suddette tipologie di società, le stesse si impegnano sin da ora a concedere alla società congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.
 

Art. 7
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
 

Art. 8
Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Al riguardo, le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
 

Art. 9
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 5, le Parti si impegnano reciprocamente a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con legenda simile; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente Accordo;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati e divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali di eguale natura o comunque un grado di diligenza non inferiore a quello idoneo a prevenire usi non autorizzati e divulgazioni interne o esterne indebite.
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 

Art. 10
Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art.11
Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Art. 12
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Letto, approvato e sottoscritto


fonte: inail.it