Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro della Salute
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE ”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare, l’articolo 212 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ...omissis...”
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV.
Articolo 2
(Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga)
1. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
2. La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del presente decreto.
Articolo 3
(Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.
2. Il tavolo tecnico istituzionale, di cui al precedente comma 1, è composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni e da n. 4 esperti, di cui n. 2 individuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e n. 2 dall’Istituto superiore di sanità (ISS).
3. Il tavolo tecnico istituzionale, entro sessanta giorni dalla convocazione, formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede, anche su segnalazione del tavolo tecnico istituzionale, ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.
Articolo 4
(Modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga)
1. Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.
2. Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.
3. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.
Articolo 5
(Verifiche e controlli)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.
2. Qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base della comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono alla revoca dell’autorizzazione medesima.
Articolo 6
(Sorveglianza)
1. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
2. A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.
Roma, 30 settembre 2022
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
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Il Ministro della salute |
ALLEGATO II
Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni
1. Istanza di autorizzazione alla deroga di cui all’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1.1 L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.
1.2. La documentazione tecnica di cui al punto 1.1 deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.
2. Ulteriori disposizioni.
2.1 La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 1.1 deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
2.2 Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
2.3 Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all’articolo 4 del presente decreto.
2.4 Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (