Roma, data del protocollo
 

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto

 

Reparto VI - Ufficio 1° - 1a Sezione

A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO …omissis…


CIRCOLARE TITOLO: “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Non di Serie: n. 164/2021

 

Argomento: Determinazione della massa lorda verificata del contenitore (Verified Gross Mass packed container - VGM). Chiarimenti e sostituzione del modello di comunicazione in allegato 1 alla Circolare S.G. n. 160/2020.

Riferimenti:

a) Decreto Dirigenziale n. 367/2018 in data 09 aprile 2018;
b) Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla Risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014;
c) MSC.1/Circ.1475 del 9 giugno 2014;
d) Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” Serie Generale: n. 160/2020 in data 27.10.2020.

1. Come noto, con la Circolare in riferimento sub d) - i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati - questo Comando Generale ha inteso fornire istruzioni e chiarimenti in ordine all’applicazione del D.D. n.367/2018 in riferimento a) e, allo stesso tempo, declinare i requisiti e gli oneri a carico delle Società/ditte che intendono essere iscritte nell’elenco degli shipper abilitati all’utilizzo del c.d. metodo 2 - VGM tenuto da questo Comando Generale.
2. Alla luce dell’esperienza maturata nel corso del tempo trascorso dall’entrata in vigore del decreto in parola, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni, allo scopo di allineare le attività e chiarire i dubbi applicativi, più volte rilevati, in ordine alla corretta istruttoria da seguire al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco di che trattasi.
3. Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcuni specifici chiarimenti:
a) Il punto 4.1. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 367/2018 prevede che: “lo shipper deve dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura, conformi al precedente paragrafo 3 (Metodo 2), certificate, conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili, da Enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento, di cui al Regolamento (CE) n° 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC. “
In merito allo stralcio sopra riportato si intende precisare che la procedura di pesatura sopra indicata, secondo il c.d. Metodo 2 VGM deve essere soggetta ad un’attività specifica di audit, eseguita da parte di un Organismo di certificazione accreditato (secondo quanto precisato dal punto 4.1 delle linee guida allegate al D.D. n. 367/2018) prescelto dalla Società/ditta interessata all’iscrizione. A consuntivo del favorevole esito dell’audit e del rilascio della relativa certificazione - che si rammenta deve fornire evidenza delle procedure di pesatura, riportando la seguente dicitura: “Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della "Massa Lorda Verificata del contenitore" (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata” - la Società/Ditta interessata all’iscrizione nell’elenco degli shipper abilitati all’utilizzo del Metodo 2, potrà correttamente istruire la pratica tesa all’iscrizione in elenco.
Non saranno pertanto considerate valide, a tal fine, le certificazioni di taratura o le verifiche periodiche di bilance od altri strumenti di misurazione. Parimenti, non possono essere considerate equivalenti alla certificazione di che trattasi, procedure di pesatura elaborate dalla Società interessata ed inviate tout court allo scrivente; le procedure di pesatura costituiscono sicuramente uno step del processo finalizzato ad ottenere la certificazione di qualità richiesta ma, come già significato in precedenza, non equivalgono alla stessa, così come non saranno tenuti in considerazione i rapporti di audit eseguiti da Organismi di certificazione non accompagnati, però, da alcuna certificazione.
b) Si ritiene, altresì, necessario precisare che la Società già iscritta nell’elenco degli shipper non esaurisce i propri oneri al momento dell’iscrizione, ma ha il dovere, ove evidentemente interessata a permanere in elenco, a curare che la certificazione “di qualità” già inviata - che si rammenta deve essere in corso di validità - non giunga a naturale scadenza senza essere rinnovata. Specificamente, la società dovrà farsi carico di mantenere in corso di validità la certificazione acquisita attraverso le eventuali verifiche annuali periodiche di rinnovo e di trasmettere prontamente a questo Comando Generale il certificato così aggiornato. Diversamente, alla scadenza del certificato di qualità, ovvero al suo mancato rinnovo, la Società sarà automaticamente cancellata dall’elenco degli shipper autorizzati alla pesatura per la determinazione della “Massa Lorda Verificata del contenitore” secondo il Metodo 2, previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74, come emendata.
c) Relativamente, poi, alla visura camerale della società, prevista dal punto 4.2 delle linee guida allegate al D.D. in argomento, si rappresenta che la dicitura “in corso di validità” fa evidentemente riferimento alla circostanza che la visura camerale inviata deve risultare coerente con gli elementi societari ivi riportati (es. denominazione, ragione sociale, P.IVA/C.F., indirizzo, PEC, ecc.). Pertanto, la Società iscritta nel più volte citato elenco degli shipper, in caso di variazioni societarie, dovrà aver cura di inviare, prontamente, a questo Comando Generale la visura camerale debitamente aggiornata.
4. Il modello di “Comunicazione da compilare da parte dello shipper”, di cui in allegato 1 alla Circolare titolo: “Sicurezza della Navigazione” Serie Generale n. 160/2020 in data 27.10.2020 è abrogato e sostituito dall’allegato 1 alla presente Circolare.
5. La presente Circolare sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www. guardiacostiera. gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari. aspx.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO


Allegato 1