Cassazione Civile, Sez. 6, 06 ottobre 2022, n. 29091 - Risarcimento danni da infortunio. Rinunzia al ricorso per cassazione


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 06/10/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Bologna ha respinto l’appello di N.N., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della società datoriale, Cooperativa Sociale In Cammino Onlus, di risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio sul lavoro verificatosi l’1.11.2015.
2. La Corte territoriale ha ritenuto: che non fosse stata raggiunta la prova sulla concreta dinamica dell’incidente; che, in base alle prove documentali raccolte, la scala era dotata di dispositivi antiscivolo, di corrimano e di impianto di illuminazione ad accensione temporizzata; che non era stata neanche allegata una incongruenza della temporizzazione rispetto al tempo ordinariamente necessario al percorso; che si trattava di una scala nota al lavoratore in ragione della sua anzianità di servizio e sulla quale non si erano mai verificate cadute; che non vi era prova della omissione da parte datoriale di una cautela doverosa né del nesso causale di una tale omissione rispetto all’evento verificatosi; che non ricorressero neppure i presupposti per la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ.
3. Avverso tale sentenza N.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La Cooperativa Sociale In Cammino Onlus ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
 

Considerato che:
5. Col primo motivo del ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per essere la motivazione inidonea a chiarire il percorso argomentativo e logico giuridico posto a base della decisione.
6. Con il secondo motivo si censura la pronuncia d’appello per erronea o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., anche in riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. ed alla presunzione ex art. 1218 c.c., per avere la Corte di merito errato nell’addossare al lavoratore l’onere di dimostrare la causa specifica della propria caduta dalle scale e la colpa della Cooperativa, mentre fa carico al datore l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le cautele necessarie a tutelare la salute dei dipendenti.
7. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza l’erronea o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., anche in riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
8. Con il quarto motivo si denuncia l’erronea o falsa, cioè mancata applicazione della concorrente applicabilità degli artt. 2087 c.c. e 2051 c.c., per non avere la Corte d’appello preso in esame la richiesta formulata nelle conclusioni del ricorso in appello di arrivare ad una condanna in forza del combinato disposto degli artt. 2051 e 2087 c.c.
9. Preliminarmente, si osserva che prima della adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
10. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., n. del 1990; n. del 1986, Ord. n. del 2008);
11. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
12. Il tenore dell'atto di rinuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
13. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.6.2022