Tipologia: Protocollo provinciale sul lavoro agile
Data firma: 9 giugno 2022
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Associazione Provinciale Dirigenti, Quadri e Impiegati dell’Agricoltura-Confederdia, Fai-Cisl, Uila
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Bologna
Fonte: confederdia.it

Sommario:


Protocollo provinciale sul lavoro agile
Le parti, visto il “Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile” del 7 dicembre 2021, ritenuto che il lavoro agile può consentire l’equo bilanciamento tra gli interessi del lavoratore e le necessità correlate al rapporto di lavoro, tra sfera personale e sfera lavorativa, favorendo nel contempo la crescita dell’autonomia e delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi produttivi, ottimizzando costi, organizzazione del lavoro e produttività individuale, reputano, nel contesto normativo generale, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia vigenti (D.lgs. n. 81/2017, art. 19) e dei principi propri del citato Protocollo nazionale sottoscritto il 7 dicembre 2021, opportuna la definizione, a livello provinciale delle presenti linee guida.

Linee guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di lavoro agile
La prestazione lavorativa in regime di lavoro agile non altera e/o modifica in alcun modo le disposizioni applicate in azienda. In generale e salvo diverse pattuizioni individuali, il lavoro agile è svolto da remoto; si potranno prevedere, nell’ambito dell’orario ordinario, giornate di lavoro presso la sede aziendale, in modalità ordinarie ed in presenza ovvero da remoto, secondo accordi e necessità organizzative.
In particolare, ai dipendenti tutti, vengono applicati i medesimi ed ordinari trattamenti economici e normativi garantiti ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa nelle sedi aziendali, quali, ad esempio, le disposizioni relative ai livelli ed all’inquadramento, alle mansioni, all’orario di lavoro, alla sede di lavoro ed alla retribuzione.
Inoltre, viene confermato il potere direttivo del datore di lavoro, che, alla luce delle particolari modalità di svolgimento della prestazione, potrà essere espletato per via telematica ed il codice disciplinare, che verrà esercitato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali, incluse quelle aziendali.
Sono altresì confermati i diritti ed i doveri individuali, inclusi i diritti sindacali.
Ai lavoratori assegnati alla modalità di lavoro agile non compete alcun riconoscimento di “buoni pasto” e simili.

Disconnessione - Orario
Per i dipendenti interessati al lavoro agile da remoto, la prestazione lavorativa avrà quale riferimento il normale orario di lavoro, la durata contrattuale e l’ordinaria collocazione temporale, nell’ambito dell’orario di servizio dell’area organizzativa di appartenenza.
Il diritto alla disconnessione di cui all’art. 19, L. 81/2017, è garantito mediante l’evidenza dello stato operativo del dipendente per il tramite degli applicativi in uso (es. Teams, Skype, ecc. …)
A tale scopo, i lavoratori ed i loro responsabili gestiranno le interruzioni lavorative, inclusa la pausa pranzo, da effettuare normalmente tra le 12.30 e le 14.30, e la pianificazione degli incontri e delle riunioni con senso di responsabilità e reciproca correttezza.
Tenuto conto della presente modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è escluso, di norma, il ricorso al lavoro supplementare / straordinario, salvo espressa autorizzazione dal responsabile aziendale e/o del datore di lavoro.
Il diritto alla disconnessione verrà altresì garantito per tutti i dipendenti dalla fine delle normali fasce di lavoro o turni fino alla successiva giornata lavorativa e, comunque, dalla fine della propria giornata lavorativa, che viene svolta secondo l’orario contrattuale.

Sicurezza sul lavoro - luogo di lavoro
Per i lavoratori in lavoro agile, ove possibile, saranno adottati ed organizzati, anche mediante piattaforme on line, specifici corsi di formazione, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza (ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell’art. 22 della L. 81/2017) e secondo le previsioni legislative in materia di privacy (Reg. Europeo 679/2016) e di trattamento dei dati personali. Al fine di poter svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, il dipendente dovrà individuare, nel territorio italiano, luoghi idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa, attenendosi alle istruzioni fornite dall’azienda nei predetti corsi ed evitando ogni attività che possa compromettere il corretto svolgimento delle operazioni, la propria sicurezza o che possa danneggiare il patrimonio aziendale (anche in riferimento ai dati trattati nell’ambito delle proprie attività), ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall’azienda per infortuni extraprofessionali.
Il dipendente, inoltre, dovrà assicurarsi che il luogo scelto per la prestazione possa garantire standard di connettività sufficienti a non causare interruzioni dell’attività lavorativa.
In una prospettiva di evoluzione delle modalità di lavoro agile, così come delle possibili sedi / luoghi dove espletare la propria attività lavorativa, l’azienda valuterà anche l’opportunità di identificare degli specifici spazi di co-working e/o istant office funzionali a determinare una particolare flessibilità della prestazione da remoto ed eventualmente a fornire soluzioni logistiche utili a mitigare il potenziale isolamento dei lavoratori e/o fornire supporto alle eventuali situazioni di criticità domestiche legate a fenomeni di violenza o di disparità di condizioni nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. I dipendenti potranno svolgere la loro prestazione da remoto, preferibilmente al proprio domicilio o residenza ovvero, altresì, anche presso sedi aziendali diverse da quella di appartenenza, restando escluso il regime di trasferta.

Formazione
Al fine di garantire l’inclusione lavorativa e le pari opportunità, ed il senso di appartenenza aziendale anche in costanza di lavoro agile, verranno organizzati specifici eventi - fruibili, anche mediante piattaforma on line, da tutti in orario di lavoro - compatibilmente con l’organizzazione aziendale - nei quali verranno condivisi i principali progetti e strategie aziendali.

Dotazioni e connettività
L’azienda continuerà a fornire e/o rimborsare al dipendente in modalità da remoto le dotazioni tecnologiche (wi-fi, sim, pc e cellulare) idonee a consentire la connettività fuori dai locali aziendali. In caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, anche a causa di malfunzionamenti della strumentazione informatica o di capacità di connessione della rete, il lavoratore dovrà avvisare il suo responsabile anche ai fini dell’eventuale rientro nella sede aziendale. Il dipendente dovrà utilizzare e custodire le apparecchiature fomite dall’azienda con diligenza ed in linea con quanto previsto dalle Policy aziendali.

Diritti sindacali
A tutti i dipendenti in lavoro agile sono garantiti l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali e ciò anche in occasione della prestazione da remoto.

Ferie e permessi
In costanza di lavoro da remoto, il ricorso agli istituti quali ferie, permessi, congedi parentali, permessi di cui alla legge 104/92, ecc. …, rimane invariato in termini di requisiti, modalità di fruizione, comunicazione. In particolare, permangono i vincoli ed i termini di godimento di ferie e permessi secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Monitoraggio
Le presenti linee guida hanno carattere sperimentale e ciò per tutta la vigenza del CPL, impiegati agricoli della provincia di Bologna. Per tutta la durata della fase sperimentale nell’ambito aziendale sarà definito un percorso partecipativo per la gestione congiunta e per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni concordate e raccoglie gli elementi di valutazione utili ad identificare criticità od opportunità di maggiore flessibilità organizzativa e livelli di produttività elevati, così come di migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, a tale scopo può richiedere l’adozione di misure che contribuiscano allo sviluppo del lavoro in modalità agile, anche in una prospettiva di supporto all’individuazione di una organizzazione del lavoro evoluta ed innovativa, funzionale ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori ed a valorizzare la loro professionalità, così come al miglioramento della qualità e della produttività della prestazione lavorativa.

Disciplina attuativa
Le parti convengono di adottare, eventualmente in sede di Osservatorio, un percorso attuativo della normativa sul lavoro agile attraverso la definizione di testi di riferimento adottabili aziendalmente ed in specie relativi a:
Accordo individuale standard per prestazioni miste al domicilio del lavoratore a tempo determinato / indeterminato;
Accordo individuale standard per prestazioni miste al proprio domicilio ed ufficio aziendale a tempo determinato / indeterminato.
Le parti reputano utile sin d’ora predisporre ulteriori strumenti operativi in favore delle parti, quali:
- Lavoro Agile policy aziendale;
- Dichiarazione di manleva;
- Autocertificazione;
- Informativa Privacy;
- Strumenti che dovranno essere predisposti ed allegati agli accordi individuali.