Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 20 settembre 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Spatia/Federdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Ferrara
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata ed efficacia
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Assunzioni - Formalità
Art. 5 - Osservatorio Unico di Settore
Art. 6 - Classificazione del Personale
Art. 7 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego
Art. 8 - Norme sui “Quadri Intermedi”
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Orario
Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 13 - Banca ore
Art. 14 - E.D.R.
Art. 15 - Retribuzione

 

Art. 16 - Maggiorazione per titolo di studio
Art. 17 - Scatti di anzianità
Art. 18 - Indennità di cassa
Art. 19 - Mezzi di trasporto
Art. 20 - Trasferta
Art. 21 - Casa
Art. 22 - Apprendistato professionalizzante
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Erogazione di secondo livello legate alla produttività
Art. 25 - CISOA
Art. 26 - Tutela della maternità
Art. 27 - Aumenti retributivi
Art. 28 - Provvedimenti Disciplinari
Art. 29 - Stesura del contratto provinciale


Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Ferrara

Il giorno 20 settembre 2018, presso la Sede di Confagricoltura Ferrara, tra Confagricoltura di Ferrara, Federazione Provinciale Coldiretti di Ferrara, Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara e Sindacato Provinciale Autonomo Tecnici Impiegati dell’Agricoltura - Spatia, aderente alla Federdia, Flai - Cgil di Ferrara, Fai-Cisl di Ferrara, Uila-Uil di Ferrara, si conviene il rinnovo del CPL, ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL Impiegati Agricoli.

Art. 1 - Campo di applicazione
A conferma di quanto previsto all’art. 1 del CCNL Impiegati e Quadri Agricoli del 23 febbraio 2017, il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole della provincia di Ferrara, siano esse singole od associate, di qualsiasi tipo o forma e relativi Consorzi e/o soggetti pubblici e privati, Centri, Enti, Fondazioni, ecc. operanti comunque secondo regole e per materie assimilabili al comparto agricolo ovvero comunque riconducibili ad esso ed agli impiegati, tecnico e/o amministrativi da esse dipendenti.
La disciplina del presente Contratto si applica, quindi, in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto di attività agricolo-forestale, ortoflorovivaisti, agriturismo, nonché di attività affini e connesse all’agricoltura, anche dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il contratto si applica alle imprese di allevamento di ogni specie, compresi gli allevamenti ippici, piscicoli, ittici, da pelliccia, alle aziende agrituristiche, alle aziende di servizi all’agricoltura ed all’impresa agricola, alle aziende di manutenzione verde pubblico e privato, alle imprese che svolgono attività di agricoltura sociale e comunque a tutte le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2135 C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - Osservatorio Unico di Settore
Le Parti confermano l’opportunità di estendere l’operatività dell’Osservatorio Unico di Settore di cui all’art. 6 del vigente CPL Operai Agricoli della provincia di Ferrara ed art. 2 e 3 del vigente CIPL del Settore cooperativo, anche alle problematiche riconducibili ai dipendenti aventi qualifica impiegatizia.

Art. 11 - Orario
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è disposta dal datore di lavoro sulla base delle necessità aziendali nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore, così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
[…]

Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro di cui all’art. 11. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere, le dodici settimanali, le 300 annue.
Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all’art. 22 del vigente CCNL.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 nei periodi in cui é in vigore l’ora solare e dalle 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.

Art. 13 - Banca ore
Per gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per gli impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 12 mesi, è istituita la “Banca ore”. Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Le ore che alla data del 31 dicembre non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 22 - Apprendistato professionalizzante
S’intende applicabile la disciplina prevista dall’Accordo del Settore Agricolo sull’Apprendistato Professionalizzante o di mestiere così come previsto dall’art. 13 del vigente CCNL. Le aziende trasmetteranno all’Osservatorio Unico di Settore copia dei contratti di apprendistato stipulati.

Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Ci si riporta integralmente a quanto previsto all’art. 11 del CCNL 23/02/2017.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, alle lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni é concessa la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno, qualora ciò sia conciliabile con le esigenze aziendali.
I malati oncologici che desiderano continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti, anche al fine di conciliare i tempi di cura con i trattamenti terapeutici, possono optare per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione proporzionale dello stipendio fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consenta di riprendere il normale orario di lavoro.

Art. 28 - Provvedimenti Disciplinari
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 23 febbraio 2017, per la validità delle sanzioni irrogate, il datore di lavoro ha l’onere di predisporre il codice disciplinare e di portarlo a conoscenza mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti.
Nel codice disciplinare devono essere indicate le sanzioni, le infrazioni per le quali queste possono essere irrogate e le procedure che devono essere osservate.
Per quanto attiene alla predisposizione del codice, è sufficiente il riferimento alle vigenti norme contrattuali e di legge (artt. 2104, 2105, 2106 c.c. ed art. 7 Legge n. 300/1970).
Il tipo e l’entità delle sanzioni devono essere determinate in relazione ai seguenti criteri generali:
– intenzionalità del comportamento;
– grado di negligenza, imprudenza od imperizia;
– rilevanza degli obblighi violati;
– responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
– rilevanza del danno arrecato o del pericolo procurato;
– sussistenza di circostanze aggravanti od attenuanti;
– concorso nell’infrazione di più lavoratori.
L’inosservanza da parte del dipendente dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari conservativi, secondo la gravità del comportamento e la eventuale recidiva:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 29 - Stesura del contratto provinciale
Le Parti convengono, nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente contratto, di provvedere alla stesura coordinata del contratto provinciale impiegati agricoli anche attraverso il recupero delle norme cui il presente CPL si riferisce in via ricettizia. Ciò entro tre mesi dalla sottoscrizione del CPL.