Tipologia: CCNL
Data firma: 4 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Federpesca e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Retifici, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Generale
Art. 1 - Livelli di contrattazione
A) - Contratto collettivo nazionale di lavoro

B) - Contrattazione aziendale
o Soggetti

o Requisiti
o Finalità e contenuti
o Procedura di consultazione e di verifica
o Dichiarazione delle parti
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Art. 6 - Controversie
A) - Controversie individuali

B) - Controversie interpretative e collettive
Art. 7 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 8 - Esclusiva di stampa
Art. 9 - Decorrenza e durata
Art. 10 - Sistema informativo e di relazioni industriali. Formazione professionale
• Premessa

• Occupazione - Investimenti - Formazione
Art. 11 - Il lavoro esterno
Art. 12 - Contrazione temporanea orario lavoro
Art. 13 - Clausola di salvaguardia
Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie
1) - Costituzione e funzionamento della RSU

2) - Componenti e permessi
3) - Elezioni
4) - Elettorato passivo
5) - Compiti e funzioni
6) - Modalità delle votazioni e designazioni
7) - Comunicazioni della nomina
8) - Disposizioni varie
Art. 15 - Delegato d'impresa
Art. 16 - Immunità sindacale
Art. 17 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 18 - Permessi per cariche sindacali
Art. 19 - Assemblee
Art. 20 - Affissioni
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 24 - Contratto a termine
Art. 25 - Periodo di prova
Art. 26 - Apprendistato
• Formazione
• Tutore della formazione
Art. 27 - Handicappati e invalidi
Art. 28 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

B) - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 29 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 30 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 30 bis - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo
Art. 31 - Lavoro ripartito (Job sharing)
Art. 32 - Lavoro straordinario
• Lavoro straordinario diurno
Art. 33 - Banca delle ore individuale
Art. 34 - Lavoro a squadre
Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 36 - Retribuzioni contrattuali
Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 38 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma transitoria
Art. 41 - Trasferte
Art. 42 - Trasferimenti
Art. 43 - Cambiamento e cumulo di mansioni
1) - Cambiamento di mansioni
2) - Cumulo di mansioni
Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
• Commissione tecnica paritetica nazionale

Art. 45 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato o quadro, da impiegato a quadro
Art. 46 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 48 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Malattia e infortunio non sul lavoro
A) - Assenza dal lavoro
B) - Conservazione del posto
C) - Infortunio non sul lavoro per causa terzi
Art. 53 - Aspettativa
Art. 54 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
A) - Lavoratore in stato di tossicodipendenza
B) - Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
• Disposizioni applicative
Art. 55 - Abiti da lavoro
Art. 56 - Mense aziendali
Art. 57 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Art. 58 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 59 - Indennità scolastiche
Art. 60 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti della sicurezza
1) - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

2) - Rappresentanti per la sicurezza
3) - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
4) - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
5) - Attribuzione per il rappresentante della sicurezza
A) - Accesso ai luoghi di lavoro
B) - Modalità di consultazione
C) - Informazioni e documentazione aziendale
6) - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
7) - Riunioni periodiche
8) - Registro infortuni
9) - Lavoratori addetti al video terminali
Art. 61 - Disciplina del lavoro
Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e dei materiali
Art. 63 - Visite di inventario e di controllo
• Articolo 6 legge n. 300/1970
Art. 64 - Regolamento interno
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Norme per il licenziamento
Art. 68 - Cessione e trasformazione d'azienda
Art. 69 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
• Norme transitorie
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Parte Operai
Art. 72 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 73 - Inizio e fine del lavoro
Art. 74 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 75 - Lavori discontinui
Art. 76 - Turni a scacchi
Art. 77 - Assegnazione del macchinario
Art. 78 - Pulizia del macchinario
Art. 79 - Lavoro a cottimo
Art. 80 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 81 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 82 - Ferie
Art. 83 - Tredicesima mensilità
Art. 84 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 85 - Maternità
Art. 86 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Parte Qualifiche Speciali e Intermedie
Art. 87 - Sospensioni o riduzioni di lavoro
Art. 88 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 89 - Ferie
Art. 90 - Tredicesima mensilità
Art. 91 - Trattamento economico di malattia
Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 93 - Permessi
Art. 94 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Parte Impiegati
Art. 95 - Laureati e diplomati
Art. 96 - Sospensioni o riduzioni di lavoro
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 98 - Ferie
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 100 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 101 - Trattamento economico di malattia
Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 103 - Periodo di aspettativa
Art. 104 - Permessi
Art. 105 - Previdenza
Art. 106 - Preavviso
Art. 107 - Quadri - Norme particolari
Art. 108 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive
Declaratorie: Esemplificazioni
Tabelle retributive
Tabelle retributive - Aumenti contrattuali e relative decorrenze
Una tantum
Protocolli
Protocollo n. 1 Commissione paritetica per l'inquadramento
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 5 Previdenza integrativa volontaria
Protocollo n. 6 Codice di condotta
Protocollo n. 7 Fondo grandi interventi
Protocollo n. 8 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 9 Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Protocollo n. 10 Lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione di lavorante a domicilio

Art. 2 - Limiti e divieti
Art. 3 - Libretto personale di controllo
Art. 4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Art. 5 - Retribuzioni
Art. 6 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 7 - Verifiche, comunicazioni e controversie
Art. 8 - Lavoro notturno e festivo
Art. 9 - Pagamento della retribuzione
Art. 10 - Fornitura materiale
Art. 11 - Norme generali
Art. 12 - Attività sindacale
• Dichiarazione a verbale
Verbale di accordo 19 aprile 2002 - Accordo economico

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale addetto al settore attività industriali della filiera ittica e dei retifici

Addì, 4 luglio 2000 tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Sindacato Nazionale Retifici Meccanici […], con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione italiana, dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) […], con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento, (Filtea) […], con l'assistenza della Confederazione generale Italiana del lavoro (Cgil), l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento, (Uilta) […] con l'assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil), è stato sottoscritto il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro
[…]
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni d'efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per le condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - o a intervenire perché siano evitate - azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

Parte Generale
Art. 1 - Livelli di contrattazione

Preso atto di quanto convenuto con Protocollo 23 luglio 1993, le parti hanno inteso disciplinare:
a) a contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
b) la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

B) - Contrattazione aziendale
Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto. Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni Nazionali di categoria.

Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti. […]

Procedura di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo delle imprese, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dello stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico - produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento. A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
A tal fine saranno forniti dall'azienda tutti gli elementi di conoscenza e valutazione in merito ai principali indicatori economico - sociali dell'impresa, al solo scopo di assicurare un miglior livello di conoscenza della realtà aziendale.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo dell'accordo interconfederale del 23/07/1993 e delle norme della presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.
Le parti solleciteranno pertanto le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi solleciti la legge sulle esenzioni contributive in attuazione del protocollo 23 luglio 1993.
Le parti, dopo l'approvazione della legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, si incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni stesse in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo.

Art. 5 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6 - Controversie
A) - Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle rappresentanze Sindacali unitarie o del Delegato d'Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola: entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'organizzazione territoriale dei lavoratori interessata da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) - Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Art. 10 - Sistema informativo e di relazioni industriali. Formazione professionale
Premessa

Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23/07/1993 sottoscritto dal Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali, nonché dell'accordo interconfederale 20/12/1993 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema d'informazioni che segue.
Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi d'interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico - formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.

Occupazione - Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazione e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di confronto, consultazione e comunicazione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema d'informazione di seguito articolato, volto ad evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico - produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione; all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20/01/1993 e del 31/01/1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile ed allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE; all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedono interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi d'età;
[…]
- ai programmi di formazioni e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
[…]
- ai processi di internazionalizzazione.
Ai fini dell'informativa, potranno essere utilizzati dati provenienti dall'Osservatorio Federpesca.
A richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- su livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali e tecnologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative.
Le parti valuteranno l'opportunità di dar vita all'attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale bilaterale di cui all'accordo interconfederale sulla formazione professionale.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali, intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20/01/1993 e del 31/01/1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile ed allo stato d'applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
[…]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[…]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno alle Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione d'agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nel settore.
3) A livello territoriale che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di pari livello, nel corso di apposito incontro, elementi informativi relativamente a quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti d'informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, potranno essere esaminate eventuali situazioni strutturali di crisi aziendali per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili situazioni.
4) A livello territoriale di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di ottanta dipendenti tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardante:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche;
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché degli accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Art. 11 - Il lavoro esterno
Le parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di programmi presenti o meno nel ciclo delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo del lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati, svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazione a terzi, inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazione, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164, dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall'accordo Interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno;
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data d'entrata in vigore del presente CCNL.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso con l'indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata la loro natura industriale o artigianale.
5) Annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per il territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno;
6) qualora l'evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti s'incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni de lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto stipulato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi costanti di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data d'entrata in vigore del presente CCNL e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie
1) - Costituzione e funzionamento della RSU

Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni di seguito riportate.
[…]

5) - Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 15 - Delegato d'impresa
Per quanto riguarda il delegato di impresa, si fa riferimento agli Accordi Interconfederali che disciplinano la materia.

Art. 19 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizioni dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 20 - Affissioni
I sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e di lavoro.

Art. 22 - Assunzione
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Contratto a termine
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, dall'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 - punto 10 - riportate in allegato ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione collettiva dall'art. 23, punto 1) della legge 28 febbraio 1987 n. 56. […]
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Art. 26 - Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 anni ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai sedici anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal DPR 20 gennaio 1976 n. 432, per le lavorazioni faticose ed insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro, deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro un intervallo superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto il periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
[…]
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore dei retifici il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle imprese del settore retifici, le parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6. L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto di apprendistato.
[…]

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, co. 2 della L. 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, co. 1 , lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto citato.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, co. 1 e 6, co. 1, del citato DM 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2 L. 196/1997 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, co. 1 lett. B) del medesimo Decreto Ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 le parti stipulanti attraverso una apposita Commissione, nell'ambito delle attività indicate all'art. 16, par. 1.2, sez. I del CCNL:
- elaboreranno schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individueranno i centri di formazione professionali presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16 co. 2 della Legge 196/1997;
- verificheranno che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalla Commissione stessa, ovvero dall'autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, co. 2 della Legge 196/1997 e al DM 8 aprile 1998.
La Commissione, inoltre, predisporrà i programmi delle iniziative professionali sperimentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo iniziale previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta.
Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto. All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

Tutore della formazione
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, DM 8 aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

Art. 27 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contatto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni e le RSU, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si operavano gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra attività produttiva.
[…]

Art. 28 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario di lavoro.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzione di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
Nel caso di introduzione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali delle strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione, la falsa torsione e la torcitura di fibre sintetiche a bava continua.

Art. 29 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per i singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSU nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
La modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra direzione e RSU, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive e organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili ore di riduzione dell'orario di lavoro ore di ferie, ecc..
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 agosto 1999 (G.U. n. 186, serie Generale, del 10 agosto 1999): "Termini e modalità dell'informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale".

Art. 30 bis - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo
Le parti si danno atto che l'introduzione del lavoro temporaneo nella legislazione gius-lavoristica italiana, deve essere intesa come un nuovo strumento ed una nuova tipologia contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che la evoluzione delle condizioni di mercato hanno reso una funzione importante di organizzazione.
Le parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro temporaneo risponde a queste esigenze di flessibilità per scopi che rivestono caratteristiche specifiche, distinguibili dagli altri strumenti e norme, e specificamente dalla flessibilità di orario.
L'individuazione delle causali e delle ipotesi qui di seguito specificate che danno origine al contratto di lavoro temporaneo è fatta con diretta conseguenza della previsione della norma di legge dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998, lasciano alle parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il compito di implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la disciplina si applica.
Pertanto le ipotesi e causali, di carattere oggettivo e soggettivo, qui appresso concordemente evidenziate, sono da intendersi come concretizzazione dei concetti espressi; non proponendosi di alterare le regole sulla classificazione del personale, altrove disciplinate, esse non hanno altresì lo scopo di limitare i percorsi professionali né di determinare la perdita di figure professionali aziendali, e danno operatività ad uno strumento che verrà utilizzato quando si presenti la necessità.
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 1, comma 2, lettera a), comma 4 lettera a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196 del 1997.
[…]
5) Personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione ed istruzione interna dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e degli apprendisti, no reperibile nei normali assetti produttivi aziendali.
6) Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti.
[…]
8) Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della previdenza e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale. Unitaria relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
[…]

Art. 31 - Lavoro ripartito (Job sharing)
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le Parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica.

Art. 32 - Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le ore di straordinario prestate tra le 150 e le 200 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
a) per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
b) per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata a cause di forza maggiore.
Rientrano, ad esempio, nei casi di forza maggiore le fattispecie relative a: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo tra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal precedente articolo.
[…]

Lavoro straordinario diurno
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 33 - Banca delle ore individuale
A decorrere dal 1° gennaio 2001, ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 8 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente in mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
I riposi di cui ai commi precedenti potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte.
Al termine del periodo di cui sopra, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento del pagamento.

Art. 34 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 28 - parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'articolo 28 - parte generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a: 40 ore ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto un intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere modificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai e gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo dello squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di una delle due squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al comma 2 dell'articolo 28 - parte generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Direzione e RSU potranno definire le modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti tra le parti, fissando in mezz'ora la durata di riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione tecnica paritetica nazionale

Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche avvalendosi del contributo costituito da significative esperienze aziendali.
La Commissione, che delibera all'unanimità, produrrà un rapporto complessivo per le parti stipulanti entro il 28 febbraio 2002.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno, al termine dei lavori della Commissione, per una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione tecnica paritetica nazionale.
In particolare valuteranno l'opportunità di recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione stessa, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale rispondente alle realtà produttive ed organizzative;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.

Art. 48 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'istituto assicuratore. In tal caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacita lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizie all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
[…]

Art. 55 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva, comunque l'adozione. La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 56 - Mense aziendali
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie o le Commissioni interne o di Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 60 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti della sicurezza
1) - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
a) il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
b) in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
c) Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luogo del lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 relativamente alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
d) L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
e) Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generale situazione di pericolo.

2) - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'articolo 18 del decreto legge [legislativo n.d.r.] 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo interconfederale, 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano oltre 120 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b) e c), i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria.

3) - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'articolo 19 del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b) e c), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione, della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta né da comunicazione per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU.

4) - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del decreto legge [legislativo n.d.r.] 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annuo nelle rimanenti.
Nelle unità di cui alla lettera b), per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del decreto legge [legislativo n.d.r.] 19 settembre 1994 n. 626, il rappresentante per la sicurezza eletto o designato ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU utilizza permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del decreto legge [legislativo n.d.r.] 19 settembre 1994 n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del decreto legge [legislativo n.d.r.] 19 settembre 1994 n. 626/94, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.

5) - Attribuzione per il rappresentante della sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A) - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B) - Modalità di consultazione
Laddove il Decreto Legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nella realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18 comma 6 del decreto legislativo n. 626/94.

C) - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza, in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza, comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex articolo 20, comma 1° del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

6) - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'articolo 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
a) conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
b) conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
c) metodologie sulla valutazione del rischio;
d) metodologie minime di comunicazione.

7) - Riunioni periodiche
In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Dalle riunioni viene redatto verbale.

8) - Registro infortuni
Si fa riferimento alla normativa di legge.

9) - Lavoratori addetti al video terminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali, quelli individuati dall'articolo 51 primo comma lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sia attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al videoterminale.
Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulative all'inizio ed al termine del lavoro.

Art. 61 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidatagli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e dei materiali
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnandogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione all'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatagli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 64 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie o il delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'articolo 2 punto 3 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definizione tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni del lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore della retribuzione contrattuale o della indennità di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravità e di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o e anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per conto suo, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non né avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda o, in mancanza di queste all'Inps.

Art. 67 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e dell'articolo 2119 del codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti e ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino e confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa e degli elementi da essa delegati, quando non vi siano azioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte Operai
Art. 75 - Lavori discontinui

L'orario normale degli addetti ai lavoro discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio ed altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è 60 ore settimanali con un massimo di 12 giornaliere.
Agli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze in alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Art. 76 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le riduzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.

Art. 77 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico- organizzativo che comportino un aumento del carico del lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione Aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari situazione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa per all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle due parti ne faccia richiesta.
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendali tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'articolo 78 - parte operai.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenze in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'articolo 77 - parte operai sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 78 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 79 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoratore ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempre che questo sistema sia praticabile.
[…]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con un altro mezzo di comunicazione scritta:
1) Le indicazioni del lavoro da eseguire;
[…]
f) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alle Commissioni Interne, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nei casi di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimi e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
l) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'articolo 88 - parte operai.
m) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate al punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 della Parte generale.
n) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 80 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti all'articolo 77, punto 5 e dall'articolo 79, punto I), della parte operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i requisiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni. Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandato.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità, e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative del settore, e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell'assegnazione del macchinario (art. 77) e del cottimo (art. 79), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 81 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica non ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 82 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruite per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie e liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 85 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle madri lavoratrici […]

Parte Qualifiche Speciali e Intermedie
Art. 88 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica non ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 89 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie e liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Parte Impiegati
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica non ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 98 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie e liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Declaratorie: Esemplificazioni
[…]
Nota a verbale
Le parti confermano che la Commissione tecnica di cui all'art. 42 del vigente CCNL avrà il compito di proporre le eventuali correzioni e le possibili implementazioni al nuovo mansionario, entro sei mesi dalla prima applicazione definitiva del sistema di inquadramento stabilito con il presente accordo.

Protocolli
Protocollo n. 1 Commissione paritetica per l'inquadramento

Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l'inquadramento composta da sei membri (tre di Federpesca e 1 ciascuno di Filta, Filtea e Uilta), con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito con intenti propositivi finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti riunite in delegazione circa i risultati degli studi compiuti.
Le parti si incontreranno per una ratifica relativa all'andamento dei lavori della Commissione paritetica. Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa e improntato a corrette relazioni umane. In tale ottica le parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo profilo, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al testo del presente contratto la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.

Protocollo n. 6 Codice di condotta
Dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economiche- produttive internazionali.
Le parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL:
1) Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi;
2) Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98). Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente;
3) Divieto di lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati;
4) Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione. Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori - partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazione del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".

Diritti di informazione
L'impresa italiana, applicando il Codice di Condotta, fornirà specifiche informazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1) le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del codice;
2) lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3) i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4) le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.

Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1) sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2) in condizioni ambientali o secondo modalità che possono oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3) da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minori al lavoro.

Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'OIL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1) al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2) al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell'OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.

Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva
L'applicazione del codice di condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell'OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla Conferenza internazionale dell'OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali dell'OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni Sindacali liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.

Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1) portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche auto- certificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
2) diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3) provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4) attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dalla impresa italiana;
5) adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.

Disposizioni finali e verifiche
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.

Disposizione transitoria
Una prima verifica del presente protocollo relativamente al Codice di Condotta, sarà effettuata entro il 31 dicembre 2001.
Le parti, nel confermare le rispettive autonomie organizzative proprie di settore convengono di estendere, anche a seguito di opportune verifiche ed approfondimento in campo di applicazione del CCNL all'area delle attività complementari riguardanti le imprese utilizzatrici delle reti da pesca ed i correlati servizi.
Al riguardo Federpesca, ferme restando le richiamate competenze di altre organizzazioni imprenditoriali aderenti al sistema Confindustria, ha modificato il proprio statuto sociale, per ricomprendere nel proprio ambito tutte le aziende che operano nel settore ittico e quindi anche quelle aderenti al sindacato nazionale delle attività industriali della filiera e dei retifici.
Un gruppo di lavoro, opererà affinché entro quattro mesi dalla data del presente accordo individui i profili professionali da inserire nell'assetto classificatorio attualmente vigenti anche nella prospettiva di un ampliamento della scala classificatoria stessa con l'introduzione di un terzo livello super, la cui operatività concreta è prevedibile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Protocollo n. 8 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.

Protocollo n. 10 Lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione di lavorante a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale in cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 2 - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la sua salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera dei mediatori e di intermediari comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 3 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 5 - Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed i loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
f) Tali tariffe di cottimo dovranno essere definite a livello territoriale dalle parti entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL. Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle due parti di cui al primo comma, potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente a secondo delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il oro aggiornamento. Per i lavoratori commissionati a domicilio per i quali, entro 3 mesi - che decorrono dal momento in cui la commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale e zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con la RSU. Nell'ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello nazionale, su richiesta di una delle due parti, le organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, informate in tempo utile si faranno carico d'intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU, per i lavoratori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

Art. 7 - Verifiche, comunicazioni e controversie
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU; ai sindacati provinciali, dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo. Dati ed indirizzo dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativo al lavoratore a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSU potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente articolo 5 punto f) saranno riconosciute 16 ore annue che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo gabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

Art. 11 - Norme generali
Per quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavorante a domicilio per quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

Art. 12 - Attività sindacale
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l'azienda interessata, parteciperanno ai lavori della rappresentanza sindacale unitaria.
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda interessata secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoratori a domicilio o frazione di 50 con un massimo di 7.

Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a farsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell'articolo 5 del presente regolamento ed ad operarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate commissioni.