Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29827 - Richiesta di indennizzo per invalidità permanente residuata in seguito ad infortunio. Prescrizione


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 12/10/2022
 

Fatto


La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la richiesta di indennizzo di M.G. nei confronti dell'Inail per invalidità permanente residuata in seguito ad infortunio sul lavoro.
Riteneva la Corte che, nel giudizio di primo grado, non si fosse verificata alcuna nullità per lesione del contraddittorio, sebbene all'ultima udienza la causa fosse stata decisa dal giudice senza concedere alla difesa la possibilità di replicare alle deduzioni dell'Inail. Secondo la Corte, peraltro, non risultava alcuna conseguenza sfavorevole all'appellante, nonostante la lamentata nullità. Nel merito la Corte riteneva maturata la prescrizione triennale di cui all'art.112 d.P.R. n.1124/65, escludendo che, prima del ricorso introduttivo del giudizio, vi fosse stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Contro la sentenza, M.G. ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L'Inail resiste con controricorso.
 

Diritto



Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'art.420 c.p.c. La Corte non avrebbe considerato che il primo giudice, all'ultima udienza, dichiarò tardiva l'eccezione di interruzione della prescrizione svolta da M.G..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.112 d.P.R. n.1124/65 e dell'art.2967 c.c. La sentenza avrebbe errato nel ritenere triennale la prescrizione, invece decennale, in un caso come questo in cui l'Inail, già prima del giudizio, aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità permanente pari al 12%.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.113 c.p.c. La Corte non avrebbe esaminato il motivo di appello in cui si lamentava che il giudice di primo grado avesse applicato il d. lgs. n.38/00 anziché il d.P.R. n.1124/65. L'applicazione del d.P.R. n.1124/65 avrebbe consentito di superare l'eccezione di prescrizione in quanto infondata.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse. La lesione del diritto di difesa sarebbe consistita nel fatto che il giudice di primo grado dichiarò tardiva l'eccezione di interruzione della prescrizione. In primo luogo, l'eventuale errore del giudice di primo grado non ha alcuna attinenza con la lesione del diritto di difesa che, come indicato in sentenza e non contestato col primo motivo, era stata dedotta in appello riguardo all'impossibilità di replicare alle deduzioni dell'avversario. In secondo luogo e soprattutto, l'eventuale errore del primo giudice è stato superato dalla sentenza d'appello, la quale ha considerato nel merito la questione dell'interruzione della prescrizione, senza ritenerla tardiva ma respingendola nel merito.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art.112 d.P.R. n.1124/65, l'azione per conseguire le prestazioni assicurative dell'Inail si prescrive in tre anni. Parte ricorrente invoca una prescrizione decennale facendo riferimento alla pronuncia di questa Corte n.10441/07 che, però, riguarda non il diritto all'indennizzo nei confronti dell'Inail, ma il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del datore di lavoro. Si trattava di azione risarcitoria da responsabilità contrattuale ex art.2087 e.e. e non di azione volta ad ottenere una prestazione previdenziale.
Il motivo poi, sempre a sostegno della prescrizione decennale, richiama due ulteriori pronunce di questa Corte (nn.21674/08 e 26238/09) che però, ancora una volta, riguardano una pretesa diversa da quella per cui è causa. Riguardano, in particolare, la prestazione di cui alla l. n.1115/62, ovvero la richiesta della vedova di un lavoratore italiano, che aveva contratto la silicosi nelle miniere belghe, volta ad ottenere la differenza di trattamento in favore dei superstiti tra quanto ricevuto dal fondo per le malattie professionali di Bruxelles, e la maggior rendita ai superstiti erogata dall'Inail per la silicosi contratta in Italia.
Nel caso di specie, invece, si rientra pianamente nella prestazione di indennizzo dovuta dall'Inail a seguito di infortunio sul lavoro, cui è applicabile la prescrizione triennale dell'art.112 d.P.R. n.1124/65, non modificata dal d. lgs. n.38/00 (v. art.13, co.11 che rinvia al d.P.R. n.1124/65 per quanto non previsto dallo stesso art.13).
Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si argomenta che, se la Corte avesse esaminato il primo motivo d'appello e quindi applicato il d.P.R. n.1124/65 anziché il d. lgs. n.38/00, sarebbe stata superata l'eccezione di prescrizione, siccome infondata. Senonché, la prescrizione triennale si fonda proprio sull'art.112 d.P.R. n.1124/65, ovvero il testo unico che parte ricorrente vorrebbe applicare a sé.
Al rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente anche per quanto riguarda le spese di lite.


 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente principale a rifondere le spese all'Inail, liquidate per il presente grado in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.l quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Roma, deciso all'adunanza camerale del 8.6.22