Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 26 luglio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Parma
Fonte: confederdia.it
Sommario:
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto |
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo e/o notturno continuativo |
Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Parma
Oggi, 26 luglio 2022 presso la sede di Confagricoltura Parma in Via Magani 6: tra Confagricoltura Parma, Federazione Prov.le Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori Parma e Confederazione Prov.le Dirigenti e Impiegati di Aziende Agricole e Forestali, Flai-Cgil Provinciale, Fai-Cisl di Parma e Piacenza, Uila-Uil di Parma e Piacenza, si conviene, con il presente verbale di accordo di rinnovare il CPL per gli Impiegati Agricoli e Quadri da valersi per la Provincia di Parma nei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di cui all’art. 1 del presente CPL e gli impiegati da esse dipendenti.
Le parti firmatarie, in riferimento all’art. 2 del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli del 7/7/2021, ed in considerazione dell’andamento degli indicatori economici di riferimento e della situazione economica generale del settore agricolo di Parma, si impegnano ad incontrarsi, entro il mese di luglio 2023, per fare una comparazione congiunta, a livello provinciale, dei principali indicatori economici e produttivi ed i riflessi inflattivi elencati in rapporto alla dinamica retributiva definita con il presente accordo. Ciò allo scopo di individuare possibili soluzioni contrattuali atte al recupero nell’ambito delle dinamiche retributive, dell’eventuale differenziale economico, qualora esistente e rilevante, tenendo conto comunque dell’andamento economico provinciale del settore e degli indici di riferimento delle varie categorie, nel pieno rispetto degli odierni assetti.
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il Presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si applica quindi in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole, forestali, orto-florovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché le imprese sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto di lavoro sono:
le aziende ad ordinamento misto, nonché;
le aziende ortofrutticole;
le aziende florovivaistiche;
le aziende oleicole;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie,
compresa la piscicoltura;
le aziende vitivinicole;
le aziende fungicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende di servizi in agricoltura;
le aziende faunistico-venatorie;
le aziende agrituristiche.
le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Art. 3 - Sistema delle Relazioni
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici sui temi di interesse comune nell’ambito del costituito EBAT-Parma in capo al quale confluiranno L’Osservatorio Provinciale e il Comitato Paritetico provinciale per la Sicurezza.
Art. 4 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
[...]
Art. 6 - Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azienda sia nel campo tecnico sia in quello economico- amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto o con il CCNL nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
[…]
dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti contratti di lavoro o Capitolati ed Accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osservanza delle leggi, ordinanze, ecc.; o comunque si trovi nell’impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 7 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
Le parti concordano altresì, compatibilmente con le esigenze aziendali, di concedere alle lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con la facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 9 - Apprendistato professionalizzante
Le parti rilevano l’importanza dell’apprendistato professionalizzante ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e rimandano all’art. 13 del CCNL del 07/07/2021 la relativa normativa.
Art. 12 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Di norma 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato. Le parti potranno concordare la distribuzione dell’orario di lavoro in 5 giorni settimanali, in questo caso per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente di moltiplicazione 1, 20.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Per tali ore aggiuntive si intende applicata l’ordinaria retribuzione senza alcuna maggiorazione. La variazione dell’orario ordinario di lavoro nei giorni della settimana sarà concordata tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e formalizzato per iscritto.
Art. 13 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro (vedi art. 12);
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore venti alle ore cinque del mattino successivo;
lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 14.
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Art. 15 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica. Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. […]
Art. 22 - Alloggio in azienda
Il datore di lavoro può richiedere all’impiegato che presta servizio esclusivo presso la sua azienda di risiedere nella stessa, qualora ciò sia strettamente ed inderogabilmente connesso alla particolare prestazione che l’impiegato è tenuto a svolgere. In tal caso dovrà fornire all’impiegato un’abitazione decorosa, rispondente ai normali bisogni della famiglia, provvista dell’impianto telefonico e dell’impianto per il riscaldamento.
Art. 26 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
1. ENPAIA
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all’art. 27 del CCNL.
[…]
2. INPS [...]
Sospensione - risoluzione rapporto lavoro Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale; b) censura scritta; c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
Art. 35 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue.
1. Giusta Causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro verso i diretti superiori;
il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
2. Giustificato Motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) le ripetute assenze non giustificate;
[…]
Art. 38
Le parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo-donna con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e alla rimozione degli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di lavoro. In tale logica le parti recepiscono l’art 15 del CCNL 7/7/2021 è altresì riconoscono nell’allegato 1 gli obiettivi comuni per prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nei luoghi di lavoro