Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 marzo 2010
Parti: Poste Italiane SpA e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil poste, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni, Ugl Comunicazioni
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: SLP-CISL (Roma)


Il giorno 25 marzo 2010 tra Poste Italiane SpA e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil poste, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni

Le Parti, con riferimento a quanto previsto al Titolo VII capo I e II del D.Lgs. 81/08 e a superamento di ogni precedente intesa e previsione in materia, convengono di introdurre, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le specifiche disposizioni di seguito riportate:
1. Rientra nella definizione di lavoratore ai sensi dell'art. 173 lettera c) del D.Lgs. 81/08 il personale con figura professionale di "operatore di sportello" con orario di lavoro settimanale superiore a 20 ore, adibito in modo continuativo ad attività di sportello, applicato in un Ufficio Postale di Cluster B, A2 e Al; nei confronti di tale personale trovano applicazione le misure indicate nei punti che seguono.
2. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 176 D.Lgs. 81/08, verranno sottoposti alle visite di controllo per la sorveglianza sanitaria di cui al DVR di Poste Italiane SpA gli operatori di sportello individuati al precedente punto 1. nel periodo compreso tra i mesi di giugno 2010 e marzo 2011.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 D.Lgs. 81/08, negli Uffici Postali di nuova apertura ed in quelli oggetto di interventi di ristrutturazione, in seguito all'analisi delle postazioni di lavoro, delle relative condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, saranno adottate le appropriate misure.
Le Parti convengono, altresì, di effettuare specifici incontri in ambito OPR per procedere ad un esame delle dotazioni ergonomiche dei restanti Uffici Postali, proponendo, laddove necessario, i più opportuni interventi e la loro tempistica di attuazione.
4. Le Parti, ai sensi del co. 2 dell'art. 175 D.Lgs. 81/08, in materia di svolgimento quotidiano del lavoro, stabiliscono che, a decorrere dal 3 maggio 2010, ciascun operatore che abbia effettuato le prime 95 (novantacinque) operazioni avrà diritto ad una interruzione dell'attività mediante cambiamento della stessa, per la durata di 10 (dieci) minuti; inoltre, lo stesso operatore, dopo ulteriori 100 (cento) operazioni fruirà di un'ulteriore interruzione dell'attività mediante cambiamento della stessa, per la durata di 10 (dieci) minuti. Il passaggio ad altra attività, per entrambe le interruzioni sopra previste, dovrà avvenire in modo sfalsato da parte degli operatori interessati, al fine di assicurare l'operatività degli, sportelli, dell'Ufficio e del servizio alla clientela.
Il conteggio delle operazioni giornaliere, sopra descritte, riferite a ciascun operatore, sarà effettuato tramite l'applicativo di sportello in uso.
Il periodo di inizio/fine adibizione ad altra attività dovrà essere registrato da ciascun operatore tramite il sistema di rilevazione delle presenze in uso.
5. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 177 D.Lgs. 81/08, le Parti elaboreranno entro il mese di giugno p.v. uno specifico piano formativo ed informativo nell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, definendone anche modalità e tempistiche di attuazione.

Le Parti convengono che le sole previsioni indicate ai precedenti punti 2., 3. e 5. troveranno applicazione anche nei confronti del personale ed. "monoperatore" impiegato negli Uffici Postali.

Le Parti, inoltre, si incontreranno entro il mese di dicembre 2010 per effettuare una complessiva verifica sull'applicazione del presente accordo.

Le Parti, infine, convengono sull'opportunità, qualora si verificasse l'introduzione di significativi cambiamenti dell'organizzazione e/o dei processi di lavoro all'interno degli Uffici Postali, di procedere ad un riesame complessivo della materia normata dalla presente intesa.

Roma, 25/3/2010