Tipologia: Accordo interconfederale per le relazioni sindacali
Data firma: 21 giugno 2022
Parti: Unimpresa e Ciu
Fonte: cnel.it


Accordo interconfederale per le relazioni sindacali

Il giorno 21 giugno 2022 in Roma presso la sede di Unimpresa tra i sottoscritti: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese con sede legale e Direzione Generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […] e Ciu - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, con sede legale in Roma alla Via A. Gramsci, 34 […]

Le parti premesso che:
- la forma associativa è una tipologia di organizzazione che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzando il ruolo del lavoro al fine di perseguire un fine comune al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- al fine di assicurare una buona e stabile occupazione, concorrendo nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione;
- è interesse comune definire le regole, nel quadro di una iniziativa congiunta, anche attraverso la predisposizione di un avviso comune per il contrasto ai fenomeni del dumping contrattuale;
- Unimpresa e Ciu, riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell'ambito delle imprese e dei loro lavoratori;
- è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività, tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve porre al centro il valore del lavoro, considerando che il patrimonio di conoscenze del lavoratore favorisce la crescita delle imprese in termini di qualità e di competitività;
- la contrattazione collettiva rappresenta un valore aggiunto per raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese, al miglioramento delle condizioni di lavoro e per la crescita di occupazione stabile e tutelata;
- è necessario un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato, e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva, ma anche sull’affidabilità e il rispetto delle regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è obiettivo comune favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, per cui è fondamentale promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende, rappresentanze sindacali dei lavoratori e dipendenti.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
1. le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte;
2. in caso di nuove adesioni alla presente intesa, previa verifica con le sottoscritte parti del presente accordo, i soggetti aderenti e le loro Organizzazioni Categoriali sono vincolati al rispetto del presente accordo e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, all'applicazione sia di accordi esistenti che contengano e/o prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dai contratti collettivi stipulati dalle sottoscritte parti o dalle loro organizzazioni settoriali, rinunciando, altresì, a stipularne di nuovi.
La mancata osservanza di quanto sopra provocherà la decadenza della adesione alla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma 21 giugno 2022