Tipologia: Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza
Data firma: 15 febbraio 2022
Parti: Uai e Failm
Fonte: cnel.it


Sommario:


Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza

Frosinone 15 febbraio 2022, tra Uai Unione Artigiani Italiani e delle PMI e Failm Servizi Terziario, si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Modello contrattuale e di rappresentanza" costituito da 6 articoli.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale al CNEL
Considerato che le Parti, datoriali e sindacale, si sono impegnate a realizzare un sistema di relazioni industriali orientato alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;
Ritenuto che le Parti hanno un interesse comune a definire le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Atteso che la contrattazione ai vari livelli deve promuovere e sostenere la centralità del valore del lavoro;
Considerato che la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;
Ritenuto di sostenere con la contrattazione collettiva una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
Atteso che è obiettivo comune sviluppare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
Condiviso l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e loro rappresentanza e rappresentanze sindacali dei lavoratori, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono che

Art. 1 Modello contrattuale di riferimento
1. Il modello di contrattazione che meglio si adatta all'attuale contesto economico - produttivo nonché alle caratteristiche delle imprese e lavoratori rappresentati si sviluppa sulla base di una struttura normativa in cui sono previsti due livelli di contrattazione entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa:
Il primo livello rappresentato dal contratto nazionale di categoria
Il secondo livello rappresentato dal contratto territoriale/aziendale o di altra natura
2. Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti degli accordi interfederali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo ed ha la funzione di garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori appartenenti allo stesso settore.
3. Il livello contrattuale territoriale/aziendale o di altra natura disciplina le materie espressamente delegate dal CCNL nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

Art. 2 Modello di rappresentanza per il I livello
1. Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori.
2. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale.
3. I dati così raccolti e certificati, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali da rinnovare ogni tre anni.
4. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello
1. I contratti collettivi di secondo livello, come sopra definiti, per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Interconfederale operanti all'interno dell'azienda, per il livello aziendale, se approvati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanze sindacali elette secondo le regole interconfederali vigenti e, per il livello territoriale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali presenti nelle aziende interessate secondo modalità definite dalle parti stipulanti.
2. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art.19 della legge n.300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.
3. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le rappresentanze sindacali, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle stesse rappresentanze sindacali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa.
4. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
5. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello
1. I contratti collettivi di secondo livello stipulati a livello aziendale, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori.
2. I contratti collettivi di secondo livello stipulati a livello aziendale possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.
3. Gli stessi contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Ove non previste, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
5. Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente Accordo.

Art. 5 Campi di applicazione contratti
Le parti sociali di cui sopra, hanno deciso con la sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale, di avviare un percorso sinergico che conduca alla stesura e sottoscrizione di CCNL che tengano presente il mutato quadro normativo in materia di lavoro, armonizzandoli alla fase post pandemica che stiamo vivendo, con l'intento di creare l’occupazione competitività per le aziende, i settori specifici individuati che verranno sviluppati sono:
1- Dipendenti delle strutture alberghiere e stabilimenti balneari;
2- Dipendenti delle case alloggio per anziani;
3- Dipendenti del settore domestico e familiare;
4- Dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo turistico, miniclub, babysitting e ludoteche;
5- Dipendenti dei settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili nido;
6- Dipendenti delle aziende produttrici di beni e servizi.

Art. 6 Norme finali
1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti.
2. Conseguentemente le Parti medesime si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme e a far si che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel presente Accordo Interconfederale.
3. Le parti individuano sin da ora il C.N.E.Bi.F.I.R quale Ente bilaterale di riferimento e il suo Organismo Paritetico per la formazione.
4. Altresì concordano ed accettano l'istituto del Fondo Interprofessionale Fondo Conoscenza per l'attuazione delle misure atte a favorire la cultura della formazione continua dei lavoratori.
5. Si individua sin d'ora quale codice di assistenza contrattuale quello attualmente vigente tramite convenzione INPS della Confederazione UAI "W448"
6. La Failm si impegna a divulgare oltre ai contratti indicati nel presente accordo, anche i contratti attualmente vigenti della Uai depositati al CNEL e presenti nelle banche dati.

Letto, confermato e sottoscritto