Categoria: Cassazione penale
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Delega di specifici compiti al direttore di un Ente, prevista dallo statuto: negata la responsabilità del Presidente per la sua veste di rappresentante legale dell'ente;

Giurisprudenza collegata:
Cass. pen. 39268/2004


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO - Consigliere
2. Dott.  QUITADAMO NICOLA - Consigliere
3. Dott.  SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere
4. Dott.  PICCIANI LUIGI - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S. G. n. Palermo 19.8.1948

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 29.5.2002

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto.

Fatto e Diritto

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 29.5.2002, condannava S. G., Presidente e rappresentante legale dell'Associazione regionale Allevatori di Sicilia alla pena di 5549,00 Euro di ammenda per alcune violazioni della normativa in materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Lg.vo 19 settembre 1994, n. 626, artt. 4, 4 comma lettera c  89, 2° comma lettera b e art. 4, 2° comma e 89, 1° comma ; D.P.R. 547/55, artt. 267, 389 lett. c; DPR 303/56, artt. 10, 3° comma e 58 lett. a).
Riteneva il Tribunale che il S., benché avesse delegato i compiti di controllo e gestione al Direttore dell'Associazione, doveva rispondere penalmente per deficienze oggettive ed inerzia protrattasi da lungo tempo.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S., deducendo violazione dell'art. 27 Costituzione e dell'art. 40 cod. pen., nonché manifesta illogicità in relazione alla ritenuta responsabilità penale, nonostante la delega.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha stabilito la legittimità della delega nelle imprese di grandi dimensioni, ove ricorrano alcuni presupposti: la forma scritta; la specificità: la sussistenza di una autonomia decisionale nel delegato; la sussistenza di una autonomia finanziaria.
Nel caso in esame è fuori dubbio che trattavasi di organismo di grandi dimensioni, interessante una intera regione; che era addirittura lo Statuto a prevedere la delega di specifici compiti al direttore dell'ente; che tale delega implicava una autonomia decisionale ed economica del delegato, come riconosce la stessa sentenza.
In relazione ad inadempimenti di normale gestione (omessa nomina del medico competente; omessa redazione del documento di rischio; omessa adozione di idoneo impianto elettrico; omessa adozione di impianto di illuminazione sussidiaria in caso di guasto tecnico) la sentenza impugnata contraddittoriamente esclude la operatività della delega per deficienze strutturali ed inerzie, imputabili per statuto ad altra persona (il Direttore) e non al Presidente nella veste di rappresentante legale dell'ente.

P.Q.M.

La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Roma il 20.2.2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APR. 2003