Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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"Con ricorso in data 4.6.07 An.Fa. conveniva avanti il Giudice del lavoro del Tribunale di Monza St.Ro. e l'Inail, esponendo di avere svolto attività di muratore per il Ro., formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo; lamentava di avere subito un grave infortunio sul lavoro in data 29.1.02 (a seguito del quale l'Inail gli aveva riconosciuto postumi del 27%) di cui giudicava responsabile St.Ro., da ritenersi suo datore di lavoro; chiedeva conseguentemente la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni - non potendo ritenersi esaustive le indennità versategli dall'Inail - quantificati in complessivi Euro 436.277.26, per danno patrimoniale, biologico, morale e per rimborso spese mediche;
non formulava alcuna domanda nei confronti dell'Inail.
Quest'ultimo interveniva volontariamente in giudizio, dichiarando di voler esercitare nei confronti di St.Ro. azione di surroga ex art. 1916 c.c., in quanto il convenuto, responsabile dell'infortunio, era committente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non datore di lavoro, cosicché nei suoi confronti non poteva essere esercitata l'azione di regresso di cui al T.U.
1124/1965; a tale titolo chiedeva la condanna di Ro. al rimborso di quanto erogato al lavoratore pari a Euro 189.970,80.
Solo a seguito di questo intervento e della sua notifica al Ro., quest'ultimo si costituiva, sostenendo che la tutela Inail era stata riconosciuta al ricorrente, ex
D.Lgs. 38/00 non in quanto lavoratore subordinato, ma in quanto collaboratore coordinato e continuativo, cosicché era da escludersi una sua responsabilità ex art. 2087 c.c., la stessa potendo essere ipotizzata solo ex art. 2043 c.c., come del resto riconosciuto dall'Inail, che aveva espressamente qualificato la pretesa nei suoi confronti come azione surrogatoria.
Nel merito eccepiva quanto meno un concorso di responsabilità del lavoratore".

"E' pacifico che An.Fa. ha subito un infortunio in data 29.1.02, mentre, su incarico di St.Ro., si trovava sul tetto di un capannone di proprietà di un cliente di quest'ultimo nel quale doveva esser sostituita una lastra di copertura."

I. E' in primo luogo controverso se il rapporto tra le parti debba essere qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato: il Tribunale ritiene, come risulta da vari elementi, che il rapporto abbia avuto le caratteristiche della subordinazione; ne consegue a carico di St.Ro. l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c..
II. Passando all'esame delle risultanze istruttorie relative all'infortunio, deve concludersi che, nonostante qualche ambiguità nella ricostruzione del fatto e numerose contraddizioni, il Tribunale afferma che: "il ponteggio o non c'era o era inidoneo, in entrambi i casi con responsabilità del datore di lavoro; è poi anche pacifico che il lavoratore non era affrancato a nessun elemento fisso come avrebbe dovuto (si vedano in proposito le dichiarazioni del teste Fo., funzionario Asl, che riassume le regole di prudenza necessarie per un intervento di quel tipo ex
art. 70 D.P.R. 164/1956, sottolineando come ne mancassero almeno due fondamentali: il ponteggio sottostante era privo di parapetto e di dimensioni insufficienti; l'operatore non era affrancato.)
Ne consegue la responsabilità del datore di lavoro.
III. Quantificazione dei danni subiti da An.Fa.
IV. Quanto alla domanda di surroga dell'Inail, la stessa deve essere rigettata, essendo emerso che il rapporto tra An.Fa. e St.Ro. era di subordinazione.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO


in persona della dott. Maria Cella in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I istanza promossa con ricorso depositato il 4.6.07 e vertente tra An.Fa. rappresentato e difeso dall'avv. Cl.Ci. del foro di Lagonegro e dall'avv. Da.De. del foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Monza, presso Atap giusta delega in calce al ricorso

Ricorrente

e St.Ro. rappresentato e difeso dall'avv. Pi.Gi. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, giusta delega in calce al ricorso notificato

Resistente

Inail rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Ca. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, giusta procura generale alle liti

Intervenuto Volontario

So.Ca. coop. a.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ce. presso il cui studio in Monza, è elettivamente domiciliata giusta delega in calce all'atto di chiamata notificato

Terza Chiamata


Oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.


Fatto


Con ricorso in data 4.6.07 An.Fa. conveniva avanti il Giudice del lavoro del Tribunale di Monza St.Ro. e l'Inail, esponendo di avere svolto attività di muratore per il Ro., formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo; lamentava di avere subito un grave infortunio sul lavoro in data 29.1.02 (a seguito del quale l'Inail gli aveva riconosciuto postumi del 27%) di cui giudicava responsabile St.Ro., da ritenersi suo datore di lavoro; chiedeva conseguentemente la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni - non potendo ritenersi esaustive le indennità versategli dall'Inail - quantificati in complessivi Euro 436.277.26, per danno patrimoniale, biologico, morale e per rimborso spese mediche;
non formulava alcuna domanda nei confronti dell'Inail.
Quest'ultimo interveniva volontariamente in giudizio, dichiarando di voler esercitare nei confronti di St.Ro. azione di surroga ex art. 1916 c.c., in quanto il convenuto, responsabile dell'infortunio, era committente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non datore di lavoro, cosicché nei suoi confronti non poteva essere esercitata l'azione di regresso di cui al T.U. 1124/1965; a tale titolo chiedeva la condanna di Ro. al rimborso di quanto erogato al lavoratore pari a Euro 189.970,80.
Solo a seguito di questo intervento e della sua notifica al Ro., quest'ultimo si costituiva, sostenendo che la tutela Inail era stata riconosciuta al ricorrente, ex D.Lgs. 38/00 non in quanto lavoratore subordinato, ma in quanto collaboratore coordinato e continuativo, cosicché era da escludersi una sua responsabilità ex art. 2087 c.c., la stessa potendo essere ipotizzata solo ex art. 2043 c.c., come del resto riconosciuto dall'Inail, che aveva espressamente qualificato la pretesa nei suoi confronti come azione surrogatoria.
Nel merito eccepiva quanto meno un concorso di responsabilità del lavoratore e, in ordine al quantum, faceva rilevare che lo stesso Fa. aveva ammesso di avere trovato dopo il licenziamento, una nuova collocazione, il che escludeva che il danno patrimoniale fosse così grave come lamentato; concludeva per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, ma preliminarmente chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice Società Cattolica di Assicurazione.
Autorizzata la chiamata, St.Ro. vi provvedeva con atto notificato in data 18.2.08; si costituiva la So.Ca., eccependo l'inoperatività della polizza; contestava comunque la pretesa del ricorrente sia sotto il profilo dell'art. che del quantum e concludeva per il suo rigetto o,in via subordinata,per un accoglimento proporzionato al grado di responsabilità del convenuto e nei limiti, oltreché del massimale, anche della prova fornita.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, espletati il libero interrogatorio, prova testimoniale e Ctu medico legale, la causa, dopo il deposito di note autorizzate, era discussa all'udienza del 7.7.09 all'esito della quale il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui era data pubblica lettura.

Diritto


La domanda è procedibile ex art. 410 cpc, essendo stata preceduta nei termini di legge dalla richiesta di tentativo di conciliazione presso la Dpl.


Nel merito, la stessa è fondata nei limiti di seguito esposti; la stessa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro formulata da An.Fa. nei confronti del preteso datore di lavoro St.Ro., nonché la domanda di surroga proposta dall'Inail nei confronti di St.Ro., ritenuto non datore di lavoro, ma committente di Fa. nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
Ro., per la manleva da entrambe queste domande, ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice Società Cattolica, che si è difesa sostenendo l'inoperatività della polizza.
E' pacifico che An.Fa. ha subito un infortunio in data 29.1.02, mentre, su incarico di St.Ro., si trovava sul tetto di un capannone di proprietà di un cliente di quest'ultimo nel quale doveva esser sostituita una lastra di copertura.

I. E' in primo luogo controverso se il rapporto tra le parti debba essere qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato; sul punto esistono elementi contraddittori, ma si ritengono prevalenti quelli che depongono per la subordinazione.
E' in primo luogo pacifico che il rapporto tra le parti era iniziato senza alcuna formalizzazione e che solo il giorno prima dell'infortunio le stesse avevano sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; circa la data del contratto non possono sollevarsi dubbi, in quanto la circostanza, oltreché ammessa dal ricorrente, risulta documentalmente provata dalla contestuale domanda di iscrizione alla gestione separata presentata da Fa. all'Inps in data 28.1.02 e risultante dal timbro di ricevuta dell'I.N.P.S. (doc. 2 res.).
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha dichiarato: "mentre ero ancora in malattia, mi sono ritrovato assunto come lavoratore subordinato pari time, senza che in realtà io avessi firmato nessun documento.
In seguito sono stato anche licenziato"; sul libro matricola dell'azienda il lavoratore compare infatti come collaboratore, ma con la seguente annotazione: "vertenza: non accettato come collaborazione coordinata e continuativa - considerare op. I livello pari time 4 ore dal 28.1.02".
In sede di inchiesta infortunistica,in effetti, il Sil della Dpl aveva interrogato le parti, pervenendo alla conclusione che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dissimulasse un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto le dichiarazioni rese dalle parti il 2.10.02 (doc. prodotto dall'Inail) non sono state univoche; il Sil, dando prevalenza a quelle rese dal Ro. ("lo stesso - Fa. - ha eseguito sotto la mia direzione e ai miei ordini, i lavori che gli affidavo utilizzando il materiale e le attrezzature da me fornite"), ha concluso per la subordinazione e su questa base ha notificato al Ro. atto di accertamento di una serie di illeciti amministrativi, tutti presupponenti un rapporto di lavoro subordinato.
Non risulta che St.Ro. abbia fatto opposizione; ha tenuto anzi un comportamento acquiescente, regolarizzando il rapporto come subordinato, tanto che in data 7.3.03 ha licenziato An.Fa. "in quanto la mia società non è in grado di impiegarla in modo idoneo alle rispettive esigenze "(doc. 5 res.); anche in questa sede, Ro. non ha attribuito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa un particolare significato di manifestazione della effettiva volontà delle parti, dichiarando in proposito "Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, devo dire che dovetti insistere con Fa. il quale mi diceva che poteva lavorare anche senza nessun documento per formalizzare in qualche modo la sua prestazione presso di me; ricordo che il commercialista consigliò un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che qualche giorno prima dell'infortunio abbiamo firmato.
Poi dopo l'infortunio, in pratica, ci fu un accertamento e gli ispettori dissero che quel contratto garantiva poco il lavoratore, che nella sostanza si trattava di lavoro subordinato, per cui mi fecero pagare anche i contributi arretrati. In seguito gli avvocati di Fa. mi scrissero che non era più in grado di svolgere le mansioni precedenti e poiché io non ne avevo altre, in pratica gli chiesi di dimettersi; il rapporto cessò".
Ricapitolando tutti gli elementi emersi, emerge che il rapporto è cominciato di fatto e nell'ambito dello stesso St.Ro. ha ammesso che era lui a dirigere An.Fa. e a fornirgli il materiale; la sua formalizzazione come collaborazione coordinata e continuativa non è stata espressione della volontà delle parti, ma una scelta del commercialista che avrà probabilmente operato anche secondo criteri di convenienza per, il suo cliente; gli accertamenti del SIL non sono impugnati dal Ro. che anzi vi si è adeguato.
Si ritiene pertanto che il rapporto abbia avuto le caratteristiche della subordinazione; ne consegue a carico di St.Ro. l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c..

II. Passando all'esame delle risultanze istruttorie relative all'infortunio, deve concludersi che, nonostante qualche ambiguità nella ricostruzione del fatto, è comunque certa la responsabilità di Ro..
E' infatti risultato che An.Fa. era stato incaricato di esaminare la situazione del tetto del capannone di proprietà Novello dove si erano verificate infiltrazioni e di procedere alla sostituzione di una lastra di copertura; è pacifico che mentre St.Ro. e Fa. stavano compiendo le operazioni preliminari, il ricorrente perse l'equilibrio e cadde all'interno del capannone fino a terra.
Non è chiaro se l'operazione si sia svolta con la massima imprudenza e cioè appoggiando una normale scala a pioli al muro e tramite questa salendo sul tetto, o se, viceversa, in precedenza fosse stato realizzato un ponteggio all'interno dei capannone, operando sul quale sarebbe stata svitata una lastra consentendo agli operatori di accedere al tetto per poi compiere le successive operazioni.
Questa seconda versione è quella resa da St.Ro.; sull'esistenza o meno del ponteggio sottostante,invece, An.Fa. si è contraddetto, ammettendola e negandola più volte. In particolare interrogato dai VV.UU. il giorno stesso dell'infortunio (allegato al doc. 20 ric.) ha dichiarato che il ponteggio esisteva: "Dopo aver montato il ponteggio per salire sul tetto, siamo saliti sopra...", circostanza confermata al funzionario Asl in data 4.4.02, cui ha dichiarato "Abbiamo fatto io e il Ro. il ponteggio per salire sul tetto, abbiamo fatto 2 piani di calpestio alla distanza di 2 metri ciascuno.
Il ponteggio è quello ritratto nelle fotografie scattate dai VV.UU. di Lissone... nella caduta sono passato a fianco del ponteggio che avevamo posizionato per salire sul tetto, senza toccarlo"; in questa stessa circostanza il ricorrente ha anche aggiunto che sia lui che Ro. indossavano cinture di sicurezza, anche se non avevano trovato punti fissi cui agganciarle (allegato al doc. 19 ric.); in data 14.7.04 (doc. 19 ric.) An.Fa. ha dichiarato invece alla Dpl "Salito tramite una scala a pioli poggiata alla parete, visto il da fare e riferito al sig. Ro., lo stesso mi ha detto di cambiare direttamente la lastra, trascinata su con delle corde... riferisco di essere salito tramite una scala a pioli perché non era stato montato... nessun ponteggio".
Rivendicando il risarcimento dei danni in via stragiudiziale, in data 16.10.06 (doc. 23 ric.) Fa. tornava peraltro alla versione originaria, riferendo della sussistenza del ponteggio, benché insufficiente.
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha invece escluso l'esistenza del ponteggio, riferendo che lo stesso era stato evitato per perdere meno tempo e che pertanto l'accesso al tetto si era realizzato con una semplice scala a pioli appoggiata al muro; richiesto di chiarimenti, An.Fa. ha riferito di avere dato l'altra versione su espressa richiesta di Ro..
Nelle note conclusive, il procuratore del ricorrente - al punto 2 ricostruisce il fatto, sostenendo che lo stesso .cadendo, sarebbe rimbalzato sul ponteggio.

La posizione del ricorrente sul punto è dunque assolutamente contraddittoria.

Sotto il profilo obiettivo, non ci sono dati certi per dare prevalenza all'una o all'altra delle versioni; se è vero infatti che quando il proprietario del capannone avvisato dai VV.UU. si recò sul posto lo stesso 29.1, trovò in loco il ponteggio, è anche vero che il capannone - le cui chiavi erano state date a Ro. per fare l'intervento - fu trovato chiuso.
Non era passato molto tempo dal fatto avvenuto di prima mattina e quindi si suppone verso le 8 (il teste No. riferisce di essere stato avvisato dell'infortunio verso le 9.15/9.30 dai vigili e di essersi recato poco dopo in loco col vigile Co. che scattò le foto del ponteggio trovato in loco), ma forse si trattava comunque di tempo sufficiente al Ro. ,che aveva ancora le chiavi del capannone, per mutare lo stato dei luoghi, realizzando un ponteggio, che al momento del fatto poteva non esserci.
Questo comportamento, forse astrattamente possibile, non è stato però concretamente provato (l'unico elemento in tal senso sono le dichiarazioni del ricorrente, di cui si è peraltro sottolineato la contraddittorietà).
Sta di fatto che, anche ammettendo che il ponteggio vi fosse, lo stesso, per dimensioni e caratteristiche, non era sufficiente a raccogliere il corpo di un operaio che,lavorando sul tetto, fosse accidentalmente caduto; lo stesso Ro., pur sostenendo che il ponteggio c'era, deve ammettere che Fa. cadde al di fuori dello stesso, sfiorandolo soltanto e precipitando quindi fino a terra, il che prova inequivocamente che le dimensioni del ponteggio erano insufficienti a evitare l'infortunio.
In sostanza dunque il ponteggio o non c'era o era inidoneo, in entrambi i casi con responsabilità del datore di lavoro; è poi anche pacifico che il lavoratore non era affrancato a nessun elemento fisso come avrebbe dovuto (si vedano in proposito le dichiarazioni del teste Fo., funzionario Asl, che riassume le regole di prudenza necessarie per un intervento di quel tipo ex art. 70 D.P.R. 164/1956, sottolineando come ne mancassero almeno due fondamentali: il ponteggio sottostante era privo di parapetto e di dimensioni insufficienti; l'operatore non era affrancato.)
Ne consegue la responsabilità del datore di lavoro.

III. Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti da An.Fa..
In proposito è stata espletata Ctu medico - legale che il giudice fa propria, essendo adeguatamente motivata e convincente; la stessa ha concluso come segue:
"Nell'infortunio per cui è causa, An.Fa. riportò frattura L1 e frattura pluriframmentaria L2, con lesione mielica e distorsione del polso dx.
L'inabilità temporanea biologica fu:
assoluta per gg. 60
al 75% per ulteriori gg. 60;
al 50% per ulteriori gg. 60;
al 25% per ulteriori gg. 90.
Sussistono postumi permanenti anatomo - funzionali interessanti la colonna vertebrale che comportano danno biologico del 21%."
Queste valutazioni sono state compiute in accordo con i Ctp, cosicché appare inammissibile la loro postuma contestazione operata dal procuratore del ricorrente in sede di note conclusive; non esiste invece accordo per quanto concerne la capacità lavorativa specifica del ricorrente che, non potendo più svolgere quella di muratore (la relativa capacità lavorativa specifica è, a parere del Ctu, azzerata), ha intrapreso una attività imprenditoriale sempre in campo edilizio; secondo il CTU (ma non secondo i Ctp) questa attività può essere svolta, ma in modo fortemente usurante.
Con successivo supplemento, il Ctu ha anche quantificato i postumi secondo i criteri Inail nella misura del 35% - data la gravita della duplice lesione vertebrale - (di fatto l'Inail li ha invece quantificati nella inferiore misura del 27%); ha confermato la durata dell'inabilità temporanea ,secondo criteri Inail così come quantificata dall'istituto, in 250 gg.
Si provvede in primo luogo a quantificare le voci di danno per le quali può esserci sovrapposizione rispetto alle prestazioni Inail, ai fini di individuare l'eventuale danno differenziale; si tratta del danno biologico e di quello per incapacità lavorativa specifica.
Il danno biologico del 21% per soggetto di 26 anni è pari secondo la tabella "nel Tribunale di Milano del 2009 ad attuali Euro 55.387; l'attuale tabella considera infatti unitariamente danno biologico e morale secondo le indicazioni della Cass. SS.UU. n. 26972/08; dovendosi peraltro scorporare l'indennizzo Inail per danno biologico al fine di individuare il danno differenziale, occorre necessariamente considerare la quota imputabile al solo danno biologico che prevede, per soggetto di 26 anni e per invalidità del 21% un valore del punto pari a Euro 3014,31, che dovrebbe essere devalutato con applicazione del coeff. 0.875.
Si ritiene peraltro di personalizzare la valutazione e di appesantire consistentemente il valore del punto in considerazione della maggiore usura che incontrerà il lavoratore nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Se è vero infatti che il ricorrente, totalmente inidoneo a svolgere la pregressa attività di muratore, ha intrapreso quella di piccolo imprenditore edile, cosicché non subirà un effettivo danno patrimoniale, deve peraltro considerarsi che anche tale attività comporta comunque necessariamente una quota di attività fisica (visite ai cantieri, supervisione dell'attività manuale dei dipendenti) tanto più in una impresa di piccole dimensioni. Si tratta di attività che ,a motivato parere del Ctu, può essere svolta solo in grave usura; a questo titolo sembra corretto (come suggerito dalla Suprema Corte che riporta il c.d. danno da "cenestesi lavorativa" al danno biologico - Cass. 5840/04) appesantire il valore del punto portandolo a Euro 5000 col risultato di Euro 105.000.
Occorre poi considerare, a titolo di danno patrimoniale, gli anni intercorsi tra il licenziamento e l'inizio dell'attività imprenditoriale del ricorrente,in cui lo stesso rimase privo di reddito o con reddito scarso (in sede di libero interrogatorio An.Fa. ha riferito di circa due anni di disoccupazione e quindi di un anno di attività lavorativa nell'ambito di una cooperativa); considerando per questi anni una perdita pari a mensili Euro 1500, si ottiene il risultato di complessivi Euro 58.500 (1500 X 13 X 3), che non si rivaluta, in considerazione dal fatto che si sono considerati tutti e 3 gli anni come privi di reddito,mentre in uno dei tre il ricorrente ha in realtà tratto qualche guadagno dal lavoro presso una cooperativa.
Le voci di danno civilistico per le quali può esserci sovrapposizione con l'indennizzo Inail e che devono essere considerate ai fini del danno differenziale sono quelle sopra indicate (biologico e patrimoniale specifico) per complessivi Euro 163.500.
Dal documento 2 prodotto dall'Inail (doc. 2), risultavano già gli importi della rendita capitalizzata alla data del 21.5.07 e dei ratei versati fino a quella data; il conteggio è stato aggiornato dall'Inail fino alla data della sentenza (è allegato alle note conclusive) e porta al risultato di Euro 187.608.63 per rendita capitalizzata + 46.458,03 per ratei già versati con un totale di Euro 234.066.
Non esiste quindi danno differenziale, esistendo anzi una consistenza eccedenza rispetto al danno civilistico delle prestazioni Inail, tanto più che queste ultime potrebbero aumentare;infatti il calcolo è stato fatto sulla base delle prestazioni effettivamente già riconosciute dall'Inail (sulla base di postumi del 27%), mentre a parere del Ctu le stesse dovrebbero essere incrementate in relazione a postumi del 35%.
E' dunque probabile che il ricorrente possa ottenere un ulteriore incremento delle prestazioni Inail, che risulterebbero, a maggior ragione, satisfattive di ogni pregiudizio per i titoli indicati.
Restano da liquidare al ricorrente quelle voci di danno per cui non c'è interferenza rispetto alle prestazioni Inail e dunque:
- il risarcimento per inabilità temporanea di 270 gg. pari complessivamente a Euro 20.790 espressi in moneta attuale( sulla base di 132 Euro per giorno di totale inabilità, con le proporzionali riduzioni per i giorni di inabilità parziale; si è indicato il valore massimo indicato nella forbice della tabella milanese 2009, dovendo considerarsi anche i riflessi psicologici - depressivi - di quella inabilità.) (Il conteggio dettagliato è il seguente: 132 X 60 = 7920) e a Euro 17.927 in moneta dell'epica (con applicazione del coeff. Istat 1,1597 del gennaio 2002);
- quello per danno morale che si liquida in Euro 30.000 attuali (che appaiono adeguati, considerandola la previsione "standard" della tabella di Milano (la stessa valuta complessivamente il danno non patrimoniale per invalidità del 21% per soggetto di 26 anni in Euro 75.882; poiché come si è visto la relativa quota di danno biologico è pari a euro 55.387, il residuo imputabile a danno morale non sarebbe pari a Euro 20.495) e i concreti elementi di personalizzazione: la lunga durata - quasi 10 mesi - del periodo di inabilità temporanea, caratterizzata anche da episodi depressivi; la gravita dei postumi, che hanno azzerato la precedente capacità lavorativa, rendendo possibile, ma con grave usura, la diversa attività intrapresa, e che condizionano qualsiasi attività del soggetto - lavorativa e non - incidendo sulla funzionalità della colonna vertebrale;le sofferenze fisiche e morali conseguite) pari a Euro 25.868 dell'epoca.
Complessivamente compete dunque a An.Fa. la somma di a Euro 43.795 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme anno per anno rivalutate dal giorno dell'infortunio al saldo.


IV. Quanto alla domanda di surroga dell'Inail, la stessa deve essere rigettata, essendo emerso che il rapporto tra An.Fa. e St.Ro. era di subordinazione cosicché l'istituto avrebbe dovuto esperire nei confronti di St.Ro. azione di regresso; per giurisprudenza costante le due domande sono da ritenersi diverse per petitum, causa petendi e rito processuale applicabile, cosicché non è possibile accogliere quella di regresso non formulata, pena il vizio di ultrapetizione( sul punto Cass. 970/04, 16141/04, 7033/86, 2805/89, 6167/00).

V. Resta da esaminare la domanda di manleva svolta da St.Ro. nei confronti di So.Ca., che ha eccepito l'inoperatività della polizza.
Si tratta della polizza per artigiano (doc. 8 res.) che copre la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, in relazione alla quale An.Fa. ha dichiarato di avere un addetto; la compagnia ha sostenuto che l'addetto era in realtà lo stesso interessato Ro. e che la polizza non può coprire i danni subiti da Fa., perché - se considerato lavoratore subordinato (Rco) - non regolarizzato (art. 41 b2), se considerato terzo (Rct), coinvolto manualmente nella stessa attività che ha provocato il danno (esclusione art. 42 c.).
Che la polizza copra come unico addetto lo stesso Ro. non è tesi convincente, in quanto per gli eventuali infortuni riportati dall'interessato, non si tratterebbe di polizza per responsabilità civile, ma evidentemente di polizza infortuni (garanzia di cui St.Ro. disponeva già, con polizza a parte); sarebbe del resto priva di significato la clausola fondamentale secondo cui "la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile..." non avendo evidentemente senso un pagamento a se stessi.
Deve poi adeguatamente considerarsi che l'assicurazione in esame non fornisce una garanzia tradizionale legata ad una sola e tipica assicurazione, ma è un "programma assicurativo" per l'artigiano ,di tipo modulare e cioè un insieme di polizze che hanno lo scopo di dare una completa copertura all'artigiano e nell'ambito delle quali l'interessato sceglie le più adatte alla sua attività;in tale ottica, anche le singole polizze hanno delle peculiarità.
In particolare l'insieme di Rco e Rct tende a dare completa copertura alle ipotesi di Rc dell'artigiano,come è - evidenziato alla pagina "Responsabilità civile" dove si sottolinea che sono compresi gli infortuni dei dipendenti quando il datore di lavoro è civilmente responsabile e anche i danni subiti e causati dai dipendenti occasionali; in quest'ultimo caso, la polizza prevede espressa deroga al punto e delle esclusioni e copre comunque i danni corporali subiti da detto personale per fatto commesso dall'assicurato.
Poiché l'espressione "dipendente occasionale" è una contraddizione in termini (all'epoca non era dei resto neppure vigente la legge Bi. con la sua previsione di lavoro occasionale), l'occasionalità escludendo di per sé la subordinazione, deve ritenersi che con quell'espressione ambigua, la polizza abbia voluto tutelare l'artigiano, proprio per quelle ipotesi - non infrequenti in quell'ambito di attività - in cui la qualificazione del rapporto (subordinato/autonomo) presentasse delle incertezze come nel caso di specie.
Le parti avevano infatti qualificato il loro rapporto come collaborazione coordinata e continuativa (cosa all'epoca possibile non essendo intervenuta ancora il d.lgs. 276/03 e dunque la regolamentazione del progetto, con esclusione dell'ammissibilità di ogni altra forma di collaborazione), regolarizzandolo sotto quel profilo con l'iscrizione alla gestione separata; gli ispettori del Sil della Dpl lo avevano invece ritenuto lavoro subordinato con sua retroattiva regolarizzazione sotto questo profilo.
La dichiarazione di Ro. di avere all'epoca un addetto non significava dunque che avesse un dipendente, ma che non si avvaleva di più di un collaboratore (vuoi del tutto occasionale, vuoi collaboratore, vuoi dipendente).
In effetti non risulta che Ro. avesse altri collaboratori oltre a Fa.; lo stesso può essere ritenuto "dipendente occasionale", dovendosi intendere con tale espressione (se alla stessa deve essere dato un significato che salvi la clausola ex art. 1367 c.c. e che salvaguardi una interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c.) un collaboratore non regolarizzato nelle forme della subordinazione; una interpretazione del tutto letterale della clausola non è infatti possibile, data l'antinomia dei due termini che, a stretto rigore, ne escluderebbe ogni possibile applicazione.
La clausola, contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dalla compagnia, deve essere del resto interpretata a favore dell'altro contraente (art. 1370 c.c.), come sottolineato dalla difesa del convenuto.
Deve pertanto ritenersi operante la polizza con condanna della So.Ca. a garantire St.Ro. in relazione alle somme dovute al ricorrente che, data la domanda ex art. 1917 c.c. svolta da Ro., gli verserà direttamente.
L'esito della lite giustifica la condanna di So.Ca. al rimborso in favore di An.Fa. delle relative spese che si liquidano in complessivi Euro 4500 specificati al dispositivo; tra St.Ro. e So.Ca. si dichiarano compensate le spese per metà (date le difficoltà interpretative del contratto), con condanna di So.Ca. a rimborsare a An.Fa. la residua metà che si liquida in Euro 2250.
Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra Inail e le altre parti, dati gli elementi contraddittori circa la natura del rapporto tra An.Fa. e St.Ro..
Si pongono a carico di So.Ca. le già liquidate spese di Ctu.


P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in data 4.6.07 da An.Fa. nei confronti di St.Ro., nonché, sulla domanda proposta da Inail nei confronti di St.Ro. con memoria in data 18.9.07 e sulla domanda proposta da St.Ro. nei confronti di So.Ca. con atto di chiamata in causa notificato in data 18.2.08 così provvede:
1) accerta il diritto di An.Fa. al risarcimento dei danni da parte di St.Ro. in Euro 43.795 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme anno per anno rivalutate dal 29.1.02 al saldo;
2) condanna So.Ca. ex art. 1917 c.c. a corrispondere a An.Fa. la somma di cui al punto 1 oltre accessori;
3) rigetta la domanda dell'Inail;
4) condanna So.Ca. al rimborso in favore di An.Fa. delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4500 di cui 100 per esborsi, 1400 per diritti e 3000 per onorari; dichiara compensate al 50% le spese di lite tra St.Ro. e So.Ca., condannando So.Ca. a rimborsare a St.Ro. la residua metà che si liquida in complessivi Euro 2250 di cui 50 per esborsi, 1000 per diritti e 1200 per onorari;dichiara compensate le spese di lite tra Inail e le altre parti; pone integralmente a carico di So.Ca. le liquidate spese di Ctu.
Così deciso in Monza, il 7 luglio 2009.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2009.