Tipologia: Accordo
Data firma: 11 novembre 1998
Parti: Federtessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Tessile e abbigliamento, Industria
Fonte: CNEL


Accordo per la disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo per i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori tessili e dell'abbigliamento ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della legge 24 giugno 1997 n. 196

Addì 11 novembre 1998 tra le Associazioni Industriali Tessili e dell'Abbigliamento federate nella Federtessile - Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento - e specificatamente:
• Associazione Cotoniera, Laniera e delle Fibre Affini;
• Associazione Italiana Industriali Abbigliamento e Maglieria;
• Associazione dell'Industria Laniera Italiana;
• Associazione Nobilitazione Tessile;
• Associazione Serica Italiana;
• Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e dei Cappello;
• Associazione Italiana della Filatura Serica;
• Associazione Italiana dei Torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici;
con l'assistenza della Federtessile e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta); la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea); l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) si è convenuta la presente regolamentazione del contratto di lavoro temporaneo secondo le prescrizioni della legge 24.6.97 n. 196, art. 1, comma 2, lett. a), comma 4, lett. a), comma 8 e art. 3, comma 4.
Le parti si danno atto che l'introduzione del lavoro temporaneo nella legislazione giuslavoristica italiana deve essere intesa come un nuovo strumento e una nuova tipologia contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che l'evoluzione delle condizioni di mercato ha reso una funzione importante di organizzazione.
Le parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro temporaneo risponde a queste esigenze di flessibilità per scopi che rivestono caratteristiche specifiche, distinguibili dagli altri strumenti e norme, e specificamente dalla flessibilità di orario.
L'individuazione delle causali e delle ipotesi qui di seguito specificate che danno origine al contratto di lavoro temporaneo è fatta come diretta conseguenza della previsione della norma di legge e dell'Accordo interconfederale 16.4.98, che lasciano alle parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il compito di implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la disciplina si applica.
Pertanto le ipotesi e causali, di carattere oggettivo e soggettivo, qui appresso concordemente evidenziate, sono da intendersi come concretizzazione dei concetti espressi; non proponendosi di alterare le regole sulla classificazione del personale, altrove disciplinate, esse non hanno altresì lo scopo di limitare i percorsi professionali né di determinare la perdita di figure professionali aziendali, e danno operatività ad uno strumento che verrà utilizzato quando si presenti la necessità.

Contratto di prestazione di lavoro temporaneo
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 1, comma 2, lett. a), comma 4 lett. a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4 della legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione e in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopracitate norme della legge n. 196/97.
1. Punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'allestimento di campionari e/o di collezioni, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti anche allorché le punte siano indotte dall'attività di altri settori.
2. Esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.
3. Esecuzione di particolari commesse, o lavorazioni specialistiche, che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
4. Esigenze urgenti di completamento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, Sezione seconda - Regime di orario a tempo parziale.
5. Personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione e istruzione interna dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e degli apprendisti, non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali.
6. Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti.
7. Personale addetto all'adeguamento dei programmi informatici aziendali.
8. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
9. Personale addetto all'ideazione, creazione, progettazione, disegno, modelleria e prototipi: variantisti, responsabili di cartelle colori, disegnatori tessili, stilisti, figurinisti, modellisti, campionaristi, prototipisti, ecc.
In riferimento alle ipotesi di causali individuate, la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di prestazione di lavoro temporaneo non potrà superare per ciascun semestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate verranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato - alle condizioni previste dall'art. 3, comma 4 della legge 24.6.97 n. 196 - nei casi in cui perdurino la causale e le necessità aziendali che hanno motivato il ricorso a tale contratto. La proroga sarà stabilita per singoli periodi, ciascuno di durata non superiore al periodo inizialmente pattuito.
Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 24.6.97 n. 196, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Fatto salvo quanto altrimenti consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 24.6.97 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" previste dall'accordo interconfederale 31.1.95 sui contratti di formazione e lavoro specificamente individuate dall'art. 5, Sezione seconda - Disposizioni generali - "Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro - lett. D) - Contratti di formazione e lavoro".
Qualora le mansioni da attribuirsi al lavoratore con contratto di lavoro temporaneo prevedano un inquadramento correlato al 2° livello della classificazione dei CCNL tessile-abbigliamento, ma non siano esemplificate nella classificazione contrattuale, si farà riferimento analogico alle mansioni esemplificate nella classificazione di altri settori o comparti.
In mancanza di tale riferimento, si procederà ad un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU nel corso del quale verrà illustrato il contenuto professionale delle mansioni stesse.
Il contratto di lavoro temporaneo è comunque ammesso per le mansioni impiegatizie di 2° livello non esemplificate di: standisti/e, receptionist, personale di vendita impiegato nei punti di vendita aziendali.
La presente normativa decorre dal 1° dicembre 1998.