Tipologia: CCNL
Data firma: 20 ottobre 2022
Validità: 20.11.2022 - 19.11.2025
Parti: Airfor e Unil
Settori: ASPP/RSPP e mansioni specifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Fonte: cnel.it


Sommario:

  Premesse e finalità del CCNL
Titolo 1 Il CCNL “Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed a Mansioni Specifiche sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Art. 1 - Elementi regolatori generali
Art. 2 - Elementi regolatori specifici
Titolo 2 Diritti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza dei Lavoratori
Art. 2 - Assemblea dei Lavoratori
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
Art. 4 - RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 6 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 7 - Trattenuta Sindacale
Titolo 3 Sistema della contrattazione
Art. 10 - Contrattazione Collettiva Nazionale
Art. 11 - Il Sistema della Contrattazione
Art. 12 - Contrattazione Collettiva di 2° Livello
Art. 13 - Ambiti della Contrattazione di 2° Livello
Art. 14 - Esame ricorrente
Titolo 4 Modalità di comunicazione e informazione
Art. 15 - Modalità di Comunicazione e Informazione
Art. 16 - Commissioni Paritetiche Settoriali
Titolo 5 Decorrenza e durata e decorrenza del contratto
Art. 17 - Durata e decorrenza
Art. 18 - Clausole di Raffreddamento
Art. 19 - Indennità di Vacanza Contrattuale
Titolo 6 Utilizzo e diffusione del contratto
Art. 20 - Utilizzo
Art. 21 - Distribuzione a Enti
Art. 22 - Distribuzione a Lavoratori
Titolo 7 Efficacia del contratto
Art. 23
Titolo 8 Definizioni contrattuali
Art. 24
Titolo 9 Elementi di incertezza del mercato del lavoro
Art. 25
Titolo 10 La costituzione dei rapporti di lavoro
Art. 26 - Normale rapporto di lavoro
Art. 27 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Titolo 11 Lavoro a tempo parziale
Art. 28 - Tempo Parziale: definizione
Art. 29 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
Art. 30 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Art. 31 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Art. 32 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Art. 33 - Tempo Parziale: obbligatorietà del lavoro supplementare
Art. 34 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
Art. 35 - Tempo Parziale: informativa
Art. 36 - Tempo Parziale: criteri di computo
Titolo 12 Lavoro a tempo determinato
Art. 37 - Assunzione: documentazione
Art. 38 - Tempo Determinato: divieti
Art. 39 - Tempo Determinato: disciplina
Titolo 13 Contratti di lavoro espansivi
Art. 49 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Titolo 14 Contratti di lavoro difensivi
Art. 50 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Titolo 15 Telelavoro 
Art. 51 - Telelavoro: definizione
Art. 52 - Telelavoro: tipologie
Art. 53 - Telelavoro: ambito
Art. 54 - Telelavoro: condizioni
Art. 55 - Telelavoro: formazione
Art. 56 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 57 - Telelavoro: protezione dei dati
Art. 58 - Telelavoro: tempo di lavoro
Art. 59 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Art. 60 - Telelavoro: telecontrollo
Art. 61 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 62 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Titolo 16 Lavoro discontinuo
Art. 63 - Lavoro discontinuo: definizione
Art. 64 - Lavoro discontinuo: forma e comunicazioni
Art. 65 - Lavoro discontinuo: trattamento economico
Art. 66 - Lavoro discontinuo: indennità di disponibilità
Art. 67 - Lavoro discontinuo: divieti e condizioni
Art. 68 - Lavoro discontinuo: informativa
Art. 69 - Lavoro discontinuo: criteri di computo
Titolo 17 Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 70 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Art. 71 - Somministrazione di Lavoro: limiti
Art. 72 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
Art. 73 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà
Art. 74 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare
Art. 75 - Somministrazione di lavoro: informativa
Art. 76 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali
Art. 77 - Somministrazione irregolare: effetti
Art. 78 - Somministrazione: computo
Art. 79 - Somministrazione: rinvio alla Legge
Titolo 18 Apprendistato
Art. 80 - Apprendistato: condizioni
Art. 81 - Apprendistato Professionalizzante: formazione
Art. 82 - Apprendistato: periodo di Prova
Art. 84 - Apprendistato: disciplina previdenziale e assistenziale
Art. 85 - Apprendistato: malattia e infortuni
Art. 86 - Apprendistato: recesso in costanza di protezione
Art. 87 - Apprendistato: proporzione numerica
Art. 88 - Apprendistato: stabilizzazione
Art. 89 - Apprendistato: trattamento normativo
Art. 90 - Apprendistato: diritti
Art. 91 - Apprendistato: doveri
Art. 92 - Apprendistato: competenze delle Commissioni Bilaterali
Art. 93 - Apprendistato Professionalizzante per lavoratori in mobilità
Art. 94 - Apprendistato: computo
Art. 95 - Apprendistato: Rinvio
Titolo 19 Mobilità verticale
Art. 96 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali
Art. 97 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per l’acquisizione di mansioni superiore omogenee
Art. 98 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di mansioni superiori eterogenee
Titolo 20 Condizioni d'ingresso
Art. 99 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
Titolo 21 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 100 - Assunzione
Art. 101 - Assunzione: documenti
Art. 102 - Assunzione: visita medica preassuntiva e d’idoneità alla mansione
Titolo 22 Periodo di prova
Art. 103
Titolo 23 Mansioni del lavoratore
Art. 104 - Mansioni del Lavoratore
Art. 105 - Mansioni Promiscue: Indennità di Mansione
Art. 106 - Mansioni: mutamento
Art. 107 - Mansioni: Jolly
Titolo 24 Orario di lavoro
Art. 108 - Orario di lavoro: definizione
Art. 109 - Orario di lavoro: limiti
Art. 110 - Orario di lavoro: casi particolari
Art. 111 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Art. 112 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro
Art. 113 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
Art. 114 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
Art. 115 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 116 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia
Art. 117 - Orario di lavoro: minori
Titolo 25 Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 118
  Titolo 26 Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 119 - Riposo giornaliero
Art. 120 - Riposo settimanale
Titolo 27 Permessi, aspettative e congedi
Art. 121 - Monetizzazione mensile dei permessi
Art. 122 - Tipologia dei permessi contrattuali
Titolo 28 Festività

Art. 123 - Festività
Art. 124 - Festività abolite
Titolo 29 Intervallo per pausa pranzo
Art. 125
Titolo 30 Maternità e paternità
Art. 126 - Gravidanza e puerperio
Art. 127 - Elementi antidiscriminazione
Titolo 31 Ferie
Art. 128 - Ferie: maturazione
Art. 129 - Ferie: regolamentazione
Titolo 32 Malattia o infortunio non professionali
Art. 130 - Malattia o infortunio non professionali
Titolo 33 Malattia o infortunio professionali
Art. 131 - Malattia o Infortunio Professionali
Titolo 34 Aspettative non retribuite
Art. 132 - Aspettative non retribuite
Titolo 35 Polizze infortuni professionali o extra professionali
Art. 133
Titolo 36 Gratifica o tredicesima mensilità
Art. 134
Art. 135 - Contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità
Titolo 37 Trattamento di fine rapporto
Art. 136 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 137 - T.F.R.: corresponsione
Art. 138 - T.F.R.: anticipazioni
Art. 139 - T.F.R.: corresponsione diretta mensile
Titolo 38 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 140
Titolo 39 Solidarietà contrattuale difensiva
Art. 141
Titolo 40 L'Organismo Paritetico
Art. 142 - L'Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione
Titolo 41 Previdenza complementare
Art. 151
Titolo 42 Patronati
Art. 152
Titolo 43 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 153
Titolo 44 Rispetto della riservatezza
Art. 154
Titolo 45 Ambito di applicazione
Art. 155 - Ambito di applicazione
Titolo 46 Norme particolari per i quadri
Art. 157 - Quadri
Art. 158 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 159 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 160 - Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 161 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurativa
Art. 162 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Titolo 47 Classificazione unica
Art. 163 - Classificazione Unica: criteri
Art. 164 - Classificazione del personale: Interpretazioni
Art. 165 - Classificazione Unica del Personale
Art. 166 - Classificazione del personale: Quadri, Impiegati e Operai
Titolo 48 Trattamento economico: retribuzione mensile
Art. 167 - Trattamento minimo mensile contrattualmente dovuto
Titolo 49 Trattamento economico: indennità
Art. 171 - Indennità mensile di cassa o di maneggio denaro
Titolo 50 Trattamento economico: maggiorazioni
Art. 172 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
Art. 173 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo compensativo
Art. 174 - Lavoro “a recupero”
Art. 175 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile
Art. 176 - Banca delle Ore (disciplina collettiva)
Art. 177 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca delle Ore
Art. 178 - Lavoro a turni: maggiorazioni
Titolo 51 Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando - Reperibilità
Art. 179 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Art. 180 - Trasferimento
Art. 181 - Trasferta
Art. 182 - Distacco
Art. 183 - Reperibilità
Art. 184 - Pronta Disponibilità
Art. 185 - Rimborso spese non documentabili
Titolo 52 Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 186 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
Art. 187 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Art. 188 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile
Art. 189 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale
Art. 190 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
Art. 191 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi
Art. 192 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore
Art. 193 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 194 - Permessi e Formazione/Aggiornamento del RLS
Art. 195 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Art. 196 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Art. 197 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi delle sanzioni
Titolo 53 Codice disciplinare: diritti del lavoratore dipendente
Art. 199 - Diritti: rispetto della persona
Art. 200 - Diritti: corresponsione della retribuzione
Art. 201 - Diritti: decadenza
Art. 202 - Diritti: potere gerarchico
Art. 203 - Diritti: correttezza ed educazione
Art. 204 - Diritti: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e Integrative
Art. 205 - Diritti: Visite mediche preventive e periodiche
Titolo 54 Codice disciplinare: doveri del lavoratore dipendente
Art. 206 - Doveri: diligenza
Art. 207 - Doveri: fedeltà
Art. 208 - Doveri: collaborazione
Art. 209 - Doveri: riservatezza
Art. 210 - Doveri: correttezza
Art. 211 - Doveri: educazione
Art. 212 - Doveri: rispetto dell’orario di lavoro
Art. 213 - Doveri: Sorveglianza Sanitaria
Art. 214 - Doveri: giustificazione assenze
Art. 215 - Doveri: permessi
Art. 216 - Doveri: entrata e uscita
Art. 217 - Visite d’inventario e di controllo
Art. 218 - Indumenti e attrezzi di lavoro
Art. 219 - Divieti
Art. 220 - Potere Disciplinare
Art. 221 - Patto di non concorrenza
Art. 222 - Norme Speciali
Titolo 55 Codice disciplinare: altri poteri del datore di lavoro
Art. 223 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Art. 224 - Potere Disciplinare
Art. 225 - Sanzione: rimprovero scritto
Art. 226 - Sanzione: multa
Art. 227 - Sanzione: sospensione
Art. 228 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Art. 229 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Art. 230 - Risarcimento dei danni
Titolo 56 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 231 - Recesso aziendale
Art. 232 - Recesso del Lavoratore
Art. 233 - Periodo di preavviso
Titolo 57 Allineamento contrattuale e benefici
Art. 234 - Lavoratori provenienti da altro CCNL

CCNL per gli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed a mansioni specifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il giorno 20 Ottobre 2022 si sono incontrate presso l'Ufficio di Presidenza di Airfor sito in Roma Via Galla Placidia n.15 le Associazioni e/o Parti:
Parte Sindacale - Datoriale
Airfor - Associazione Sindacale Istruttori e Form; sede legale in Santa Marina (SA), Loc. Pantano n.23 […]
Parte Sindacale - Lavoratori
Unil - Unione Nazionale dei Lavoratori sede legale in Montella (AV), Vico Marungolo n.7 […]
Le Parti, dopo ampio confronto, hanno inteso di rinnovare per un ulteriore triennio, dal 20 novembre 2022 fino al 19 novembre 2025, il Contratto stilato inizialmente il 20 novembre 2019 e con scadenza al 19 novembre 2022.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed a mansioni specifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Per brevità il presente CCNL potrà essere anche denominato nelle future comunicazioni e nel seguito del testo come "CCNL Addetti e Responsabili sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" e/o "Contratto".

Premesse e finalità del CCNL
Le Parti intendono instaurare con il presente rinnovo del Contratto un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Il Contratto agisce nei fini dettati dalla Comunità Europea finalizzata all'ottimizzazione dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di tutela dei processi lavorativi. Il presente CCNL intende realizzare una base contrattuale corrispondente alle peculiarità in cui operano gli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed a Mansioni Specifiche sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in tutte le tipologie di attività riferibili alle Società, Imprese ed Enti. I settori di maggiore rilevanza inseriti in tale ambito sono individuati nel particolare nei seguenti: Edilizia, Industria, Artigianato, Commercio, Trasporti, Credito, Sanità, Agricoltura, Ambiente,
Arti e Professioni. La trattazione si articolerà, oltre all'ambito generale, con particolare riferimento alla materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di promuovere e potenziare le opportunità d’impiego in grado di soddisfare sia le esigenze dei lavoratori che delle Aziende. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano un’adeguata flessibilità nell'impiego dei lavoratori, promuovendo una moderna regolamentazione di un settore estremamente delicato che è rappresentato dalle aziende che utilizzano Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed a Mansioni Specifiche sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, sulla base di quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. Da quanto sopra i principali soggetti interessati dal presente CCNL sono quei lavoratori attivi in ruoli e mansioni aziendali di rilevanza in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, obbligati a specifici iter formativi per assumere il ruolo e/o mansione, definiti e normati specificamente dal D.lgs.81/08 e s.m.i, nonchè nei vari Accordi Stato-Regioni inerenti tale materia (fra i quali quelli del 21/12/2011 - 22/02/2012 - 07/07/2016) e dagli Accordi Interministeriali (fra i quali quello del 06/03/2013) e DM 388/03 (pronto soccorso aziendale) e DM 10/03/98 e s.m.i. (sicurezza antincendio). Tali soggetti sono individuati, in via puramente indicativa e non esaustiva, nei seguenti:
- HSE Manager (Health, Safety, Environment);
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione);
- CSP e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori);
- Formatori nel Campo della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
- Preposti atto alla supervisione delle attività in cantieri edili e in aziende per la Sicurezza;
- Addetti al Pronto Soccorso aziendale;
- Addetti Antincendio e per la Gestione delle Emergenze;
- Addetti PIMUS (Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi);
- Addetti ai Lavori in Quota;
- Addetti ai Lavori Stradali;
- Addetti ai Lavori in Atmosfere e Luoghi a maggior rischio (chimico, biologico, radiazioni);
- Addetti ai Lavori in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
- Addetti all'utilizzo di Macchine, Dispositivi e Attrezzature (Piattaforme di Lavoro elevabili, Carrelli elevatori, Gru, Escavatori, Carroponti, Trattori, Macchine operatrici e attrezzature da lavoro in genere);
Le Parti, nel confermare la validità e l’efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli, adottato con riferimento all’esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso necessario allo sviluppo. Con le premesse di cui sopra, le Parti ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, ai vari livelli, che sia ispirato ai principi della sussidiarietà e della solidarietà. Le Parti rilevano che il settore di interesse è caratterizzato da una diffusa presenza di aziende di piccola, media e grande dimensione. Conseguentemente, il Contratto Nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso, quindi, rappresenta, lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli operatori di tali attività nell'economia del Paese in un mercato della sicurezza, della qualità e dell'ambiente reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali consulenti indispensabili delle aziende per loro caratteristiche funzionali e professionali. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni
dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, mediante l’innovazione e la qualità, in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà. Le Parti hanno inteso con questo Contratto, in forza del principio di sussidiarietà, dare importanti spazi effettivi a nuove linee di Contrattazione Collettiva di Secondo livello, con particolare riferimento agli elementi variabili del trattamento economico, al fine di ottenere uno strumento più flessibile, agile e rispondente ai reali bisogni del comparto. Si preserva comunque la funzione sussidiaria della contrattazione a livello nazionale. Le Parti hanno altresì inteso di stabilire contestualmente alla stesura del presente CCNL l'operatività diretta in esso dell’OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione - e delle sue articolazioni territoriali, come regolatore di argomentazioni specifiche in materia di formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Inoltre l'OPIFOR avrà il compito di formare fra le Parti la Commissione Bilaterale Generale, Funzionale e di Garanzia (Nazionali e/o Territoriali). Con la presente “Premessa” le Parti intendono affermare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire la copertura assicurativa e previdenziale dei lavoratori mediante contribuzione mista. Espressione della sensibilità con la quale le Parti hanno colto la portata innovativa e propulsiva della nuova dimensione europea in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è anche l’attenzione mostrata verso la formazione continua quale strumento fondamentale di valorizzazione professionale delle persone e il suo ruolo strategico in uno scenario non più vincolato solo e unicamente a logiche di competizione “territoriale".

Titolo 1 Il CCNL “Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed a Mansioni Specifiche sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Art. 1 - Elementi regolatori generali
- Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere dalle Aziende/Imprese/Enti del settore Edilizia, Industria, Artigianato, Commercio, Trasporti, Credito, Sanità, Agricoltura, Ambiente, Arti e Professioni, rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 155 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente. Il presente Contratto disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego così come previsti dalla disciplina dell’apposito Accordo; quelli propedeutici all’assunzione quali lo Stage e i Praticantati, così come richiamati dal presente Contratto. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un’applicazione parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite alla Contrattazione di Secondo livello. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore che era in forza prima della stipula o applicazione del presente CCNL. Si intendono, da ultimo, integralmente richiamati nel CCNL sottoscritto tutti quei provvedimenti, come ad esempio i decreti attuativi JOBS ACT (e s.m.i.) e il cosiddetto D.Lgs. “dignità”, che prevedono modifiche alla normativa previgente richiamata e richiedono altresì un recepimento da parte della CCNL, senza la necessità di sottoscrivere verbali integrativi al CCNL, con l’intesa che tali provvedimenti legislativi e normativi trovano immediata applicazione nel CCNL sottoscritto.

Art. 2 - Elementi regolatori specifici - Per gli eventuali elementi non presenti nel CCNL valgono le Leggi e normative applicabili agli specifici settori. 

Titolo 2 Diritti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza dei Lavoratori
- I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La RSA svolge le attività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata. Il Referendum dovrà svolgersi nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Interconfederale sottoscritto tra le Parti.

Art. 2 - Assemblea dei Lavoratori - I Lavoratori delle Società con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Nelle Società non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della L. n. 300/1970, ma con oltre 5 (cinque) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. In entrambi i casi, il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale dovrà essere esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.

Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori - Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”. La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello. Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali” o “Sindacati che hanno sottoscritto il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 3.

Art. 4 - RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) - Per la risoluzione di particolari richieste inerenti l'individuazione del RLST si farà riferimento a quanto previsto dall'OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione.

Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Società non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 L. n. 300/1970, cioè che hanno fino a 15 dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST o RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione e di affissione;
b) diritto di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda; 
c) diritto di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali Aziendali di secondo livello.
d) di accesso ai locali Aziendali con preavviso di almeno tre giorni lavorativi
e) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
f) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
g) la titolarità della Contrattazione:

Art. 6 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Nelle Aziende con oltre 15 (quindici) Lavoratori può essere costituita a iniziativa delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale”, in sigla "RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall’Accordo Interconfederale.

Titolo 3 Sistema della contrattazione
Art. 10 - Contrattazione Collettiva Nazionale
- Alla contrattazione collettiva nazionale o di I livello sono demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei lavoratori dipendenti, delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti, nonché le seguenti materie: costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione; costituzione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche e per le Pari Opportunità. La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto di impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.

Art. 11 - Il Sistema della Contrattazione - Le Parti definiscono di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creazione di nuova occupazione e di crescita fondata sull’aumento dell’efficienza, con l’obiettivo d’incrementare, in modo compatibile, le retribuzioni. La Contrattazione si svolge su n.2 livelli: 1° livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche detto solo CCNL; 2° livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche detto solo Contratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo Livello o Contratto di Secondo (2°) Livello.

Art. 13 - Ambiti della Contrattazione di 2° Livello - La contrattazione collettiva decentrata -o di II livello- si esercita a livello Regionale e/o Territoriale e/o Aziendale, sulle materie e sugli istituti demandati dal presente CCNL e/o dalla legge. Nella contrattazione di 2° livello, le Parti possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti: modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; orario e organizzazione del lavoro; innovazione dei modelli organizzativi o dei processi al fine di favorire sistemi partecipativi tesi all’incremento della qualità e produttività del lavoro, l’emersione, la stabilizzazione e incremento dell’occupazione; la gestione di crisi settoriali o di filiera La Contrattazione di 2° livello sarà svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo. […] La Contrattazione di secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico e la loro approvazione mediante referendum. In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione. […] Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi, le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

Art. 14 - Esame ricorrente - A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali e dei Lavoratori, s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato alla stima delle condizioni operative future e al raggiungimento d’intese aziendali.

Titolo 4 Modalità di comunicazione e informazione
Art. 15 - Modalità di Comunicazione e Informazione

A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
a) 15 (dieci) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 25 (venti) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 50 (quaranta) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
Annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l’Associazione territoriale imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Società che occupano almeno 10 (dieci) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti: l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le
relative misure di contrasto; le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.

Art. 16 - Commissioni Paritetiche Settoriali - Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione per mezzo dell'OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione. Saranno altresì presi in esame: i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività; le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale; lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a: gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale; lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa; la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore; l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie; la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto; la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

Titolo 9 Elementi di incertezza del mercato del lavoro
Art. 25 - Alle Aziende che applicano il presente CCNL è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti. Le Parti convengono che, a fronte di temporanea ed oggettive difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.

Titolo 10 La costituzione dei rapporti di lavoro
Art. 26 - Normale rapporto di lavoro
- In assenza di altro accordo scritto, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’Azienda usufruirà degli sgravi contributivi previsti.

Art. 27 - Istituti del nuovo mercato del lavoro - Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali: Tempo parziale - Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto; Tempo determinato - È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall’attuale art. 37 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015. La normativa in materia pone dei limiti aziendali nel rapporto tra assunti a tempo determinato e indeterminato e stabilisce alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di sua reiterazione. E’ vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto; Contratti di solidarietà espansiva - Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d’orario e le nuove assunzioni; Contratti di solidarietà difensiva - Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d’orario e la riduzione dei licenziamenti; Telelavoro - Si differenzia dal normale lavoro in quanto la prestazione anzichè essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso, ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad “economia”, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto; Lavoro Intermittente - Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione dell’Azienda per periodi predeterminati, la quale ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o “intermittente”, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL e si può stipulare, in ogni caso, per certe classi di età. Ai fini della prova, deve risultare da atto scritto; Somministrazione di lavoro - Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme legali sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Titolo 11 Lavoro a tempo parziale
Art. 34 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
- Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D. Lgs 81/2015. È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 8 del D. Lgs 81/2015. Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione. Quanto vi sia l'accordo o l’approvazione dello Studio, le Parti Aziendali (Datore e Lavoratore) dovranno rispettare i termini contrattuali e legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge. Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.

Titolo 12 Lavoro a tempo determinato
Art. 37 - Assunzione: documentazione
- Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l'apposizione di un termine. […]

Art. 38 - Tempo Determinato: divieti - Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi: […] da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Titolo 15 Telelavoro 
Art. 51 - Telelavoro: definizione
- È una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio. Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.

Art. 52 - Telelavoro: tipologie - Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della Società.

Art. 53 - Telelavoro: ambito - Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità autonoma aziendale.

Art. 54 - Telelavoro: condizioni - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.

Art. 55 - Telelavoro: formazione - I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 56 - Telelavoro: postazione di lavoro - La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del telelavoratore. La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso. 

Art. 58 - Telelavoro: tempo di lavoro - Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003.

Art. 59 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore - Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.

Art. 60 - Telelavoro: telecontrollo - L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 61 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale - Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti

Art. 62 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello - Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire: l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali; il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo; l’eventuale fascia di reperibilità; la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore; il diritto alla reversibilità.

Titolo 16 Lavoro discontinuo
Art. 64 - Lavoro discontinuo: forma e comunicazioni
- Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
d) le forme e modalità con cui il Datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i modi di rilevazione della prestazione;
[…]
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
[…]

Art. 67 - Lavoro discontinuo: divieti e condizioni - La Società non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi: qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008); […]

Art. 68 - Lavoro discontinuo: informativa - La Società, a loro richiesta, è tenuta ad informare con cadenza annuale le proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Art. 69 - Lavoro discontinuo: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dello Studio in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Titolo 17 Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 72 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
- La Società non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi: […] da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 74 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare - Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno destinati e formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia integrato dall’Utilizzatore. L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e CCNL, nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno in caso di inadempimento. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970. L’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi degli eventuali danni ad essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 75 - Somministrazione di lavoro: informativa - A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 76 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali - Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonchè a partecipare all’assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Art. 77 - Somministrazione irregolare: effetti - In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest7 ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

Art. 78 - Somministrazione: computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Art. 79 - Somministrazione: rinvio alla Legge - Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D. Lgs 81/2015. 

Titolo 18 Apprendistato
Art. 80 - Apprendistato: condizioni
- Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età. È prevista la forma scritta ai fini della prova. Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e del D.Lgs. 226/2005. La durata è stabilita dall’art. 83 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi, così come previsto dall’Accordo Federale, in allegato 1 al presente CCNL. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 166 del presente CCNL. Il contratto di assunzione dell’Apprendista deve specificare: il periodo di prova; l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro; la durata del periodo d’Apprendistato; il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale; il Piano Formativo Individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore); l'indicazione del monte ore di formazione; la presenza di un Tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti alla qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo e del monte orario predefinito (a seconda dell'importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito), conformemente all’Accordo Federale in Allegato 1 al presente CCNL. La formazione deve essere registrata nel Libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante che, in attesa di definizione legale, dovrà essere conforme al modello previsto nell’Accordo Federale sull’Apprendistato. Vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere, salvo giusta causa o giustificato motivo, dal contratto d’Apprendistato prima della conclusione del periodo formativo.

Art. 81 - Apprendistato Professionalizzante: formazione - La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro. Essa dovrà comprendere: la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire; la formazione teorica: relativa alla sicurezza, igiene del lavoro e alle competenze c.d. “trasversali”. La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
- essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
- avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
- prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- essere documentata.
La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte.

Art. 84 - Apprendistato: disciplina previdenziale e assistenziale - Per i contratti d’Apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati. […]

Art. 87 - Apprendistato: proporzione numerica - Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o, indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti. In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non potrà superare il 100% (cento per cento) della forza presente. Se uno Studio ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.

Art. 89 - Apprendistato: trattamento normativo - L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante affrancamento sul lavoro, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, possibilmente, con apposita voce di “formazione retribuita”.

Art. 90 - Apprendistato: diritti - Il Datore ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro quota;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento. Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la giuda di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.

Art. 91 - Apprendistato: doveri
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti impartiti con il massimo impegno;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un titolo di studio;
4. a richiesta, effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato);
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di Apprendistato. 

Art. 92 - Apprendistato: competenze delle Commissioni Bilaterali - Le apposite Commissioni istituite presso l'OPIFOR potranno, a richiesta delle Parti, certificare i contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione e/o emettere i pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.

Art. 93 - Apprendistato Professionalizzante per lavoratori in mobilità - È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disocuppazione, senza limiti di età. Per questi soggetti, non è possibile recedere al termine del periodo formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qualificazione.

Art. 94 - Apprendistato: computo - Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla Legge e dal CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente ed esplicitamente specificato dalla norma o dal Contratto Collettivo.

Art. 95 - Apprendistato: Rinvio - Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di Apprendistato, rinviano all’Accordo Federale di cui all’allegato 1 del presente CCNL.

Titolo 21 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 102 - Assunzione: visita medica preassuntiva e d’idoneità alla mansione
- Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico Competente, da Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura di Enti Pubblici preposti.

Titolo 24 Orario di lavoro
Art. 108 - Orario di lavoro: definizione
- Come previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003, per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dall’Azienda e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore (ordinarie) settimanali, distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative consecutive. Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro e la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a ciclo continuo, ecc.). Nel lavoro a turni, il Datore di lavoro dovrà comunicare al Lavoratore, di regola entro la giornata di venerdì, l’orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare nella successiva settimana. Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche, produttive, organizzative o da esigenze di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una settimana. Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni di lavoro richiesti dall’Azienda (diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunto evento imprevisto, inidoneità o documentato impedimento o forza maggiore.

Art. 109 - Orario di lavoro: limiti - Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi e simili, correlati alle intensificazioni d’orario e alle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti convengono che la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario, straordinario con riposi compensativi e delle intensificazioni accreditate nella Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno il limite massimo di n.12 ore giornaliere (8 ore ordinarie e 4 ore straordinarie) e di n.60 ore settimanali.

Art. 110 - Orario di lavoro: casi particolari - Potranno essere concordate a livello aziendale mediante la Contrattazione di secondo livello se in accordo con i lavoratori.

Art. 111 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo - L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti dall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi bometricl, firma di accesso, ecc. Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal comma 3, art. 8 del D. Lgs. 66/2003: - i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda, ad eccezione della pausa di refezione di 15 (quindici) minuti prevista nei turni con orario di lavoro continuato; - le soste calendarizzate per pausa pranzo di durata non inferiore a 15 (quindici) minuti e complessivamente non superiori a 2 (due) ore, comprese tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che dev'essere continuativo); - il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del lavoratore alla sede abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.

Art. 112 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente effettuare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.

Art. 113 - Orario di lavoro: Clausola Elastica - In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purchè tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi e sia contenuta nei limiti del 25% (venticinque percento) dell’orario e di 20 (venti) giorni lavorativi per anno. Superato tale limite, la collocazione temporale dell’orario di lavoro potrà essere modificata solo con l’accordo assistito dei lavoratori interessati o mediante Accordo aziendale di secondo livello. Al di fuori dei predetti accordi, l’applicazione della clausola elastica determina il diritto all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore (per esempio, a causa dell'anticipo del lavoro).

Art. 114 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni - In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di rifiutare le prestazioni rese al di fuori degli stessi. Pertanto, nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni. Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Nei servizi di presidio, custodia e simili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà (lavoro straordinario prolungato), pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. In caso di ritardo del sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare il ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al Lavoratore smontante.

Art. 115 - Orario di lavoro: sospensione […] È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, 0 di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge. […]

Art. 116 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia - Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, operai, addetti ai servizi antincendio, fattorini, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto alla conduzione degli impianti di condizionamento, frigoriferi e riscaldamento eccetera e altre eventuali esemplificazioni individuate dall'OPIFOR. in sede di Interpretazione Contrattuale), la durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata nel contratto d’assunzione fino al limite di 45 (quarantacinque) ore. I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, conciliate in funzione di rilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute e degli interessi dei Lavoratori. L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni), dovrà essere indicato nella lettera di assunzione. Resta fermo che, quando la variazione sia richiesta dalla natura del servizio, essa potrà essere eccezionalmente richiesta in qualsiasi momento ma, normalmente, previa comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. […]

Art. 117 - Orario di lavoro: minori - In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo 25 Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 118
- Come prevede l'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi. In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale Direttivo o di altri lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di 1° livello” o “di 2° livello”, della Classificazione di cui al presente Contratto. Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale d’assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione. In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la sua compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o l’accredito nella Banca delle Ore.

Titolo 26 Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 119 - Riposo giornaliero
- Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24 (ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate e limitate o temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.

Art. 120 - Riposo settimanale - Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede. Tale riposo sarà normalmente coincidente con la domenica o, in caso di lavoro a turni o di aperture della Società “7 giorni su 7”, in altro giorno della settimana preventivamente stabilito. Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale coinciderà con quello previsto nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica. L’Azienda assicurerà una corretta rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni disservizio continuo. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione Aziendale di secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. In caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 8,00 (cinque/00) per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvii settimanali al mese.

Titolo 29 Intervallo per pausa pranzo
Art. 125
- Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello tra RSA e azienda in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali, avrà le seguenti durate: Lavoratori cd. giornalieri: l’intervallo varierà da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Lavoratori “H24” (su 3 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze lavorative (es. pausa alternata, per reparti o in successione o contemporanea ecc.). Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti retribuiti (come alla precedente lettera b.), oppure una pausa da 30 a 60 minuti non retribuita, mediante ampliamento dei termini iniziali e finali dell’orario di lavoro.
 

Titolo 30 Maternità e paternità
Art. 127 - Elementi antidiscriminazione
- Le attuali previsioni legali e contrattuali in materia di maternità e paternità prevedono che il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre lavoratori. Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare all’Azienda domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.

Titolo 31 Ferie
Art. 129 - Ferie: regolamentazione
[…] Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel qual caso al Lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute […] Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista dalla Legge.

Titolo 35 Polizze infortuni professionali o extra professionali
Art. 133
- Il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o invalidità permanente conseguenti a infortunio professionale o in itinere. 
 

Titolo 40 L'Organismo Paritetico
Art. 142
- L'Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione - in sigla OPIFOR - è stato costituito dalle Parti firmatarie del presente CCNL ed opera ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Pertanto, fra le altre attività, lo Statuto dell’Organismo regolamenta il sistema di prestazioni e servizi ad esso attribuibili derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.

 

Titolo 45 Ambito di applicazione
Art. 155 - Ambito di applicazione
- Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai Dipendenti delle Aziende (Società, Imprese ed Enti) che, in qualsiasi forma sociale, dispongono di lavoratori addetti a mansioni, incarichi, ruoli specifici, anche oggetto di formazione specifica, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Titolo 50 Trattamento economico: maggiorazioni
Art. 172 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
- Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) o per recupero di ritardi o assenze. Con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi, è facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale entro il limite massimo complessivo di 60 (sessanta) ore settimanali, comprensive di lavoro ordinario, straordinario, eventuali intensificazioni e rarefazioni con accredito nella Banca delle Ore, fermo restando il limite massimo complessivo di 300 (trecento) ore annue di lavoro straordinario e il rispetto dei limiti massimi contrattuali (art. 109) e legali sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale. È demandata alla Contrattazione Aziendale di secondo livello la possibilità di concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purchè giustificato, temporaneo, rigorosamente motivato e nel rispetto dei limiti di tutela della salute del Lavoratore. Fatte salve le comprovate situazioni personali di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato impedimento del Lavoratore, per il dovere di collaborazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, l’effettuazione dello straordinario richiesto è obbligatoria: purchè esso sia motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; sia richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso superiore a 4 giorni lavorativi; sia richiesto entro i seguenti limiti: 10 ore giornaliere complessive (ordinario + straordinario); 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario); 300 ore annue di straordinario. Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto a prestare il lavoro straordinario legittimamente richiesto entro i limiti di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, il Lavoratore, previa contestazione ai sensi dell’art 224 del presente CCNL, sarà passibile di sanzione disciplinare per “mancata collaborazione”. Il lavoro straordinario richiesto conformemente ai criteri di cui sopra, sarà dovuto anche in presenza di corrispondenti voci di forfettizzazione mensile (vedi art. 175), entro i limiti complessivi da essa previsti. Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato. Per il contemperamento degli opposti interessi, le Parti concordano che: il lavoro straordinario “obbligatorio” (individuale o individuale plurimo) effettuato entro la 10a ora giornaliera, la 48a ora settimanale e le 300 ore annue, sia liquidato con la retribuzione nel mese di effettuazione, con le maggiorazioni previste nella seguente Tabella. Resta salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello straordinario con riposo compensativo, di cui al successivo articolo 173; il lavoro straordinario “facoltativo” (individuale o individuale plurimo) eccedente la 10a ora giornaliera e la 48a ora settimanale, sia retribuito conformemente alle previsioni dello straordinario con riposo compensativo, di cui al successivo articolo 173, con relativo accredito nel Conto Riposi Individuali del Lavoratore. Resta salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello straordinaio senza riposo compensativo, con le sole maggiorazioni di cui al presente articolo.

Art. 173 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo compensativo - In caso di richiesta di lavoro straordinario facoltativo, ovvero eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, esso dovrà essere retribuito con le maggiorazioni della R.I.O. previste nella successiva Tabella e prevedere la maturazione per il Lavoratore di corrispondenti riposi compensativi. Anche in questo caso, la maggiorazione per il lavoro straordinario sarà corrisposta nel mese di effettuazione e, sempre entro tale scadenza, saranno accreditati nel Conto Riposi Individuali le corrispondenti ore di lavoro straordinario effettuato dal Lavoratore, che potrà utilizzarle in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi. Per l’accoglimento della richiesta di riposo, l’Azienda dovrà privilegiare la scelta del Lavoratore, ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili esigenze di servizio. La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio. Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente le 160 (centosessanta) ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 (centosessanta) dovranno essere retribuite con l’ulteriore maggiorazione del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario. In caso di esplicita richiesta del Lavoratore, o con Accordo Aziendale di Secondo livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo potrà essere applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto.

Art. 174 - Lavoro “a recupero” - È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale. Normativamente, è equiparato allo “straordinario con permesso compensativo”, ma al Lavoratore non dovrà essere riconosciuta alcuna maggiorazione.

Art. 175 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile - In materia di Indennità forfetaria del lavoro straordinario o supplementare, è prevista la possibilità di accordi mediante la Contrattazione Collettiva di Secondo livello.

Art. 176 - Banca delle Ore (disciplina collettiva)
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse dei Lavoratori e delle Aziende, si limiti il ricorso agli ammortizzatori sociali quali, la Cassa Integrazione Guadagni in deroga ricorrendo, per quanto possibile, ai regimi di flessibilità aziendale compensativa, dato che hanno un’onerosità limitata per l’azienda e prevedono l’intera retribuzione dovuta per il Lavoratore, adattando la prestazione di lavoro all’effettive necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano forte variabilità della prestazione. In tal modo, si ricorrerà alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga solo nei casi di maggiore gravità e prevedibile durata della crisi. Resta inteso che le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, salvo diverso Accordo di Secondo livello, giustificheranno il ricorso alla CIG in deroga.

Titolo 51 Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando - Reperibilità
Art. 183 - Reperibilità
- La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali; settimanale; con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore. La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 (quattro) e non dovrà comunque essere richiesta per più di 7 (sette) giorni continuativi. Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 6 (sei) ore, il Lavoratore avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità e di usufruire del riposo. In tale caso, al Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.

Art. 184 - Pronta Disponibilità - Con Accordo, le Parti (Azienda e RSA) potranno concordare l’obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità pari al 40% (quaranta per cento) dell’Indennità di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. La “pronta disponibilità" avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale istituto al di fuori dell’orario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l'intervento immediato).

Titolo 52 Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 186 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
- L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui in sintesi riportate: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione; l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo; il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; il controllo sanitario dei lavoratori; l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le istruzioni adeguate ai lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 187 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore - Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ., le norme vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (D.V.R.); la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro e il dirigente devono: nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e per il primo soccorso; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (cd. D.P.I.); limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza; inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le scadenze previste; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi; elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti; comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro; consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile; nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); aggiornare le misure di prevenzione; comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 188 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile - L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.

Art. 189 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale - La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza può integrare gli estremi di reati.

Art. 190 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni - L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per le funzioni previste all’art. 187 del CCNL. Il datore di lavoro può delegare, con atto scritto avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Come precedentemente riportato, non sono delegabili: a valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 191 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi - In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “D.V.R.”, di cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste, il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti contratti di lavoro: Lavoro a Tempo Determinato; Lavoro Intermittente; Lavoro in Somministrazione; Lavoro in Apprendistato.

Art. 192 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore
Ogni lavoratore deve: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008); contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i Dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari.

Art. 193 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali. Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la costituzione in ogni realtà aziendale delle Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell’art. 4 del D. Lgs. 81/2008. Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto essenziale all’attività lavorativa. Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che provvederà a redigere il verbale dell’elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro. Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile. Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori. Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 194 - Permessi e Formazione/Aggiornamento del RLS - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento dei suoi compiti avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore di permesso retribuito annuo, mentre nelle Aziende con oltre 10 dipendenti, di 24 ore di permesso retribuito annuo. Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione. La formazione del RLS dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. I costi per la formazione del RLS, e dei relativi aggiornamenti, saranno posti interamente a carico del Datore di lavoro. Tenuto conto della ridotta dimensione aziendale dei Datori di lavoro che applicano il presente CCNL, dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in modalità e-learning, nonché delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base” per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento possano essere erogati in modalità e-learning. A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito. Per tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.

Art. 195 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore - Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di ottenere dalla Società o Ente la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. La formazione sarà effettuata in Azienda/Ufficio o presso le Associazioni Datoriali dei Datori di lavoro o Sindacali dei Lavoratori che hanno sottoscritto il presente CCNL.

Art. 196 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori - Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto: 1) di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 2) di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 197 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi delle sanzioni - La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni costituiscono, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, reati contravvenzionali (artt. 55 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Titolo 53 Codice disciplinare: diritti del lavoratore dipendente
Art. 199 - Diritti: rispetto della persona
- Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005. In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possono determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.

Art. 202 - Diritti: potere gerarchico - L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Art. 203 - Diritti: correttezza ed educazione - In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità. Saranno perciò evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.

Art. 204 - Diritti: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e Integrative - La Società o Ente dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatori INAIL e INPS previsti dalla Legge (artt. 2114 e 2115 del c.c.).Inoltre, per effetto dell’art. 177 che precede, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, il saldo positivo della Banca delle Ore ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Art. 205 - Diritti: Visite mediche preventive e periodiche - Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della tutela dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli alle previste visite mediche preventive e periodiche.

Titolo 54 Codice disciplinare: doveri del lavoratore dipendente
Art. 206 - Doveri: diligenza
- Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende. Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti od alcoliche e non può assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro. È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il lavoro apparecchi elettronici personali quali: cellulare, tablet, iPod e simili.

Art. 208 - Doveri: collaborazione - Il Lavoratore […] deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del potere organizzativo, disciplinare e degli usi della Società o Ente, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL […]; ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali della Società o Ente, accusandone ricevuta; per il dovere di collaborazione, il Lavoratore non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario richiesto dall’Azienda per ragioni obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore.

Art. 211 - Doveri: educazione - I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con la Società o Ente.

Art. 212 - Doveri: rispetto dell’orario di lavoro - […] Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali della Società o Ente e di trattenervisi al di fuori dell’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.

Art. 213 - Doveri: Sorveglianza Sanitaria - Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà rifiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 215 - Doveri: permessi - Durante l’orario di lavoro, il Lavoratore non può interromperlo senza autorizzazione della Direzione. Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 216 - Doveri: entrata e uscita - Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del proprio Responsabile. […]

Art. 218 - Indumenti e attrezzi di lavoro - […], sarà a carico della Società o Ente la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Società o Ente è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione aziendale. Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa contestazione formale dell’addebito, darà alla Società il diritto di rivalersi sulle competenze dello stesso per il danno subito. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione od al rimborso.

Art. 222 - Norme Speciali - Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro, dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti. Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore.

Titolo 55 Codice disciplinare: altri poteri del datore di lavoro
Art. 224 - Potere Disciplinare
- L’infrazione dei doveri disciplinari comporta il diritto del Datore di lavoro a commisurare i seguenti provvedimenti disciplinari:
rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (non necessita di preventiva contestazione);
rimprovero scritto; multa in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni; licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
licenziamento disciplinare per giusta causa.
[…]

Art. 225 - Sanzione: rimprovero scritto - Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano potenzialmente dannose. A titolo esemplificativo: non rispetti semplici disposizioni di lavoro; senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie mansioni senza aver causato danno apprezzabile (art. 206).

Art. 226 - Sanzione: multa - Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore recidivo in mancanze che hanno già determinato rimproveri verbali e/o scritti, che abbia commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di subordinazione o diligenza o determinato un danno involontario alla Società o Ente, ma causato da mancata diligenza. A titolo esemplificativo: compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro; senza giustificazione sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli; si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello; senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione, fino a trenta minuti; […]; si rifiuti di ricevere comunicazioni formali all'Azienda; non dia immediata notizia all'Azienda di un infortunio occorso con, o anche senza, danno apprezzabile per l’infortunato; si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti. commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine a rimprovero scritto.

Art. 227 - Sanzione: sospensione - Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità; si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti; […]; descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza determinare danno apprezzabile alla Società o Ente; si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza comprovata giustificazione; sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni; fumi dove ciò è vietato, senza provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle cose; […]; commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa o a rimprovero scritto. […]

Art. 228 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) - Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: […] commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LIV; commetta recidiva nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro; […] dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa di lavoro o in itinere; […]; reiteratamente abbia e mantenga un comportamento oltraggioso nei confronti della Società o Ente, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti; […]; senza adeguata giustificazione si assenti reiteratamente dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio; abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di danno potenziale alla Società; partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione; abbia commesso molestie sessuali, pur senza manifesto pericolo di reiterazione; abbia commesso “mobbing”, pur senza manifesto pericolo di reiterazione; […]; commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere provvisionali o la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico o determini danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali; […]; commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali; sia plurirecidivo nella mancata o carente collaborazione; commetta recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

Art. 229 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso) - Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo: […]; svolga, in concorrenza con l’attività aziendale, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro; sia recidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee all'Azienda; […]; simuli stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta qualificazione professionale dell’infortunio/malattia extra professionali; senza impedimento sia assente ingiustificato dal lavoro da oltre cinque giorni; […]; commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con pericolo di reiterazione; abbia commesso comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione; abbia commesso comprovato comportamento di “mobbing" con pericolo di reiterazione; commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza o l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali dello Studio; o) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai colleghi, con manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione; fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o delle cose. […]