Regione Campania
Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 4
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle strutture sanitarie.
Il Presidente
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO l’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 4, comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTA l’Ordinanza regionale n.3 del 29 settembre 2022, pubblicata sul BURC in pari data;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 settembre 2022;
RILEVATO
- che con le Ordinanze menzionate, ai fini di prevenzione sanitaria, è stato disposto l’obbligo, fino al 31 ottobre 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
- che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con nota di data odierna, ha comunicato che le Direzioni Sanitarie delle Strutture del Servizio Sanitato regionale, sentiti i rispettivi Dipartimenti di prevenzione, hanno espresso avviso unanime in merito alla necessità di prorogare l’obbligo di uso dei mascherine per almeno 30 giorni negli Ospedali, RSA e tutte le strutture sanitarie ove presta servizio assistenziale personale sanitario impegnato nell’assistenza a soggetti appartenenti alle categorie di fragilità già riportate negli allegati 1 e 2 della circolare ministeriale 0040319- del 23/09/2022, al fine di tutelare i soggetti più fragili dal rischio di contagio;
RILEVATO altresì
- che il Segretario Nazionale Anaao Assomed in data 29 ottobre 2022 ha dichiarato che “L'epidemia da Covid-19 non è finita, anche se al momento la pressione ospedaliera è sotto controllo. Per questo, abbassare la guardia, ipotizzando di abolire l’obbligo delle mascherine negli ospedali, sarebbe un rischio che non possiamo correre anche perché proprio negli ospedali ci sono i soggetti più fragili e più a rischio. Non vorremmo rischiare di tornare potenziali untori seppur inconsapevoli. (omissis)";
- che anche la Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza (Simeu) in data 30 ottobre 2022 ha espresso avviso secondo cui l’attuale andamento della pandemia esige il mantenimento di un elevato livello d’attenzione e ha segnalato l’esigenza della massima precauzione nei luoghi, quali i Pronto Soccorso, in cui patologie e fragilità si concentrano in una densità umana che non ha paragoni. La stessa Società ha rappresentato di ritenere vitale “mantenere l’applicazione delle più elementari regole, quali l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, nelle strutture della Medicina d’Emergenza Urgenza, a tutela dei pazienti e degli operatori";
VISTO
il Report di monitoraggio n. 128 (DM Salute 30 aprile 2020) - Dati relativi alla settimana 17/10/2022-23/10/2022 (aggiornati al 26/10/2022), nel quale si rileva che “Si conferma la diminuzione dell’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e in Terapia Intensiva sostanzialmente stabili o in diminuzione. Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia”;
CONSIDERATO
- che costituisce finalità ineludibile della sanità pubblica quella di garantire la sicurezza, soprattutto dei più fragili, dei più anziani e di coloro che soffrono per patologie pregresse;
- che, nel descritto contesto, conformemente all’avviso espresso dalle Direzioni Sanitarie delle Strutture del Servizio Sanitato regionale, occorre perseguire esigenze di prevenzione sanitaria attraverso la previsione dell’obbligo di uso della mascherina in ambiente ospedaliero e nei settings assistenziali di fragilità e cura, per arginare la diffusione del contagio in tali ambienti a tutela dei soggetti fragili e degli operatori sanitari;
RAVVISATO che l’indicata misura di prevenzione sanitaria si rende vieppiù necessaria anche in vista dell’auspicata riduzione dei limiti all’accesso, presso i luoghi di cura, per visite ai pazienti ricoverati;
RITENUTO che occorre, altresì, raccomandare ai cittadini l’adozione di comportamenti di prudenza e, in particolare, l’utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto, locale e regionale, onde scongiurare l’incremento della diffusione del virus connessa alla condivisione di spazi chiusi in assenza di distanziamento;
emana la seguente
ORDINANZA
1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1 novembre al 30 novembre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Detto obbligo si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
2.1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2.2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati al precedente punto 1. all’interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 4, comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con un’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, è comunicata al Ministero della Salute ed è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, anche per il successivo inoltro alle Strutture Sanitarie della Campania.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA