Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 6 ottobre 2022
Parti: Confsal, Fild Confsal e Cnl
Fonte: cnel


Accordo interconfederale
 

Tra Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], Fild Confsal, Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti […] e Cnl, Confederazione Nazionale Del Lavoro […]

Premesso che
a) In data 24 luglio 2018, in applicazione dei CCNL del 13 luglio 2018 sottoscritti e depositati al CNEL, è stato costituito l’Organismo Paritetico.
b) In data 08/07/2021 e 01/10/2021 sono stati rinnovati e sottoscritti i CCNL e depositati al CNEL.
c) L'OPN Italia Lavoro - denominato anche Ente - in quanto Organismi Paritetico, è stato costituito con l'obiettivo di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; di promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
d) L'OPN Italia Lavoro persegue le seguenti finalità:
1) di collaborazione in materia di formazione, in conformità alle previsioni D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed accordi Stato Regioni, nell'ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
2) di solidarietà a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
3) di socialità a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo alla erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni;
4) di monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
5) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) di costituzione della banca dati delle RSU e delle RLS elette ai sensi degli Accordi intervenuti tra i Soci nell'ambito della contrattazione di riferimento;
7) di interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
8) di monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente.;
9) di promozione, sempre attraverso l'Osservatorio di cui al precedente punto, dello studio e del monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento alle PMI;
10) di favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l'evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
11) di attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere;
12) di promuovere e sostenere i piani formativi, aziendali e territoriali concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
13) ogni ulteriore compito che venga affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
e) Le Parti sottoscrittrici recepiscono espressamente le previsioni dell'Accordo Interconfederale laddove si fa riferimento ai compiti attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del dlgs. n.81/2008; ribadendo l'opportunità che la formazione dei RLST sia demandata all’OPN Italia Lavoro.
Premesso che
Le Parti sottoscrittrici, avendo preso atto dell’elevata specializzazione tecnico-professionale necessaria allo svolgimento delle attività in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiesta dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle precisazioni introdotte, in materia di organismi paritetici, dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, con il presente Accordo confermano l'Organismo Paritetico Nazionale denominato OPN Italia Lavoro d'ora innanzi OPN, nella forma di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile per le finalità di cui agli artt. 2, co. 1, lett. ee), 32, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 73 e comunque per tutte le finalità di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
1. L'OPN prende in carico in via esclusiva lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e più in particolare per: supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei Fondi Interprofessionali; su richiesta delle imprese, per rilasciare una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; provvedere alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fine attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008.
2. L'OPN attua la propria finizione di coordinamento favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito della Rete degli Organismi paritetici e nei confronti delle istituzioni.
3. L'OPN partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
4. L'OPN provvede alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fin attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008.
5. L'OPN, svolge le attività di formazione e aggiornamento degli RLST.
6. L'OPN, inoltre:
I. partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo;
II. può svolgere ulteriori attività, nell'ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali;
III. provvede alla istituzione degli Organismi paritetici Regionali (OPR) e Territoriali (OPT) regolando i requisiti per la costituzione, gli specifici statuti che dovranno essere adottati in via obbligatoria dai costituenti, essendo ribadita la piena autonomia amministrativa ed economica, nonché la responsabilità per le obbligazioni contratte verso terzi. È fatto salvo il potere dell'OPN di commissariamento degli Organismi in caso di violazione accettata delle norme regolamentari, ivi compreso il codice etico che dovrà essere accettato espressamente al momento della costituzione;
IV. In caso di mancato assolvimento dei compiti statutariamente attributi agli OPR e OPT, si attiva prontamente in termini di sussidiarietà;
V. promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.
7. Le Parti convengono che l'Assemblea dell'OPN sia composta da almeno 6 componenti, di cui 3 designati dalle Organizzazioni datoriali e 3 dalle Associazioni Sindacali firmatarie dei CCNNLL di cui ai punti a) e b).
8. Le Parti si impegnano a richiedere all'OPN Italia Lavoro e agli OPN Italia Lavoro territoriali l'immediata modifica degli Statuti.

Roma, 06/10/2022