Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2022, n. 42020 - Responsabilità del progettista per il crollo di una struttura metallica sul dipendente della ditta subappaltatrice


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 04/10/2022
 

 

Fatto



1. Con sentenza emessa in data 26/1/20121, la Corte d'appello di Firenze, su ricorso del P.M., in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Firenze in data 11/3/2019, ha assolto H.M. e M.L. dal reato di disastro colposo perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di H.M. per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di R.E., dipendente della "Costuzioni Metalliche s.r.l."; ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, a cui ha riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 10.000,00.
H.M. era chiamato a rispondere di lesioni colpose in danno di R.E., dipendente della ditta subappaltatrice che curava l'esecuzione dei lavori, per avere, in qualità di progettista di una struttura in acciaio, da realizzarsi all'interno dell'autorium "Fondazione Spazio Reale" di Campi Bisenzio, per colpa generica e specifica, omesso di verificare che l'installazione della struttura metallica, destinata a sorreggere uno schermo per proiezioni cinematografiche, avvenisse secondo il progetto ed altresì per avere ordinato che venisse asportata una barra di sostegno che la ditta esecutrice aveva apposto alla struttura per evitare oscillazioni, così determinando il crollo della struttura stessa, che, collassando, colpiva alcuni lavoratori. In seguito al crollo il R.E. riportava lesioni gravissime, altri due dipendenti riportavano lesioni lievi.
All'esito del giudizio di primo grado gli imputati erano assolti da tutti reati per non avere commesso il fatto.
La Corte di appello, previa declaratoria di estinzione del reato di lesioni ascritto ad H.M., riconosceva la responsabilità di questi agli effetti civili, individuando un profilo di colpa nell'avere ordinato di rimuovere la staffa in acciaio applicata alla struttura dalla ditta esecutrice per ovviare alle oscillazioni notate in fase di montaggio.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione H.M., a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di censura (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 137 e 192 cod. proc. pen.; omessa valutazione e travisamento delle prove dichiarative. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.;
motivazione manifestamente illogica e meramente apparente in punto di valutazione delle prove in atti.
Secondo motivo: erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. in ordine al capo della sentenza di appello che, su impugnazione del solo P.M., ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva. Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o mancanza di motivazione.
3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La difesa di parte civile ha chiesto che sia rigettato il ricorso e che siano confermate le statuizioni civili, in ottemperanza al dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno stabilito il seguente principio:"Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001).
La difesa dell'imputato ha depositato memoria, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Diritto




1. Fondato è il secondo motivo di ricorso in punto di violazione del principio devolutivo e della specifica previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.; pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate.
Questa Corte ha più volte precisato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del solo pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992; Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacchè ed altro, Rv. 248389). La ratio del condivisibile orientamento è insito nel fatto che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la penale responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci ed altro, Rv. 263015; conf. Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 01/12/2004, dep. 2005, Praticò, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426).
L'interpretazione è confortata dal tenore letterale dell'art. 578 cod. proc. pen., a mente del quale "quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".
Nel caso di specie, per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, concernente le lesioni in danno di R.E., parte civile non impugnante la pronuncia del Tribunale, non vi è stata alcuna sentenza di condanna, né in primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, né nel secondo grado, che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Per completezza argomentativa è il caso di rilevare come a diversa soluzione si sarebbe pervenuti ove la pronuncia assolutoria fosse stata impugnata non dal solo P.M., ma anche dalla parte civile; ed invero, l'art. 576 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello debba pronunciarsi agli effetti civili ove la sentenza assolutoria di primo grado sia impugnata dalla parte civile anche nel caso in cui provveda a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (vedasi Sez. U., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918: "Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto").
Il richiamo effettuato dalla parte civile alla pronuncia delle Sezioni Unite Guadalupi sopra citata non è conferente. Ivi si è stabilito che, ove il giudice di appello pervenga ad una pronuncia di condanna dell'imputato è tenuto a provvedere sulla domanda della parte civile, anche in presenza della sola impugnazione del pubblico ministero.
Il fatto che i giudici di appello, nel caso di specie, pronunciandosi sull'estinzione del reato per prescrizione, abbiano affrontato il tema della responsabilità colposa dell'imputato, non rileva ai fini della diversa soluzione auspicata dalla parte civile.
La Corte d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione non era tenuta ad affettuare tale accertamento, essendo richiesta nel caso in esame la semplice constatazione della mancanza di evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274: «I n presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzam ent o" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»).
2. Il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Eliminate le statuizioni civili per le ragioni sopra indicate, l'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza di estinzione del reato per prescrizione emessa nei suoi confronti, potendo tale interesse ipot izzarsi soltanto ove vi siano conseguenze pregiudizievoli extrapenali da evitare o effetti penali più favorevoli da conseguire, evenienze da escludersi nel presente caso [cfr. Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Rv. 275760: "In tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse delle imputate all'impugnazione della sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e revocato le statuizioni civili a loro carico)"].
3. In ragione di quanto precede, fermi gli effetti penali della pronunciata estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alle statuizioni civili, che vanno eliminate.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 4 ottobre 2022