Tipologia: Protocollo d’Intesa RLS
Data firma: 29 settembre 2015
Parti: AOU e OO.SS.
Comparti: P.A., Policlinico S. Orsola-Malpighi
Fonte: aosp.bo.it
Sommario:
Protocollo d’Intesa in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Protocollo d’intesa tra l'Azienda Ospedaliere-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi e gli organismi sindacali aventi titolo delle aree di contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria - della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il giorno 29/9/15 presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Via Albertoni, 15 40138 Bologna, si è svolto un incontro con gli organismi sindacali aventi titolo delle aree di contrattazione collettiva del personale della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale al termine del quale è stato sottoscritto, nelle more del contratto collettivo nazionale da stipularsi in applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, il documento che segue, con valore di Protocollo d'Intesa.
Premesse
Richiamato l'art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, che stabilisce rispettivamente, ai commi 2, 4, 5 e 7:
o Comma 2
In tutte le Aziende o Unità Produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
o Comma 4
Nelle Aziende o Unità produttive con più di quindici lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'Azienda al loro interno
o Comma 5
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale
o Comma 7
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Preso atto che:
1. in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 non risulta essere stato sottoscritto un contratto collettivo nazionale in applicazione dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008
2. con circolare n. 14081 del 16 ottobre 2001 concernente: "Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001 - Note di chiarimenti", relativamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'Aran ebbe a precisare che, in attesa della revisione del C.C.N.Q., la materia rimane regolata dal C.C.N.Q. stipulato il 10 luglio 1996 e che avrebbero dovuto confermati, ove eletti, gli attuali RLS sino alla loro scadenza
3. con nota di chiarimenti prot. n. 32934 del 01.10.2012, la stessa Aran ebbe ad evidenziare quanto segue:
a) che l’art. 40, comma 3-bisz del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono
b) che l’art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 afferma che il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
c) che allo stato attuale è tuttora vigente il C.C.N.Q./1996 e che, pertanto, per la designazione dei RLS occorre, in linea di massima, fare riferimento al citato contratto
Richiamati:
a) la corrispondenza intercorsa in materia in ordine alla designazione dei nuovi RLS, inviata in prossimità della scadenza del mandato dei RLS in carica
b) l'atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del C.C.N.Q. in G.U. n. 177 del 30 luglio 1996, trasmesso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della regione Emilia- Romagna con nota prot. n. PG/2013/186578 del 25.07.2013
c) il parere reso dal Collegio Sindacale dell'AOSP-BO in data 24.09.2013, ai sensi del quale le ore di permesso retribuito per i RLS previste dal C.C.N.Q, del 1996 non sono derogabili, considerando anche la pronuncia dell'Aran del 01.10.2012, mentre la definizione del numero dei RLS può essere demandata al confronto con le organizzazioni sindacali
d) i precedenti accordi aziendali sulle modalità di designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sulle modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite rispettivamente e separatamente sottoscritti in data 14 ottobre 2009 ed in data 27 ottobre 2009 con gli organismi sindacali dell'area di contrattazione collettiva del personale delle categorie/livelli del Comparto Sanità e delle aree di contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria
Rilevata la necessità di procedere alla definizione di un nuovo accordo nel merito onde pervenire all'individuazione dei RLS, tenendo conto:
a) del mutato quadro legislativo sia in materia di relazioni sindacali sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che - all'art. 2, comma 1 - ha di molto ampliato il campo d'intervento intendendo per lavoratore "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione"
b) della sussistenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di tre aree di contrattazione collettiva
c) del fatto che le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo regionale devono essere rese coerenti con le peculiarità dell'AOSP-BO, dell'orientamento dalla stessa già assunto nel merito nell'esercizio della propria autonomia decisionale nonché delle valutazioni di legittimità condotte dal Collegio Sindacale nella seduta del 24 settembre 2013
Considerato, altresì, che:
• la cultura della sicurezza e della prevenzione costituisce un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi ed il miglioramento della qualità del lavoro
• l'esercizio delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assume una valenza strategica aziendale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 81/2008;
• testo analogo è stato sottoscritto dagli organismi sindacali aventi titolo dell'area di contrattazione collettiva del personale del comparto
dopo ampia ed approfondita discussione, le parti concordano sul testo che segue
Art. 1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Il d.lgs. n. 81/2008 ha previsto l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai fini del miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative previste all'art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.)
2. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 50, comma 7, d.lgs. n. 81/2008)
3. I RLS non hanno funzioni negoziali, che sono proprie della RSU e delle rappresentanze sindacali aziendali.
4. I RLS costituiscono, nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, tenendo conto:
a) della complessità organizzativa dell'Azienda
b) del campo d'intervento che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) ha come soggetti e categorie di riferimento:
• il personale dipendente
• il personale universitario integrato nell'attività assistenziale
• il personale con contratti di lavoro autonomo
• gli studenti dei corsi universitari
• i dottorandi
• gli specializzandi
• i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati
• chiunque frequenti, autorizzato, luoghi dell'Azienda che, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione
Art. 2 Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Con riferimento a quanto previsto nell'ambito del C.C.N.Q./1996, sottoscritto in vigenza del d.lgs. n. 626/1994, ed in assenza di un CCNL sottoscritto in applicazione del d.lgs. n 81/2008, si ritiene che in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale si possa momentaneamente intervenire relativamente al numero dei RLS in considerazione del fatto che non si può prescindere dall'estensione del campo d'intervento operata dal d.lgs. n. 81/2008 relativamente alla popolazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria.
2. Tenendo conto:
• della complessità organizzativa aziendale
• della presenza in Azienda di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti, ricompresi nell'ampia accezione della definizione di lavoratori dettata dall'art. 2 - comma 1 lettera a) - del d.lgs. n. 81/2008
• della complessità delle lavorazioni che si svolgono nell'Azienda
• della compresenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di tre aree di contrattazione collettiva
nelle more di una ridefinizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei RLS è fissato complessivamente in n. 8, così suddiviso:
• n.6 per l'area di contrattazione collettiva del personale delle categorie/livelli del comparto Sanità, di cui uno, di particolare e comprovata esperienza in materia di sicurezza a cui attribuire le funzioni di coordinamento di cui al successivo art. 7
• n. 1 per l'area di contrattazione collettiva del Dirigenza Medica e Veterinaria
• n. 1 per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa
3. Il numero dei RLS potrà essere aggiornato a fronte di diverse indicazioni che dovessero intervenire nel merito da parte della contrattazione collettiva nazionale.
Art. 3 Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. I due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati e nominati nel rispetto della procedura sotto descritta, da concludersi nel termine massimo di venti giorni dalla data di avvio delle procedure da parte dell'Azienda.
2. Entro dieci giorni i RLS sono congiuntamente designati dalle RSA di ciascuna area di contrattazione collettiva tra i componenti delle RSA stesse
3. Nel caso in cui pervengano designazioni separate, si applica il criterio della maggiore rappresentatività aziendale.
4. L'Azienda prende atto dei nominativi dei RLS tramite apposita deliberazione del Direttore Generale. I nominativi dei RLS sono comunicati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di nomina nell'esercizio della funzione, ai sensi della circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.
5. Onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio della funzione, per ogni RLS individuato dovrà essere indicato anche un sostituto, che subentrerà al titolare in caso di rinuncia o di cessazione dello stesso. In caso di dimissioni, il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.
6. Nel caso di dimissioni, al RLS che subentra spettano le ore di permesso di cui all'art. 5 per la quota relativa al periodo residuo dell'anno di riferimento.
Art. 4 Durata dell'incarico
1. In linea generale, i RLS durano in carica tre anni, salvo diverse determinazioni dei CC.CC.NN.LL.
2. Tenendo conto dell'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 16/2014, onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni, i RLS che verranno nominati in applicazione del presente protocollo d'intesa potranno continuare a svolgere legittimamente le funzioni di rappresentanza loro attribuite in regime di ultrattività, nelle more di nuova e specifica regolamentazione contrattuale.
Art. 5 Attribuzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e tempo di lavoro retribuito
1. Le attribuzioni dei RLS sono disciplinate dall'art. 50 del d.lgs. n 81/2008. Per un'esigenza di chiarezza anche ai fini della fruizione delle agibilità, le funzioni vengono riportate nella tabella che segue, precisando quali di esse sono espletabili nell'ambito dell'orario di lavoro e di servizio e quali sono espletabili tramite utilizzo del monte ore di cui al comma 2.
FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
COLONNA A FUNZIONI ESERCITABILI SU INIZIATIVA DI SOGGETTI ESTERNI NELL'AMBITO DELL'ORARIO DI LAVORO |
COLONNA BFUNZIONI ESERCITABILI AD INZIATJVA DI PARTE NEL RISPETTO DEL MONTE ORE DI CUI AL COMMA 2 |
È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva |
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni |
È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente |
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali |
È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 |
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza |
Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 |
Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori |
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito |
Fa proposte in merito alla attività di prevenzione |
Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 |
Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività |
|
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro |
2. Le funzioni di cui alla colonna A sono espletabili nell'ambito del proprio orario di lavoro e di servizio in quanto connesse alle attività degli organismi istituzionali
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla colonna B, i RLS aziendali utilizzano appositi permessi retribuiti pari ad un monte ore annuo complessivo di 240. Detto monte ore viene assegnato, nell'anno di individuazione e nomina dei RLS, in misura proporzionale ai mesi dell'anno rimanenti al momento della data di inizio di espletamento delle funzioni.
4. Ad inizio mandato e in relazione alla necessità di una maggiore presenza dei RLS ed al verificarsi di eventi straordinari indotti dalla realizzazione di nuovi edifici e/o da attivazione di nuove sedi e/o da eventi di particolare rilevanza, al fine di consentire l'adeguata agibilità necessaria per l'espletamento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08, i RLS condividono con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione una metodologia di lavoro con stima delle ore necessarie per l'esecuzione delle funzioni di cui alla colonna B che verranno assimilate all'erario di lavoro e la trasmettono alla Direzione Generale per la relativa validazione.
5. Nel caso di espletamento delle funzioni di cui alla colonna A vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento introdotte in Azienda.
6. Nel caso di fruizione dei permessi di cui alla colonna B, da evidenziarsi tramite l'utilizzo della causale 9, le ore utilizzate vengono conteggiate a copertura del debito orario giornaliero.
7. I RLS si ripartiscono tra loro il monte ore sulla base delle necessità rilevate e delle singole disponibilità.
8. Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle strutture organizzative presso le quali i RLS prestano servizio, tale ripartizione sarà, di norma, comunicata, a cura del coordinatore dei RLS di cui al successivo art. 7, alle stesse ed all'Amministrazione del Personale entro trenta giorni dall'insediamento dei RLS e dovrà essere riconfermata durante il loro mandato all'inizio di ogni anno.
9. Per le riunioni convocate dall'Azienda non viene utilizzato il monte ore di cui al comma precedente.
10. I RLS, nell'esercizio delle loro prerogative, sono tenuti ad inserire lo specifico giustificativo nell'applicativo WEB relativo alle timbrature ed a comunicare preventivamente le assenze alla struttura organizzativa di afferenza. In caso di attività non programmabili, la comunicazione avverrà il giorno successivo all'evento.
11. I Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso.
12. Nelle giornate in cui i RLS fruiscono di permessi di cui al presente articolo possono accedere al servizio mensa aziendale.
Art. 6 Modalità di espletamento delle funzioni e di fruizione dei permessi
Le modalità di espletamento delle funzioni di cui alla colonna A. della tabella dell'art. 5 sono le seguenti:
• Attività programmata o programmabile
Gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a fornire ai RLS, di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività; i RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario de quo ai Dirigenti Responsabili/Coordinatori delle strutture organizzative di appartenenza onde consentire a questi ultimi la predisposizione delle misure organizzative necessarie per garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzioni di continuità.
• Attività non programmata non programmabile
Gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a dare notizia delle attività da espletare da parte dei RLS con un preavviso minimo di norma pari a 5 giorni; anche in questo caso i *
Art. 7 Organizzazione dei RLS
*
3. Sia il Piano delle Attività che il nominativo del coordinatore sono tempestivamente comunicati, a cura del neo nominato coordinatore, alla Direzione Aziendale ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Art. 8 Formazione ed aggiornamento dei RLS
1. A carico dell'Azienda sussiste l'obbligo di assicurare la formazione ai sensi dell'art. 37 - commi 10,11,12 - del d.lgs. n. 81/2008.
2. Valutata l'importanza attribuita dalla legge alla formazione dei RLS, le parti concordano di fissare la seguente durata dei corsi:
a) corsi di ingresso 40 ore
b) corsi di aggiornamento periodico almeno 8 ore all'anno, nelle quali sono incluse anche la partecipazione ad attività di formazione di tipo seminariale o convegnistico incluse nel piano di formazione annuale.
3. Le parti prendono atto dell'impegno assunto dalla Regione nell'ambito dell'atto di indirizzo trasmesso con nota prot. n. PG/2013/186578 de 25.07.2013 relativamente al coordinamento dei corsi di formazione a fini di omogeneità ed all'affidamento della realizzazione dei corsi ad un'unica azienda.
4. La formazione dei RLS avviene nell'ambito dell'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a loro carico
Art. 9 Accesso ai luoghi di lavoro
1. I diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50 - comma 1 lettera c) e d) - del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.
2. In specifico, i RLS esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente e per iscritto al S.P.P: le visite che intendono effettuare presso le strutture dell'Azienda, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
3. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del S.P.P. o a loro delegati.
4. Attività programmata o programmabile
I RLS comunicano formalmente al Responsabile del S.P.P. e per conoscenza al Responsabile della struttura interessata, con almeno 5 giorni di anticipo, l'intenzione di accedere al luogo di lavoro
5. Attività non programmabili
In caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, i RLS, unitamente al Responsabile del S.P.P. o suo delegato, possono procedere a tempestivi sopralluoghi. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del S.P.P. il verbale di "constatazione irripetibile", che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo in questione.
6. Accessi non consentiti
Ai RLS aziendali - in virtù dell'art. 1, secondo capoverso, dell'Accordo sottoscritto in data 25 febbraio 2013 tra l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l'AOSP-BO per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori universitari ed ospedalieri nei luoghi di lavoro all'interno del Policlinico in attuazione dell'art. 10 del D.M. 363/1998 - non è consentito l'accesso agli spazi destinati ad attività non di pertinenza dell'Azienda in cui si svolge unicamente o con rilevante prevalenza attività universitaria (aule didattiche, biblioteche, sale
di lettura, laboratori, etc...), evidenziati in viola nelle planimetrie allegate all'accordo in questione.
Art. 10 Consultazione
1. I RLS sono consultati dal datore di lavoro al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.
2. I RLS, in particolare, sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi
- alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda oltre ad altre funzioni sulle quali s'incardina il sistema di prevenzione aziendale
4. La funzione di consultazione, prevista nella colonna A. del precedente art. 5 è considerata tempo lavoro
5. Modalità di consultazione
La consultazione dei RLS deve essere svolta in modo da garantire la sua effettività e tempestività
I RLS, in occasione della consultazione, hanno facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dai RLS
I RLS confermano l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa
Art. 11 Riunione periodica
1. I RLS partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 in cui il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti una serie di informazioni dettagliatamente elencate nel citato articolo.
2. La partecipazione alla riunione periodica, prevista nella colonna A. del precedente art. 5, è considerata tempo lavoro.
3. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo tra Università di Bologna ed AOSP-Bo (già richiamato all'art. 10), alla riunione periodica possono partecipare almeno due Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza dell'Ateneo.
4. Le parti sottolineano l'importanza della riunione periodica e raccomandano un'azione attiva quanto all'individuazione di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e di obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e della sicurezza su lavoro.
Art. 12 Informazione e documentazione aziendale
1. I RLS ricevono le informazioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
2. I RLS, su loro richiesta da presentarsi in forma scritta a fini probatori, ricevono copia del documento relativo alla valutazione di tutti i rischi e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare tempestivamente ai RLS copia dei documenti in questione, resi disponibili anche su supporto informatico, che devono essere consultabili esclusivamente in azienda.
3. Il datore di lavoro ha, altresì, l'obbligo di consentire ai RLS l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno.
Art. 13 Garanzie e tutele dei RLS
1. I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti i applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
Art. 14 Obblighi dei RLS
1. I RLS esercitano le attribuzioni di legge, con le seguenti modalità:
a) formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce
b) pianificano e coordinano le visite ai vari luoghi di lavoro nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 10
c) ogniqualvolta i RLS esercitano le loro prerogative sono tenuti alle comunicazioni di cui al precedente art. 6
d) rendono possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato
e) contribuiscono a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro
poiché l'opera di divulgazione è compito dell'Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
f) informano l'Azienda ed i lavoratori degli eventuali rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro
g) collaborano, nell'ambito delle proprie competenze, con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente in materia
h) garantiscono il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato
i) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato, nel rispetto della distinzione dal ruolo sindacale
j) ricorrono alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e L'igiene durante il lavoro
k) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
l) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle RSU.
m) si organizzano al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace
n) frequentano i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione.
Art. 15 Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, ('Azienda mette a disposizione dei RLS:
a) un apposito locale
b) un numero telefonico dedicato
c) l'uso del servizio di posta interna
d) l'uso della posta elettronica con un indirizzo dedicato
Art. 16 Norme di rinvio e di salvaguardia
1. Per tutto quello non disciplinato espressamente dal presente protocollo d'intesa, si rimanda alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia
2. L'azienda si impegna ad informare tutti i lavoratori del presente Protocollo d'Intesa entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo, attraverso i canali informativi aziendali (pagine INTRANET).
3. Il presente protocollo d'intesa sarà tempestivamente rivisto ad intervenuta sottoscrizione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in applicazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).
Riepilogo permessi RLS
MESE DI ........................................... |
ANNO ............ |
||
GIORNI |
FUNZIONI SUB B. |
|
MOTIVAZIONI |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
TOTALI |
|
|
|
Normativa e documenti di riferimento
1 Art. 2087 "Tutela delle condizioni di lavoro" - Codice Civile
2 Art. 9 "Tutela della salute e dell'integrità fisica" - Legge n. 300/1970
3 Art. 17 "Obblighi del datore di lavoro non delegabili" - d.lgs. n. 81/2008
4 Art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" - d.lgs. n. 81/2008
5 Art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" - d.lgs. n. 81/2008
6 Art. 47 "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" - d.lgs. n. 81/2008
7 Art. 48 "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" - d.lgs. n. 81/2008
8 Art. 49 "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo" - d.lgs. n. 81/2008
9 Art. 50 "Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" - d.lgs. n. 81/2008
10 CCNQ in merito agli aspetti applicativi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "Rappresentante per la Sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996
11 Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e in ambito lavorativo e sulla Pariteticità - Sottoscritto in data 20 settembre 2011
12 Circolare Aran prot. n. 14081 del 16 ottobre 2001
13 Nota Aran del 21 agosto 2013
14 Regione Emilia/Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del CCNQ/1996 del 28.07.2013
15 Parere espresso dal Collegio Sindacale dell'AOSP-BO nella seduta del 24 settembre 2013
16 Accordo tra l'università di Bologna e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per il miglioramento della prevenzione, della sicurezza e della salute dei lavoratori universitari ed ospedalieri nei luoghi di lavoro all'interno del Policlinico S.Orsola-Malpighi, in attuazione dell'art. 10 del D.M. 363/1998 - Sottoscritto in data 25 febbraio 2013
___
*Parte mancante