00144 Roma, data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI


CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Non di serie: n. 28/22

 

Argomento: Esecuzione prova di carico delle imbarcazioni di salvataggio e black-out reale.
 

Riferimenti:
a) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n. 124/2016 del 06/04/2016
b) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione Serie: Generale n.153/2019 del 22/11/2019;
c) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di serie n.12/2020 del 06/04/2020;
d) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Organismi affidati n.19/2018 del 16/07/2018.


1. Scopo
1. Assicurare l’armonizzazione delle verifiche preordinate all’emissione/convalida/rinnovo dei certificati statutari; e
2. Definire il processo legato al rilascio della proroga della certificazione statutaria ai sensi della regola SOLAS I/14 lettere e), f) nel caso di mancata effettuazione delle prove in argomento.

2. Premessa
Con le Circolari in riferimento b), c) e d) sono state impartite, nel tempo, disposizioni riguardanti la prova di ammaino con carico delle imbarcazioni di salvataggio ed il black-out test in modalità reale al fine di uniformare le attività del surveyor durante l’esecuzione delle pertinenti visite statutarie.

3. Analisi
Nella fase applicativa delle disposizioni in parola, è stato verificato - grazie anche della alla scrupolosa verifica dei contenuti della dichiarazione ai fini da parte dell’Autorità situazione marittima competente - come in alcune circostanze la mancata esecuzione delle prove in argomento, determinasse l’emissione, da parte dell’organismo nave, di una scheda deficienza, ai sensi della Circolare in riferimento a), rimandando di fatto la data di esecuzione di tali prove ad un momento successivo alla data di completamento delle predette visite (c.d. “fuori finestra”).
A tal riguardo, ancorché siano state illustrate le motivazioni di tale scelta, si ritiene che tale prassi non possa essere condivisa per le seguenti motivazioni:
• la definizione di deficienza indica una carenza rispetto ad un requisito applicabile e, pertanto, la mancata effettuazione di una prova obbligatoria non è ascrivibile a tale fattispecie; ne deriva, che la circolare in riferimento a) non trova applicazione allo scenario in esame;
• La finestra per il rinnovo della certificazione statutaria costituisce rigido intervallo per programmare, adeguatamente, i richiesti controlli.
A fronte di quanto descritto, può accadere, in circostanze del tutto eccezionali, che un’unità si trovi ad operare fra porti nei quali l’esecuzione di tali prove risulti impraticabile per motivazioni diverse e non dipendenti dalla nave stessa (es. condimeteo avverse per lo sbraccio/ammaino e prova dei mezzi collettivi di salvataggio, etc.) nel qual caso diventa percorribile l’ipotesi di richiedere una proroga di validità della certificazione.

4. Disposizioni
Ciò posto, si ritiene comunque opportuno fornire di seguito delle istruzioni di dettaglio per consentire l’eventuale proroga della certificazione di sicurezza ai sensi della Regola SOLAS I/14 lettere e) ed f):
1. l’istanza intesa ad ottenere la proroga del certificato deve essere presentata all’Autorità marittima competente, al verificarsi delle circostanze eccezionali e comunque prima della scadenza del certificato stesso;
2. l’eventuale documentazione a corredo dell’istanza, la cui accettabilità resta a discrezione della Capitaneria di porto competente, deve contenere l’evidenza oggettiva dell’impossibilità ad organizzare ed eseguire le prove previste durante l’intera finestra di visita;
3. la proroga concessa deve avere validità limitata a consentire alla nave di raggiungere un porto in cui esitare le predette verifiche e, comunque, non oltre i limiti temporali previsti dalla citata norma pattizia ed a valle degli accertamenti previsti dal punto 5.9.2 della Risoluzione A.1156(32);
4. il certificato di sicurezza, una volta rinnovato manterrà la data di scadenza anniversaria senza considerare il periodo di estensione;
5. evidenze dei punti 1, 2 e 3 dovranno essere inserite sul Sottosistema SICNAV per consentirne la pronta consultazione.

5. Conclusioni
Codesti Comandi sono invitati pertanto a:
• scrutinare attentamente la Dichiarazioni ai fini di un certificato statutario, rispetto all’applicazione della presente Circolare;
• estendere la validità dei certificati di sicurezza esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del richiamato paragrafo 4;
Problematiche particolari nell’applicazione della presente circolare, così come di quelle richiamate in riferimento, potranno essere sottoposte all’attenzione di questo Comando Generale che valuterà, caso per caso, le segnalazioni pervenute e la necessità di informare la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) competente in tema di delega di autorità e monitoraggio degli Organismi riconosciuti.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione” e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO