Tipologia: Accordo contrattazione II livello
Data firma: 17 dicembre 2015
Validità: 01.08.2015 - 31.12.2017
Parti: Autorità Portuale di Veneziae RSA/Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sinpa , Ugl Mare
Settori: Trasporti, Porti, Autorità Portuale di Venezia
Fonte: trasparenza.port.venice.it
Sommario:
Premessa |
Art. 22. Fattori che determinano il Premio di Produzione e sua quantificazione |
Verbale d'accordo
Tra Autorità Portuale di Venezia […] e la delegazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale, rappresentata da […] Fit-Cisl, […] Uiltrasporti, […] Sinpa e […] Ugl Mare
Premesso che
> l'art. 52 del CCNL dei lavoratori dei porti prevede una contrattazione aziendale riguardante materie e istituti diversi da quelli già disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale;
> il contratto di secondo livello siglato il 12 aprile 2012 è scaduto in data 31 dicembre 2012;
> preso atto del voto espresso dai dipendenti riuniti in assemblea sindacale;
> l'Autorità Portuale ha ravvisato la necessità di dotarsi di uno strumento di gestione delle attività dei dipendenti e dell'ente strettamente correlato all'esigenze di buon andamento in termini economici-finanziari nonché al contesto economico-sociale (es. traffici portuali) in cui l'ente portuale si trova a lavorare, che necessita di flessibilità, alte competenze, capacità di innovazione e senso di appartenenza all'istituzione e al porto,
tutto ciò premesso, le parti concordano:
1. di sottoscrivere l'allegato contratto collettivo di II livello 1/8/2015 - 31/12/2017, che troverà validità ed efficacia nei suoi effetti solo a seguito di recepimento da parte del Comitato Portuale.
Accordo sulle componenti normative ed economiche legate al merito, al miglioramento della qualità, all'incremento della produttività, al benessere aziendale e definizione delle componenti economiche pregresse.
Capo 1 - Disposizioni generali e normative
Art. 1. Oggetto e durata dell'accordo di II livello
Il presente contratto collettivo di secondo livello ha efficacia dall'1.8.2015 al 31.12.2017, sia per la parte normativa che economica, facendo salva apposita disciplina di "conguaglio" per il periodo pregresso 2009-2014 e la disciplina "ponte” per il biennio successivo 2016-2017, nelle more del rinnovo contrattuale e qualora non emergano elementi di incompatibilità fra contratti di 1° e 2° livello.
Il presente Contratto si applica al personale dipendente dell'Autorità Portuale di Venezia, appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa, non dirigente, sia a tempo indeterminato che determinato, a tempo pieno o parziale secondo quanto indicato nei successivi articolati.
Annualmente le parti possono reciprocamente convocarsi per un monitoraggio sull'andamento generale dei singoli istituti e concordare eventuali modifiche inerenti alla loro applicazione.
Il presente contratto, alla sua data di scadenza (31.12.2017), si rinnova tacitamente di anno in anno, finché una delle parti non ne dia formale disdetta.
Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali nazionali o di legge o situazioni economico finanziarie dell'Ente che richiedano una revisione del presente accordo.
Art. 2. La distribuzione e l'articolazione dell'orario di lavoro
La distribuzione e l'articolazione dell'orario di lavoro sono determinate dall'Ente, previa comunicazione alle RSU/RSA, e terrà conto dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività (art. 5 del CCNL dei lavoratori dei porti).
Art. 3. Disciplina della reperibilità
Per quanto riguarda l'istituto della Reperibilità si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento per il servizio di reperibilità per le Emergenze la Vigilanza e il controllo del Territorio Portuale.
da eseguire.
Art. 5. Formazione del personale
L'Autorità Portuale metterà a punto programmi ed azioni annuali di intervento formativo mirati alla valorizzazione della persona come fattore chiave del successo competitivo del sistema portuale veneziano e del suo territorio, per dare attuazione ai piani di sviluppo definiti dall'Ente e per dotare l'organizzazione delle competenze professionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo di visione strategica del porto di Venezia.
Le parti convengono che l'attività di formazione o aggiornamento avvenga considerando i seguenti principi:
- Le linee guida in tema di formazione e addestramento professionale sono regolate dall'art. 12 - Formazione Professionale del CCNL dei lavoratori dei porti;
- L'Ente comunicherà annualmente alle RSA/RSU l'ammontare delle risorse destinate alla formazione del personale e trasmetterà il Piano formativo triennale e i suoi aggiornamenti annuali in relazione all'approvazione del Bilancio;
- La Formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente sono realizzati coerentemente con i documenti di programmazione dell'Amministrazione;
- L'Autorità Portuale continuerà a proporre ai propri dipendenti, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti d'ufficio assegnati, interventi di aggiornamento e formazione da attuare sistematicamente e in maniera coerente nei confronti di tutto il personale, avendo cura di assicurare l'equilibrata turnazione nell'aggiornamento dei dipendenti, nei limiti delle risorse disponibili e delle specifiche professionalità o profili;
- Gli interventi di formazione ed informazione del personale in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro, saranno svolti con frequenza periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di informazione;
- Ad ogni intervento formativo è data facoltà dell'Ente di accertare il livello di apprendimento mediante appositi test o verifiche individuali o di gruppo.
Art. 7. Indennità per le ore di flessibilità
Le parti concordano che a partire dal 01/01/2016 al personale che venisse chiamato a svolgere attività di servizio senza programmazione o preavviso al di fuori dalle normali giornate lavorative e prive di obblighi di reperibilità, venga riconosciuto una indennità per prestazioni in regime di flessibilità d'urgenza, pari a € 35,00, oltre al normale riconoscimento dell'orario straordinario svolto.
Capo 2 - Conciliazione vita sociale e lavorativa, pari opportunità
Art. 11. Servizio sostitutivo di mensa
L'Ente, nell'adottare un orario di lavoro che prevede l'impiego del personale con orario "spezzato" (mattina e pomeriggio), corrisponderà, in sostituzione del servizio mensa, un buono pasto del valore nominale di € 7,00 a tutto il personale dipendente con prestazione giornaliera minima di lavoro di sei ore con interruzione per pausa pranzo di almeno mezz'ora, secondo quanto stabilito dalla vigente disposizione di servizio in materia di orari di lavoro.
I buoni pasto non spettano ai dipendenti che, debitamente autorizzati dal Segretario Generale, partecipano a colazioni di lavoro organizzate dall'Autorità Portuale o alla quale questa partecipa con una propria rappresentanza. In tal caso il tempo impegnato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
Le parti si danno reciproco atto che il limite nominale del Buono pasto è dettato da apposite disposizioni di legge e che il suo valore va commisurato, nel tempo, alle finalità per cui viene riconosciuto, al contesto economico sociale e all'equilibrio complessivo della contrattazione collettiva aziendale.
Art. 13. Telelavoro
Al fine di meglio favorire la conciliazione del tempo casa/lavoro, nonché per razionalizzare l'organizzazione del lavoro e la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le parti concordano nell'attivarsi per la sperimentazione del telelavoro.
L'Ente, in particolare, favorisce un periodo di telelavoro di almeno 6 mesi per il personale aventi figli di età inferiore ai 10 anni e per situazione di grave disagio, qualora detto istituto sospensivo della prestazione sia utilizzato dagli aventi diritto in unica soluzione, senza interruzioni temporali.
Viene rimessa all'Ente la definizione di appositi progetti affinché la prestazione lavorativa avvenga presso il domicilio del lavoratore, secondo tempi e metodi da concordare tra le parti, nel rispetto dei principi di seguito indicati:
1. La modalità di telelavoro deve essere realizzata senza creare scompensi organizzativi che arrechino nocumento all'andamento delle attività prodotte dall'Ente.
2. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio e che sia garantita la presente fisica nell'Ente per almeno una giornata, da suddividersi eventualmente in due mezze giornate.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, nelle giornate con prestazione lavorativa inferiore alle sei ore, la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
4. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'Ente.
5. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata con le soluzioni tecnologiche definite dall'Ente e con spese a carico del medesimo, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Potrà essere installata una linea telefonica ad hoc nel caso in cui il dipendente non sia dotato di telefono aziendale, o collegamento internet, presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'Ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto potrà prevedere dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici o di connessione alla rete internet.
6. L'Ente, oltre a provvedere alla copertura assicurativa INAIL, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
a. danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b. danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
7. Le condizioni e l'idoneità dell'ambiente di lavoro devono essere conformi al D.Lgs n. 81/2008, e s. m. e i.
8. In ogni caso il dipendente è tenuto a partecipare alle eventuali conferenze o riunioni di servizio su espresso invito del Dirigente.
Art. 14. Pari opportunità e tutela della maternità e della paternità
La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti alle pari opportunità e di un sostenibile equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul territorio.
Con riferimento ai permessi, aspettative e congedi parentali, le parti fanno espresso rinvio alla specifica disciplina di settore ed in relazione a quanto previsto dalla L. 228/2012, stabiliscono che è data facoltà al personale dipendente di usufruire del congedo parentale ad ore con le seguenti modalità:
• multipli di ora per un massimo di 4 ore al giorno nelle giornate con prestazione lavorativa di 8 ore;
• multipli di ora per un massimo di 2 ore al giorno nelle giornate con prestazione lavorativa pari o superiore a 6 ore ma inferiore a 8 ore;
• un'ora al giorno nelle giornate con prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore.
La quota oraria di riferimento come base di calcolo per l'indennità di cui all'art. 34 del D.Lgs 151/2001 è quella calcolata secondo quanto previsto dall'art. 18 rubricato "Divisori orario e giornaliero" del CCNL dei lavoratori dei porti, attualmente pari a 167.
Ai fini del calcolo dell'ammontare delle giornate di congedo parentale fruite, viene computata una giornata di congedo parentale:
• per il personale a tempo pieno, ogni 7,6 ore (7 ore e 36 minuti) di congedo parentale;
• per il personale a tempo parziale, al raggiungimento dell'orario medio contrattualmente pattuito giornalmente.
La prestazione lavorativa minima giornaliera, combinando anche altre tipologie di assenza retribuite e non, è pari a:
• 4 ore nelle giornate con prestazione lavorativa di almeno 6 ore;
• 3 ore nelle giornate con prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore.
Non è possibile usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
I termini di preavviso sono quelli previsti dalla legge.
Art. 15. Lavoro part-time
Le parti riconoscono la validità del ricorso al lavoro part-time come strumento per conciliare le responsabilità lavorative con quelle della vita sociale, consapevoli degli oggettivi limiti derivanti dalla sua sostenibilità organizzativa.
Stante i limiti numerici previsti dal CCNL, le parti si danno atto della necessità di regolare il riconoscimento di tale modalità lavorativa al fine di poter soddisfare compiutamente, nei limiti della sostenibilità organizzativa, le richieste del personale anche in relazione ad un'equa ripartizione fra i richiedenti nel tempo.
La disciplina interna è rimessa ad apposito regolamento.
Venezia, 17 Dicembre 2015