Tipologia: CCPL
Data firma: 10 maggio 2022
Validità: 01.01.2020 - 30.06.2024
Parti: Federazione Trentina della Cooperazione di Trento e Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cantina Sociale di Trento
Fonte: confederdia.it

Sommario:

 

Titolo I: Parte Generale
Art. 1. Oggetto del contratto
Art. 2. Riunioni periodiche
Art. 2 bis Tutela dell’occupazione
Art. 3. Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4. Assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Art. 5. Apprendistato
Art. 6. Periodo di prova
Art. 7. Livelli di inquadramento e qualifiche
Art. 8. Variazione di mansioni
Art. 9. Orario di lavoro
Art. 10. Banca ore
Art. 11. Lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale
Art. 12. Part time
Art. 13. Riposo settimanale, permessi ROL e festività
Art. 14. Ferie e congedo matrimoniale
Art. 15. Permessi e aspettative
Art. 16. Cassa mutua provinciale
Art. 17. Previdenza complementare
Art. 18. Malattia e infortunio
Art. 19. Tutela della maternità/paternità e congedo parentale
Art. 20. Aggiornamento professionale - Formazione continua
Art. 21. Permessi per la partecipazione a corsi di studio
Art. 22. Assegni per il nucleo familiare
Art. 23. Quote giornaliere ed orarie
Art. 24. Indennità di funzione
Art. 25. Viaggi di servizio e rimborso spese/Trasferte/Mezzi di trasporto
Art. 26. Pasto nel periodo del conferimento
Art. 26. bis Premi variabili di risultato
Art. 27. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 28. Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 29. Provvedimenti disciplinari e disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 30. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Art. 31. Dimissioni
Art. 32. Risoluzione delle controversie individuali e collettive. Transazione in sede di conciliazione sindacale (articolo 410 cpc) e deferimento al collegio di conciliazione ed arbitrato

 

Art. 33. Modalità relative alla cessazione del rapporto
Art. 34. Certificato di servizio per l’impiegato
Titolo II: Parte Speciale Operai
Art. 35. Assunzione a termine, attività stagionali, diritto di precedenza
Art. 36. Disciplina del trattamento di fine rapporto
Art. 37. Retribuzione
Art. 38. Accessori forfetizzati
Art. 39. Scatti di anzianità
Art. 40. Lavoro saltuario
Art. 41. Indumenti di lavoro
Art. 42. Mensilità supplementari
Titolo III: Parte Speciale Impiegati e Quadri
1° Sezione: Impiegati

Art. 43. Assunzione a tempo determinato e attività stagionali
Art. 44. Trattamento di fine rapporto (ex indennità di anzianità)
2° Sezione: Quadri
Art. 45. Requisiti di appartenenza
Art. 46. Orario di lavoro dei quadri
Art. 47. Indennità di funzione
Art. 48. Variazioni di mansioni e qualifica
Art. 49. Responsabilità civile e assistenza legale
Art. 50. Direttore - Dirigente
3° Sezione: Parte Comune Impiegati e Quadri
Art. 51. Retribuzione
Art. 52. Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 53. Mensilità supplementari
Art. 54. Enti assistenziali
Titolo IV: Disposizioni Finali
Art. 55. Diritti sindacali
Art. 55. bis Contributi associativi sindacali
Art. 56. Delegato d’azienda
Art. 57. Tutela del delegato sindacale
Art. 58. Permessi sindacali
Art. 59. Condizioni a miglior favore
Art. 60. Contrattazione di secondo livello
Art. 61. Decorrenza e durata


Rinnovo contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della provincia di Trento

Il giorno 10 maggio 2022 in Trento nella sede della Cantina Sociale di Trento, tra Federazione Trentina della Cooperazione di Trento e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori delle Cantine Sociali del Trentino: Confederdia, Fai Cisl, Fisascat Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, ravvisata l’opportunità di unificare, coordinare ed aggiornare in un testo di un unico Contratto le discipline economico normative previste dai due contratti di lavoro provinciali (CCPL), rispettivamente degli operai e dei quadri ed impiegati della Cantina Sociale della Provincia di Trento, si è proceduto alla stipula ed approvazione del seguente testo unificato del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle cantine sociali della provincia autonoma di Trento che sostituisce integralmente i vigenti testi dei contratti collettivi delle categorie citate.

Titolo I: Parte Generale
Art. 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto regola i rapporti fra il personale dipendente e le Cantine Sociali della Provincia di Trento ed i loro Enti collegati, aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione, nonché le società da esse controllate, secondo la definizione di cui all’art. 2359 del cod. civ., salvi in quest’ultimo caso accordi per l’applicazione di diversi contratti collettivi. Sono esclusi il Gruppo MezzaCorona, la Cantina Vivallis per la categoria degli operai e il Consorzio Cavit. Nelle imprese In cui ad oggi vengano applicati, per contingenze storiche (ad esempio scorpori d’azienda o fusioni), diversi contratti collettivi, le parti si adopereranno per addivenire ad accordi di armonizzazione e di applicazione del presente contratto.

Art. 2. Riunioni periodiche
Le parti concordano di costituire un Osservatorio provinciale di settore che si riunirà almeno una volta all’anno od ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità a richiesta di una delle parti firmatarie. In tali incontri verranno fornite alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL un’adeguata conoscenza sullo stato del settore e delle problematiche relative ai fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sul lavoro e sui livelli occupazionali e professionali. Le Parti intendono promuovere l’adesione del settore al sistema della bilateralità cooperativa. Qualora nel settore si dovessero verificare ristrutturazioni e/o riorganizzazioni che dovessero portare ad eccedenze di personale, le parti concordano fin d’ora che la Federazione attiverà gli strumenti di placement intercooperativo finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cantine, concordano di fornire informazioni nel corso di un apposito incontro a livello aziendale da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti. Le informazioni riguarderanno le prospettive della cantina o delle società da essa costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali. Le Parti concordano altresì di effettuare, a livello aziendale, una verifica sugli inquadramenti dei lavoratori. Inoltre, a livello provinciale, le Parti concordano di analizzare congiuntamente in apposito incontro, da tenersi successivamente alla chiusura dell’esercizio sociale e di norma entro il 30 giugno, i dati sull’andamento generale del settore, organizzazione del lavoro, struttura e qualità dell’occupazione, sulle eventuali prospettive di ristrutturazione/riorganizzazione, nonché sui loro eventuali riflessi sulla organizzazione del lavoro e sul livelli occupazionali e professionali nel settore e nelle singole aziende.

Art. 3. Disciplina del rapporto di lavoro
Il lavoratore è tenuto ad adempiere alle mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta nel campo tecnico, produttivo, economico o amministrativo al quale sia stato assegnato. Eventuali regolamenti della cantina non dovranno essere in contrasto con quanto definito dal presente contratto collettivo. Il lavoratore è responsabile nei confronti del datore di lavoro dei punti seguenti:
del buon andamento della Cantina in relazione all’attività prestata secondo le attribuzioni previste nella lettera di assunzione, nei limiti ed in conformità alle direttive generali del datore di lavoro e, in generale, di ogni atto relativo al proprio servizio;
dell’osservanza di leggi, di regolamenti, di ordinanze di autorità competenti, dei contratti ed accordi di lavoro, sindacali ed economici;
Qualora il lavoratore si trovi nell’impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza di leggi, ordinanze, ecc. o comunque nell’impossibilità di eseguire le mansioni affidategli deve informare di ciò e nel minor tempo possibile il datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto degli obblighi assunti verso il lavoratore mantenendo con esso rapporti corretti e di collaborazione.

Art. 4. Assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato
L’assunzione del personale può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e, salvo quanto diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato. L’assunzione, per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è prevista in forma scritta mediante lettera contratto, nella quale saranno riportate le condizioni che lo regolano, la data di decorrenza del rapporto, la categoria e qualifica, la durata del periodo di prova, la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi e altri eventuali accordi.

Art. 5. Apprendistato
Per la regolamentazione dell’apprendistato nelle imprese destinatarie del presente contratto, le Parti concordano di fare riferimento alla disciplina dell’apprendistato per tempo vigente contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ai fini di un’applicazione analogica della stessa disciplina. Nell’eventualità in cui insorgano dubbi interpretativi, le Parti si impegnano ad incontrarsi per condividere le opportune soluzioni.

Art. 9. Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario individuale è di quaranta ore settimanali, normalmente distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Con particolare riferimento ai punti vendita, l’articolazione normale degli orari di lavoro, conformemente alla regolamentazione generale delle attività di vendita al dettaglio, è su 6 giorni alla settimana, che possono essere comprensivi del sabato e/o della domenica in relazione alle esigenze di mercato.
Le parti convengono che le ore effettuate oltre le 40 settimanali, verranno retribuite come lavoro straordinario, salvo quanto disposto dalle previsioni del successivo art. 10 (Banca ore).
L’azienda potrà adottare, per far fronte ad esigenze di carattere produttivo, tecnico­ organizzativo o di mercato, le diverse modulazioni dell’orario di lavoro sotto riportate previo confronto, finalizzato ad accordo, con le RSA costituite o, in loro assenza, con le OO.SS. firmatarie del presente accordo. A tali fini, la procedura verrà avviata con una comunicazione alle RSA e alle OO.SS. firmatarie, le quali, entro 5 giorni dalla stessa, potranno richiedere un incontro alla cantina finalizzato alla discussione della modulazione di orario proposta dall’azienda. Il confronto, dovrà concludersi orientativamente entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nel confronto di cui sopra, le RSA costituite potranno essere assistite dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
In particolare, si contempla la possibilità di modulare l’orario di lavoro secondo le seguenti tipologie e criteri orientativi, fatta salva l’intesa tra le parti per l’adozione di ulteriori e diverse soluzioni:
Regime di flessibilità programmata
Nelle ipotesi di utilizzazione della flessibilità d’orario (periodi programmati di maggiore intensità dell’attività lavorativa e correlati periodi di recupero o riduzione della stessa attività), l’azienda, nell’ambito della procedura di cui sopra, può stabilire il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno, sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane nell’arco di ciascun anno solare. Ne deriva un monte ore annuo complessivo di superamento del normale orario contrattuale settimanale per flessibilità pari a 96 ore (48 ore per dodici settimane). Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità, verrà riconosciuto, per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 13 nella misura di 12 minuti per ciascun’ora di lavoro oltre le 40 ore settimanali (corrispondenti ad una maggiorazione del 20% trasformata in tempo). Fatti salvi diversi accordi fra le Parti, i minuti di permesso retribuito così maturati saranno accantonati nella banca delle ore ai fini del loro recupero concordato con l’azienda. A fronte della prestazione di ore aggiuntive rispetto al normale orario settimanale, oltre al riconoscimento dei permessi retribuiti di cui sopra, per i lavoratori che effettueranno un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali nel corso dell’anno, l’azienda programmerà, sempre nel corso del medesimo anno, una pari entità di ore di riduzione di orario di lavoro. Sia nei periodi di superamento del normale orario settimanale di lavoro, sia nei periodi di correlata riduzione, il lavoratore percepirà sempre la retribuzione riferita alla durata normale della prestazione lavorativa (40 ore settimanali). In caso di impossibilità di rispettare la programmazione annua dei recuperi, le ore di maggiore lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, tenuto conto della trasformazione in permessi della maggiorazione del 20% (12 minuti per ogni ora di supero dell’orario settimanale) che andrà quindi dedotta dal 30% di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.
Nell’ambito della procedura di cui sopra, si potrà attuare la flessibilità in negativo (36 ore la settimana) prima di quella in positivo (44 ore la settimana).
Turni
Nell’ambito della procedura di cui sopra, l’azienda può istituire due o più turni avvicendati giornalieri, fermo restando che il lavoratore può effettuare un solo turno giornaliero, secondo il seguente schema esemplificativo:
introduzione di turni di 6 ore per 6 giorni (da lunedì a sabato), secondo le fasce orarie individuate a livello aziendale; sempre a livello aziendale verranno individuati i reparti interessati dai turni avvicendati;
la riduzione di 4 ore settimanali a parità di retribuzione viene compensata con l’assorbimento di 80 ore annue delle 88 ore di ROL.
le ore di lavoro ordinario saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 35 titolo II parte operai maggiorata del 4%.
al personale interessato sarà garantito il pasto secondo la disposizione di cui all’art. 25 parte generale, sabato compreso;
il personale coinvolto nei turni potrà subire spostamenti della propria turnistica con un preavviso minimo di una settimana;
l’accordo di cui sopra definirà le modalità per l’eventuale ritorno all’orario normale di 8 ore giornaliere per 5 giorni la settimana.
Per particolari periodi ed esigenze organizzative/produttive, potranno essere adottate le seguenti ulteriori modulazioni dell’orario di lavoro, previa individuazione del personale interessato e delle specifiche esigenze di cui sopra.
Orario continuato
La prestazione giornaliera, ferme restando le 40 ore settimanali, può avvenire in forma di orario continuato, con la previsione di una breve pausa retribuita per la refezione, la cui durata sarà individuata in sede aziendale.
Articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni a settimana comprensivi del sabato
La distribuzione dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può avvenire su 5 giorni a settimana, articolando la prestazione lavorativa in modo da comprendere anche il sabato.
Articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni a settimana.
Le 40 ore settimanali potranno essere distribuite su sei giorni alla settimana, normalmente dal lunedì al sabato. Limitatamente al periodo delle operazioni stagionali di vendemmia l’orario di lavoro potrà estendersi fino al massimo consentito dall’attuale normativa. In ragione della forte intensificazione stagionale del lavoro nelle Cantine sociali in coincidenza delle attività di conferimento e incantinamento, le Parti fissano il periodo di riferimento previsto dall’art. 4 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in 9 mesi.
Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi per discutere eventuali situazioni di criticità che dovessero emergere nell’applicazione del comma precedente. Con riferimento agli impiegati amministrativi e ai quadri, potranno essere concesse forme di elasticità dell’orario di lavoro su base giornaliera nonché concordate modalità di lavoro agile, contemperando le esigenze di conciliazione vita-lavoro con le esigenze aziendali.

Art. 10. Banca ore
Fatti salvi accordi diversi in sede aziendale, le Parti concordano di normare l’istituto della banca delle ore, applicabile ai tempi indeterminati sia part-time che full- time, secondo quanto declinato ai paragrafi successivi, nonché ai tempi determinati con eventuale opzione nel momento dell’assunzione. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i lavoratori inquadrati come Quadri e Impiegati di 1° livello, la cui prestazione lavorativa è caratterizzata da un orario di lavoro flessibile. Fermi restando i limiti e le disposizioni in materia di orario di lavoro stabiliti dalla legge e dal presente contratto, nel caso in cui l’Azienda decida per la richiesta di prestazioni straordinarie o supplementari è prevista la possibilità da parte dei lavoratori di optare entro il 31 dicembre con validità per tutto l’anno successivo, in alternativa al pagamento delle ore di lavoro straordinario, per corrispondenti ore di recupero in altre settimane nell’arco dell’anno solare, usufruibili su accordo tra lavoratore e azienda. Il saldo relativo a dette ore è indicato in calce al libro unico del lavoro ed in busta paga sono indicate, separatamente, le ore maturate, godute e residue. I recuperi delle ore accantonate possono essere goduti come riposi individuali concordati tra lavoratore/lavoratrice e Azienda e retribuiti con la retribuzione ordinaria, fermo restando il riconoscimento della maggiorazione spettante nel mese di effettuazione della prestazione straordinaria. Qualora le ore così accumulate in banca delle ore non dovessero essere recuperate entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di maturazione, le stesse verranno liquidate col primo cedolino paga utile. Su accordo tra lavoratore e Azienda, risultante da atto scritto, possono essere definiti tempi più estesi di recupero della banca ore.

Art. 11. Lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro;
lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’articolo 13;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
Lavoro straordinario:
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze della Cantina e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro o dal suo rappresentante.
[…]

Art. 12. Part time
Le Parti concordano la seguente regolamentazione della prestazione part time. La cooperativa può concordare con il lavoratore, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, l’assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Per il personale non addetto agli uffici, in ciascuna azienda sarà concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative la trasformazione della prestazione lavorativa da tempo pieno a tempo parziale per comprovate necessità familiari, di salute o assistenziali nel limite del 10% del personale in organico a tempo indeterminato, con arrotondamento commerciale all’unità superiore, e comunque ad almeno 1 lavoratore. La trasformazione sarà concessa per periodi di tempo determinati di massima non superiori ai sei mesi, eventualmente prorogabili d’intesa tra le parti, permanendo le esigenze inizialmente sussistenti.
Per il personale addetto agli uffici, per quanto concerne le richieste di trasformazione – da parte del personale in forza a tempo indeterminato- del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la Cantina sociale è tenuta ad accordare tale trasformazione per un periodo predeterminato (a termine) ad un impiegato in presenza di almeno cinque lavoratori -compreso il richiedente- appartenenti alla medesima categoria contrattuale (sono quindi esclusi dal computo i dirigenti e gli operai). Nelle realtà aziendali dove il medesimo organico di riferimento (personale appartenente alla categoria impiegati) è superiore a 5, può essere accordata un’ulteriore trasformazione a part time, compatibilmente con le esigenze aziendali. Fermo restando il criterio generale di precedenza cronologica della richiesta, nel caso di concomitanza di più richieste, sarà data la precedenza a quelle supportate dai seguenti criteri orientativi di priorità: necessità di assistenza a figli fino a 11 anni e documentata grave infermità del lavoratore stesso, del coniuge e dei figli secondo le modalità individuate con riferimento alla legge n. 53/2000 (cosiddetta legge sui “congedi parentali”). In assenza di richieste motivate secondo le predette priorità orientative, la Cooperativa potrà concedere trasformazioni part time a tempo determinato diversamente motivate. […]

Art. 13. Riposo settimanale, permessi ROL e festività
a) Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, che, salve cause di forza maggiore o adozione di orari di lavoro a rotazione sulla domenica nelle ipotesi di cui all’art. 11 punto 2, dovrà coincidere con la domenica. Per quanto riguarda i lavoratori addetti alle attività produttive, si prevede la possibilità di ricorrere ad una diversa modalità di godimento del riposo settimanale nel periodo della vendemmia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, al fine di favorire la collocazione del giorno di riposo compatibilmente con le esigenze di intensificazione dell’attività connesse alle fasi della vendemmia e delle attività preparatorie ed immediatamente successive, come in generale avviene nei mesi compresi tra luglio e settembre di ciascun anno. In tali ipotesi, a decorrere dall’inizio della stagione 2021-2022, il riposo settimanale potrà essere goduto come media di un giorno di riposo ogni sette in riferimento ad un periodo mobile pari a 21 giorni, salve previsioni diverse di eventuali accordi aziendali. Per quanto riguarda i lavoratori addetti agli uffici, se per esigenze della Cantina, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore in altro giorno della settimana; in questo caso al lavoratore spetta la maggiorazione prevista dall’articolo 11 punto 2 per il lavoro domenicale.
Dichiarazione a verbale
Le Cantine si Impegnano a porre in essere le condizioni organizzative per minori carichi individuali di lavoro anche nel periodo vendemmiale, con l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine sarà sperimentato un impiego adeguato dei lavoratori stagionali in supporto all’organico a tempo indeterminato, nonché altre soluzioni organizzative anche di sistema quali, a titolo esemplificativo, contratti di rete e distacchi. Entro il 30 novembre di ogni anno, le Cantine si impegnano a calendarizzare un incontro finalizzato alla verifica dell’attuazione di quanto sopra.
[…]

Art. 15. Permessi e aspettative
[…]
Si fa rinvio alla disciplina normativa (D.lgs. 80/2015 art. 24) per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere. Sono previsti 15 giorni di permesso non retribuito, in alternativa tra i due genitori, per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Nel caso di visite mediche specialistiche, al dipendente sarà concesso permesso retribuito per il tempo necessario alla visita, quale risultante dalla certificazione della struttura sanitaria o del medico specialista.

Art. 19. Tutela della maternità/paternità e congedo parentale
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al D.lgs. n. 151/2001 s.m.i. […]
Il genitore che usufruisce anche dei riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento) potrà fruire del congedo parentale su base oraria astenendosi dal lavoro per:
2 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno
1 ora al giorno in caso di orario di lavoro part time
[...]

Art. 24. Indennità di funzione
Al lavoratore abitualmente incaricato all’uso e manipolazione della SO spetta un’indennità di € 20,00 lordi mensili per 14 mensilità ed erogate per la durata della mansione;
Al tecnico di cantina abitualmente incaricato all’assaggio del prodotto spetta un’indennità di € 20,00 lordi mensili per 14 mensilità ed erogate per la durata della mansione.
[…]

Art. 26. Pasto nel periodo del conferimento
Le Cantine Sociali riconoscono ai lavoratori, che per la particolare distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro non consumino i pasti presso il loro domicilio, il seguente trattamento per la consumazione di detti pasti:
il pasto meridiano e serale durante il solo periodo di vendemmia a carico azienda;
il pasto ogniqualvolta, per esigenze tecnico/produttive, venga richiesta la permanenza in azienda.
Quanto previsto nel secondo alinea, può consistere, a discrezione della Cantina, nella fornitura in forma diretta del pasto stesso, oppure, in alternativa, in un concorso alle spese sostenute dal lavoratore per la effettiva consumazione e per ogni giorno di presenza al lavoro, pari a € 7,00. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere in azienda nelle precedenti stagioni.

Art. 27. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le imprese si impegnano al rispetto delle normative legali vigenti, con particolare riferimento agli obblighi discendenti dall’art. 2087 Codice civile, dall’art. 9 legge 300/1970 e dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. Alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, indetta almeno una volta all’anno dal datore di lavoro, saranno invitati a partecipare, oltre alle figure espressamente indicate dalla previsione di legge, i componenti della rappresentanza sindacale aziendale. Qualora tale riunione periodica venga effettuata anche in aziende che occupano meno di quindici dipendenti, sarà presente la rappresentanza sindacale aziendale o, laddove non fosse costituita, i rappresentanti del personale.

Art. 29. Provvedimenti disciplinari e disciplina dei licenziamenti individuali
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
ammonizione verbale;
ammonizione scritta;
multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni di effettivo lavoro;
licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
[…]
Ammonizione, multa e sospensione
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei ventiquattro mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza, ovvero nei casi di mancanze più gravi la sanzione del licenziamento individuale.
Licenziamento disciplinare
Il licenziamento disciplinare è disciplinato dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia. Il licenziamento può essere Intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo secondo la disciplina che segue:
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio:
la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell’azienda;
[…]
il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
l’assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
la recidiva nel termine di due anni in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
[…]
certificazione fraudolenta circa lo stato di malattia.
B) Giustificato motivo soggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore quali, a titolo esemplificativo:
[…]
notevole inadempimento delle mansioni e/o responsabilità connesse alla qualifica di inquadramento;
[…]

Titolo II: Parte Speciale Operai
Art. 41. Indumenti di lavoro

La Cantina fornirà al personale operaio idonei abiti da lavoro che i dipendenti sono tenuti ad indossare; le spese relative agli indumenti sono a carico della società che fornirà, salvo ulteriori comprovate necessità relative ad addetti a reparti particolari, due abiti di lavoro all’anno.

Titolo III: Parte Speciale Impiegati e Quadri
2° Sezione: Quadri
Art. 46. Orario di lavoro dei quadri

Ai Quadri, di cui al precedente articolo 45, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro per il personale direttivo; non si applicano, perciò, nei confronti degli stessi i limiti di orario previsti per il restante personale e le disposizioni riguardante il lavoro straordinario.

Art. 50. Direttore - Dirigente
Il direttore della Cantina potrà essere inquadrato come dirigente per effetto di specifica delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti generali di appartenenza e le caratteristiche giuridiche e contrattuali proprie della medesima categoria -a titolo esemplificativo, ampie autonomie e poteri d’iniziativa, potere di rappresentanza dell’impresa, deleghe specifiche e rilevanti, compresa quella in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, responsabilità dei risultati e della gestione aziendale. Tale nomina può conseguire anche a richiesta formulata dal direttore già in forza con inquadramento nella categoria dei quadri (conservando in tale caso l’eventuale natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in essere). L’atto di nomina stabilisce, oltre alle altre condizioni del rapporto di lavoro (in particolare, tipo di contratto -a termine o a tempo indeterminato- e deleghe espresse), l’applicazione del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura e/o degli accordi stipulati dalla Federazione Trentina delle Cooperative.[...]

Titolo IV: Disposizioni Finali
Art. 55. Diritti sindacali

[…]
Assemblea: i lavoratori dipendenti delle Cantine hanno facoltà di riunirsi per la trattazione di problemi d’interesse sindacale e del lavoro su convocazione delle loro Rappresentanze od Organizzazioni Sindacali. La convocazione sarà comunicata con preavviso di almeno otto giorni alla direzione della Cantina, in periodi tali da non alterare il regolare svolgimento dell’attività produttiva, nella misura di due mezze giornate lavorative annuali retribuite (4 + 4 ore). I lavoratori dipendenti potranno inoltre usufruire di ulteriori due ore annue di assemblea retribuite da utilizzare all’inizio o alla fine del lavoro, con preavviso all’azienda da parte delle OO.SS. di almeno quarantotto ore. I lavoratori potranno usufruire di ulteriori due ore annue di assemblea retribuite normalmente da collocare al di fuori dell’orario di lavoro, anche in modalità on line. Resta inteso che chi non intendesse partecipare all’assemblea, dovrà comunque prestare la normale attività lavorativa; sarà garantita alla Società la presenza a turno di un lavoratore per la tutela delle esigenze organizzative/produttive. […]

Art. 56. Delegato d’azienda
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a contenere in numero congruo la nomina di delegati sindacali in relazione all’organico a tempo indeterminato della Cantina, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna categoria. Per il computo delle ore di permesso sindacali a disposizione della RSA verranno considerati anche i lavoratori a tempo determinato e lavoratori stagionali di cui all’art. 35 lett. c).
Le ore di trattativa per il rinnovo del CCPL si considerano aggiuntive rispetto al totale dei permessi sindacali spettanti a norma del presente contratto. L’Organizzazione Sindacale di appartenenza dei delegati comunicherà la nomina alla direzione dell’impresa. Il delegato può iniziare il proprio mandato immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua nomina.
Il delegato ha le seguenti funzioni:
vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e per l’osservanza delle norme di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie dei lavoratori e la distribuzione dell’orario di lavoro;
prestare ai colleghi la propria assistenza nel caso in cui essa venga richiesta.