Categoria: 2022
Visite: 1048

Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 18 novembre 2022
Validità: 31.03.2023
Parti: Wind Tre, Wind Tre Italia e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Servizi - TLC, Wind 3
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Verbale di accordo smart working

Il giorno 18 novembre 2022 si sono incontrati in via telematica: la Società Wind Tre spa, Wind Tre Italia spa, e le Segreterie Nazionali e Territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in una col Coordinamento delle RSU Wind Tre e hanno sottoscritto il seguente Accordo:

Premesso che:
a) Sin dal febbraio del 2017, con la sottoscrizione di uno specifico Accordo, Wind Tre e le Organizzazioni sindacali hanno promosso iniziative utili a realizzare la conciliazione delle esigenze connesse alla vita sociale e familiare con quelle specifiche dell’attività lavorativa introducendo e regolamentando lo Smart Working, ritenendo che tale strumento consentisse di sviluppare e ricercare nuove forme di modelli organizzativi flessibili funzionali a garantire livelli di produttività elevati e a salvaguardare la vita privata dei lavoratori migliorando al contempo i livelli di performance di ciascuno dei lavoratori;
b) L’emergenza epidemiologica connessa al Covid 19 e la necessità di tutelare la salute e il benessere dei propri dipendenti, così come la necessità di dare continuità alle attività lavorative per sostenere e mantenere l’operatività del business, hanno reso necessario e opportuno, a partire dal mese di febbraio/marzo 2020, estendere all’intera popolazione aziendale – con esclusione del personale la cui prestazione lavorativa non è compatibile con lo svolgimento da remoto - lo strumento dello Smart Working, anche in applicazione delle disposizioni emergenziali emanate dal Governo in materia;
c) Il 30 luglio 2020 Assotelecomunicazioni-Asstel e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il Protocollo Principi e Linee Guida per il Nuovo Lavoro Agile nella Filiera delle Telecomunicazioni, recepito nel CCNL del 12 novembre 2020, che rappresenta il riferimento per la contrattazione aziendale in materia di Smart Work e dunque per la definizione delle relative modalità implementative;
d) Le parti, il 3 febbraio 2021, hanno condiviso l’opportunità di confermare il ricorso allo Smart Working in modo strutturale, definendo una disciplina flessibile da sperimentare per il periodo che decorre dal 1° aprile 2021 sino al 31 marzo 2022;
e) Alla luce della proroga dello stato di emergenza sanitaria dettato dall’emergenza epidemiologica connessa al Covid 19 e il ricorso allo Smart Working semplificato sono stati prorogati senza soluzione di continuità per tutto il periodo di sperimentazione e dunque fino al 31 marzo 2023;
f) Le parti, dopo una prima sperimentazione del modello di Smart Working convenuto nel 2021 in una situazione postpandemica e in un contesto non disciplinato dalla legislazione di emergenza nazionale e prima della scadenza del marzo 2023, hanno valutato positivamente la natura flessibile e ibrida del modello, ricordando l’importanza della prestazione nella sede di lavoro quale opportunità d’interazione sociale e relazionale, e dunque quale fattore di accrescimento professionale, da un lato e, dall’altro, quale modalità per evitare il potenziale isolamento dei lavoratori stimolando l’inclusione lavorativa e il senso di appartenenza aziendale;
g) Le parti ritengono comunque necessario mantenere un monitoraggio costante sul modello di Smart Working concordato al fine di intercettare tempestivamente eventuali necessità di adattamento ed emendamento del modello funzionali all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e della trasformazione aziendale;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
2) Le parti condividono l’opportunità di confermare il vigente modello di Smart Working e prorogare pertanto l’Accordo 3 febbraio 2021;
3) Le parti manterranno attiva una “Cabina di regia” permanente che, in una prospettiva partecipativa e di gestione congiunta di una modalità operativa in continua evoluzione, verifica la corretta applicazione delle disposizioni concordate, raccoglie gli elementi di valutazione utili ad identificare eventuali criticità e/o opportunità di maggiore flessibilità organizzativa e livelli di produttività elevati, promuove le responsabilità individuali nel coltivare e valorizzare comunque le relazioni in presenza tipiche di un modello ibrido, così sostenendo il migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
A tale scopo, nell’ambito della “Cabina di regia” possono essere richieste misure che contribuiscano allo sviluppo del lavoro in modalità Smart, in una prospettiva di supporto all’individuazione di una organizzazione del lavoro evoluta e innovativa, funzionale ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori e a valorizzare la loro professionalità e la loro responsabilità individuale, così come al miglioramento della qualità e della produttività della prestazione lavorativa, anche attraverso emendamenti al modello di Smart Working vigente.
Al fine di garantire un monitoraggio costante, le parti attiveranno degli specifici incontri della “Cabina di regia” almeno una volta l’anno.
4) In caso di eventi eccezionali e relativi alla tutela dell’incolumità e/o salute pubblica, l’Azienda potrà derogare alle disposizioni del presente Accordo dandone tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.
Qualora dovessero essere definite modifiche alle disposizioni legali o contrattuali di riferimento del presente Accordo, le parti si incontreranno per valutare la necessità di eventuali adeguamenti.
Nella dinamica di consolidamento strutturale dello Smart Working, le parti valuteranno la percorribilità, in una prospettiva di ulteriore miglioramento della flessibilità organizzativa e del bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, anche delle indicazioni di cui all’art. 4, ultimo alinea, delle Linee guida del Protocollo Principi e Linee Guida per il Nuovo Lavoro Agile nella Filiera delle Telecomunicazioni citato in premessa e delle eventuali modifiche normative.
5) Per quanto qui non espressamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di cui all’Accordo 3 febbraio 2021.

Letto, confermato e validato in via telematica