Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per infortunio occorso a muratore che, durante i lavori sul piano di copertura orizzontale di un edificio, alla quinta elevazione fuori terra, mentre cercava di prelevare, estraendolo dal pozzo dell'ascensore - che fungeva da vano di passaggio del materiale tra i vari piani della costruzione -, un cavo elettrico di prolunga, aveva abbassato una delle due staffe orizzontali che svolgevano funzione di appoggio e di riparo dell'operatore ed avendo tirato bruscamente e con forza il cavo, che non aveva ceduto, perdeva l'equilibrio precipitando per un'altezza di circa venti metri.
 
Condannato in primo e secondo grado, propone ricorso in Cassazione - Rigetto.
 
 "E' nota la giurisprudenza della Cassazione su due profili di interesse: quello dell'individuazione dei profili di colpa del datore di lavoro, anche in relazione all'obbligo di vigilanza sul comportamento dal lavoratore, e quello dell'eventuale rilevanza della colpa del lavoratore per escludere l'addebito di responsabilita' a carico del datore di lavoro."

Sotto il primo profilo, e' principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivita' lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, piu' generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2.

Sotto l'altro profilo, e' parimenti univoca la giurisprudenza della Corte di legittimita'.
Vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilita' del datore di lavoro non e' esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio.
Cio' in quanto al datore di lavoro e' imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicche' il datore di lavoro e' "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore.
Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non e' esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso e' imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege e' onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (articolo 41 c.p., comma 1).

"Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioe' un comportamento che ragionevolmente non puo' farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro" .
 
"Il caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, il quale ha incentrato il ricorso sulla omessa considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza del cosiddetto rischio elettivo dello stesso lavoratore, non consente soluzioni liberatorie per il datore di lavoro, proprio alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale."
 
"La sentenza impugnata ha infatti correttamente individuato, alla stregua delle risultanze istruttorie, non solo le norme cautelari violate da parte del datore di lavoro, ma ha anche escluso lo svolgimento da parte del lavoratore di un'attivita' stravagante rispetto alle proprie specifiche mansioni, tale cioe' da rilevare come causa interruttiva del nesso eziologico.

Sotto il primo profilo, gli addebiti a carico del datore di lavoro sono stato rinvenuti nella inosservanza all'obbligo di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, lettera c)) e nella omessa adozione di adeguate impalcature o ponteggi id"onee ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose, previsti per i lavori ad una altezza superiore ai metri due (Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 16).
E' stata, pertanto, apprezzata in modo argomentativamente convincente, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali di un compagno di lavoro della vittima, nonche' dipendente dell'imputato, anche una superficialita' comportamentale del datore di lavoro, qualificata dalla omessa verifica dell'applicazione delle misure di protezione messe a disposizione dei lavoratori."
 
"Correlativamente, sotto l'altro profilo, dalla ricostruzione della vicenda operata in sede di merito non emerge un comportamento dell'infortunato tale da consentire di condividere la tesi difensiva volta a prospettare l'interruzione del nesso causale."

Certamente non puo' essere posto in dubbio che il lavoratore  abbia apportato un contributo rilevante alla verificazione dell'evento, come del resto riconosciuto dai giudici di merito.
"Dimentica il ricorrente, pero', che, come si e' parimenti accennato in premessa, poiche' le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione puo' essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalita', dell'abnormita', dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneita' delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilita' del datore di lavoro, puo' essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento."




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LO. BE. GI. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 17/05/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.

Udito il difensore Avv. QUATTROCCHI Enrico del foro di Agrigento che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava quella di primo grado che aveva ritenuto Lo. Be. Gi. responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno dell'operaio muratore Cr. Al. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti comminava la pena di euro 300,00 di multa.

Si e' trattato di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMESSO) al lavoratore dipendente della societa' Lo. , definito "mastro", il quale, durante i lavori sul piano di copertura orizzontale dell'edificio, alla quinta elevazione fuori terra, mentre cercava, unitamente ad un manovale, di prelevare, estraendolo dal pozzo dell'ascensore - che fungeva da vano di passaggio del materiale tra i vari piani della costruzione - un cavo elettrico di prolunga che si svolgeva dai piani inferiori, per approssimarsi al bordo del pizzo dell'ascensore, aveva abbassato una delle due staffe orizzontali che svolgevano funzione di appoggio e di riparo dell'operatore ed avendo tirato bruscamente e con forza il cavo, che non aveva ceduto, perdeva l'equilibrio precipitando per un'altezza di circa venti metri.

Il Lo. Be. era stato chiamato a risponderne quale Presidente del Consiglio di amministrazione della indicata societa', essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa specifica, fondata sulla inosservanza dell' obbligo di esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, quale i caschi di protezione e le cinture di sicurezza per i lavori in quota e sull'omessa predisposizione di adeguate e solide barriere o altre precauzioni nel vano ascensore posto in corrispondenza del solaio di copertura della costruzione suddetta.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Lo. Be. Gi. articolando un unico motivo con il quale, premessa la ricostruzione dell'infortunio, come descritto dal giudice di primo grado, lamenta la carenza di motivazione ed il travisamento del fatto laddove i giudici di merito non avevano tenuto conto delle risultanze della istruttoria dibattimentale dalle quali era emerso, la disponibilita' nel cantiere di tutte le dotazioni ed attrezzature atte a garantire la sicurezza dei lavoratori ed avevano trascurato l'incidenza ed il valore del cosiddetto rischio elettivo dello stesso lavoratore, che si era avvicinato al bordo del vano ascensore senza cercare alcun sostegno, anzi rimuovendo l'utile protezione data dalla staffa orizzontale del montacarichi, predisposta proprio per evitare il pericolo di cadute.

Il ricorso non puo' trovare accoglimento.

E' nota la giurisprudenza della Cassazione su due profili di interesse: quello dell'individuazione dei profili di colpa del datore di lavoro, anche in relazione all'obbligo di vigilanza sul comportamento dal lavoratore, e quello dell'eventuale rilevanza della colpa del lavoratore per escludere l'addebito di responsabilita' a carico del datore di lavoro.

Sotto il primo profilo, e' principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivita' lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attivita' lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, piu' generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro e' comunque costituito garante dell'incolumita' fisica e della salvaguardia della personalita' morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (di recente, tra le tante, Sezione 4, 13 marzo 2008, Bonomo).

Sotto l'altro profilo, e' parimenti univoca la giurisprudenza della Corte di legittimita' in tema di rilevanza della colpa del lavoratore ai fini e per gli effetti di escludere o no l'addebito di responsabilita' a carico del datore di lavoro.

Vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilita' del datore di lavoro non e' esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio.

Cio' in quanto al datore di lavoro e' imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicche' il datore di lavoro e' "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore.

Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non e' esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso e' imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege e' onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (articolo 41 c.p., comma 1).

Per mitigare gli effetti del richiamato principio, vale peraltro il concorrente principio dell'interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall'articolo 41 c.p., comma 2, in forza del quale, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell'equivalenza delle cause, quella sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l'hanno preceduta, finisce con l'assurgere a causa esclusiva di verificazione dell'evento.

In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento, che, per l'effetto, e' addebitarle materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioe' un comportamento che ragionevolmente non puo' farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Sezione 4, 4 luglio 2003, Valduga; nonche', Sezione 4 12 febbraio 2008, Trivisonno e Sez. 4, 21 ottobre 2008, Petrillo).

Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme", che, quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilita', si ponga al di fuori di ogni possibilita' di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ipotesi tipica e' quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non puo' prevedere e certamente non puo' evitare.

Altra ipotesi e' quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attivita' del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli e' proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore; ovvero nel caso in cui il lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali) (cfr., tra le tante, Sezione 4, 5 luglio 2004, Grandi; Sezione 4, 27 novembre 2002, Bosia; nonche', di recente, Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).

Il caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, il quale ha incentrato il ricorso sulla omessa considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza del cosiddetto rischio elettivo dello stesso lavoratore, non consente soluzioni liberatorie per il datore di lavoro, proprio alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale.

La sentenza impugnata ha infatti correttamente individuato, alla stregua delle risultanze istruttorie, non solo le norme cautelari violate da parte del datore di lavoro, ma ha anche escluso lo svolgimento da parte del lavoratore di un'attivita' stravagante rispetto alle proprie specifiche mansioni, tale cioe' da rilevare come causa interruttiva del nesso eziologico.

Sotto il primo profilo, gli addebiti a carico del datore di lavoro sono stato rinvenuti nella inosservanza all'obbligo di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, lettera c)) e nella omessa adozione di adeguate impalcature o ponteggi idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose, previsti per i lavori ad una altezza superiore ai metri due (Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 16).

E' stata, pertanto, apprezzata in modo argomentativamente convincente, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali di un compagno di lavoro della vittima, nonche' dipendente dell'imputato, anche una superficialita' comportamentale del datore di lavoro, qualificata dalla omessa verifica dell'applicazione delle misure di protezione messe a disposizione dei lavoratori.

La decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, appare, pertanto, corretta, sotto il profilo della individuazione della colpa del datore di lavoro, siccome adottata in piena aderenza a quello che e' il ricordato contenuto precettivo dell'articolo 2087 c.c., che, come si e' visto, in uno con le disposizioni cautelari specifiche, onera, tra l'altro, il datore di lavoro del dovere di fornire al lavoratore i presidi antinfortunistici e, comunque, di quello di vigilare che questo svolga la propria attivita' in condizioni di sicurezza, anche utilizzando lo strumentario di sicurezza.

Correlativamente, sotto l'altro profilo, dalla ricostruzione della vicenda operata in sede di merito non emerge un comportamento dell'infortunato tale da consentire di condividere la tesi difensiva volta a prospettare l'interruzione del nesso causale.

Certamente non puo' essere posto in dubbio che il lavoratore abbassando una delle due staffe orizzontali che svolgevano funzione di appoggio e di riparo dell'operatore ed approssimandosi al bordo del pozzo dell'ascensore, tirando bruscamente e con forza il cavo elettrico, senza l'utilizzo della cintura agganciata ai sostegni del montacarichi, della quale era stato dotato, abbia apportato un contributo rilevante alla verificazione dell'evento, come del resto riconosciuto dai giudici di merito.

Dimentica il ricorrente, pero', che, come si e' parimenti accennato in premessa, poiche' le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione puo' essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalita', dell'abnormita', dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneita' delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilita' del datore di lavoro, puo' essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Tale principio, che non e' altro che l'esplicazione in tema di infortuni sul lavoro, del principio dell'equivalenza delle cause accolto dal nostro ordinamento penale (articolo 41 c.p.) - secondo il quale il nesso causale puo' escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l'occasione per svilupparsi - e' stato correttamente applicato dai giudici di merito laddove hanno escluso che la condotta dell'infortunato avesse integrato alcunche' di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato nella omessa vigilanza da parte del datore di lavoro sulla concreta applicazione delle misure di sicurezza la premessa imprescindibile per la realizzazione delle condizioni che avevano reso possibile l'evento.

Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, e' il conseguente giudizio di sussistenza del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile: se il Lo. Be. avesse tenuto la condotta appropriata sopra indicata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) l'evento non si sarebbe verificato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.