Tipologia: Accordo regolamentazione lavoro agile
Data firma: 19 novembre 2021
Validità: 01.12.2021 - 31.12.2021
Parti: Gruppo Engie e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, Coordinamento RSU/RSA
Settori: Chimici-Energia, Engie
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale di accordo in materia di regolamentazione della prestazione lavorativa in modalità agile
Il giorno 19 novembre 2021 in modalità telematica, tra Engie Servizi spa, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31, anche in nome e per conto delle Società da essa controllate Engie Reti Calore srl, PSSC Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto spa, Publiluce scarl, Telcha srl, Engie Italia spa, con sede in Milano, Via Chiese, 72, anche in nome e per conto della Società controllata Renvico Italy spa, Engie Produzione spa, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31, Voghera Energia Spa, con sede in Voghera, Via Albert Einstein, 24, Engie Global Markets, con sede in Roma, Via Avignone, di seguito nominate tutte per brevità come “le Società”, congiuntamente rappresentate […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Fim Cisl […], Fiom Cgil […], Uilm Uil […], Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […], unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU Metalmeccanici e alle RSU/RSA Elettrici
Premesso che:
- lo smart working è già regolamentato nelle società del gruppo Engie in Italia, con gli accordi integrativi del 22 marzo 2019 e 23 luglio 2019;
- a partire dal marzo 2020, anche in seguito ai provvedimenti legislativi inerenti le misure da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il ricorso allo smart working è avvenuto in maniera più ampia rispetto alle previsioni di cui ai contratti integrativi sopra citati, sia in quanto misura di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus all’interno delle aziende, sia come strumento di sostegno ai lavoratori in termini di conciliazione con le esigenze della vita privata in questa particolare situazione di crisi;
- le misure di cui sopra hanno pertanto comportato, dallo scorso anno, l’applicazione generalizzata dello smart working a tutti i lavoratori le cui attività potevano essere svolte da remoto, anche a coloro che non rientravano tra i destinatari negli accordi vigenti;
- nello scorso mese di luglio l’azienda ha condotto una survey interna rivolta a tutti i dipendenti con l’obiettivo di rilevare i vantaggi e le difficoltà del lavoro da remoto vissuto durante il lock down nonché gli auspici e la visione del futuro di tutti i collaboratori. Dall’indagine è emerso un generale orientamento a favore di un’equilibrata suddivisione tra svolgimento dell’attività lavorativa in sede e in smart working;
- le parti condividono pertanto l’opportunità di rivedere adesso gli accordi in essere e tuttora vigenti in materia di smart working, valorizzando le esperienze degli ultimi mesi, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il ricorso al lavoro agile;
- le parti concordano che la modalità di lavoro in smart working sia strutturalmente prevista nell’ambito delle Società del Gruppo Engie in Italia, quale strumento da cui derivi un complessivo miglioramento della qualità delle condizioni di vita, una migliore gestione dei tempi di lavoro, la possibilità di una migliore cura della famiglia, una riduzione dell’inquinamento atmosferico con positivi impatti anche sulla tutela ambientale, una riduzione dei tempi/costi di trasferimento per il lavoratore da e per l’ufficio e un generale miglioramento della motivazione e della produttività dei collaboratori, confermando lo spirito dei precedenti accordi che ne hanno disciplinato l’iniziale introduzione;
- la modalità del lavoro agile è normativamente regolata dalla L. 81/2017, i cui principi costituiscono i riferimenti per la presente disciplina aziendale
Tutto ciò premesso le parti concordano di sostituire la regolamentazione vigente in materia di smart working di cui agli accordi integrativi vigenti del 22/3/2019 e del 23/7/2019, anticipandone la rinegoziazione rispetto alle naturali scadenze previste in tali accordi
Definizione
Per Smart Working si intende, così come richiamato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, una modalità di articolazione del lavoro caratterizzata dalla possibilità di svolgere la prestazione con una maggiore flessibilità di luogo e orario di lavoro, secondo i criteri e le condizioni regolate dalla presente intesa. La prestazione di lavoro agile potrà essere svolta presso la residenza/domicilio del dipendente, o altro luogo liberamente scelto dal dipendente che risponda a criteri di sicurezza e riservatezza anche dal punto di vista dell’integrità fisica e salubrità e ne garantisca la necessaria connettività. Nello Smart working il luogo di adempimento della prestazione è sottratto dalla sfera dei poteri datoriali ed è rimesso alla unilaterale determinazione del dipendente ed alla sua esclusiva responsabilità.
Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è individuato discrezionalmente dal singolo dipendente, nel rispetto di quanto indicato nella presente intesa e nell’informativa sulla sicurezza affinchè non sia pregiudicata la tutela del lavoratore stesso e la segretezza dei dati di cui dispone per ragioni di ufficio.
Lo Smart Working, così come declinato nella presente intesa, non varia in nessun modo gli obblighi e i doveri del lavoratore, così come i diritti ad esso riconosciuti dalle norme di volta in volta vigenti, sia di legge che di contratto. Pertanto, nelle giornate di smart working il dipendente dovrà assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale, garantendo un livello di prestazione in linea con quella resa presso la normale sede di lavoro.
Destinatari
Sono destinatari del presente istituto tutti i dipendenti Impiegati e Quadri delle Società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con ruolo e mansione compatibile con tale modalità di lavoro.
È fatta salva in ogni caso la valutazione aziendale circa la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso allo smart working, inclusa la valutazione relativa ad eventuali esigenze connesse ad un iniziale periodo di induction, da parte del responsabile congiuntamente all’HRBP, rivolto al personale neo assunto.
La modalità di smart working potrà essere applicata anche al personale con contratto di apprendistato, compatibilmente e funzionalmente con gli specifici progetti formativi.
Condizione indispensabile per accedere alla modalità Smart Working è la disponibilità di una linea telefonica ADSL, ovvero una connessione di rete, presso il luogo ove si intende svolgere l’attività.
Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell’attività lavorativa nella modalità smart working non varia gli obblighi e i doveri nonché i diritti del lavoratore previsti dalla vigente normativa di legge e di contratto.
L’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non costituisce variazione della sede di lavoro, né della durata dell’orario di lavoro settimanale individuale contrattuale.
La lavoratrice/lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa principalmente presso la propria abitazione o presso altri luoghi scelti dal dipendente e ritenuti dallo stesso idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e l’adeguata connessione.
In particolare:
a) È possibile usufruire dello smart working fino a due giorni alla settimana (non frazionabili in ore); i giorni non fruiti in una settimana non sono cumulabili nelle settimane successive;
b) La programmazione delle giornate in Smart Working deve essere preventivamente condivisa con il proprio responsabile, tenendo conto di tutti gli aspetti e le esigenze connesse all’attività del team di lavoro e della rotazione con i colleghi dell’unità di appartenenza;
c) Sarà possibile la fruizione anche negli stessi giorni settimanali, salvo che ciò sia espressamente condiviso con il responsabile e che ciò non impatti né il normale svolgimento dell’attività lavorativa, né la normale rotazione con i colleghi;
d) la richiesta per le giornate in smart working dovrà essere effettuata tramite il portale utilizzato dalle società per la gestione della presenza selezionando la relativa causale, con una programmazione di norma quindicinale;
e) fino al 31/12/2021, termine ad oggi dell’emergenza epidemiologica, o fino alla prossima scadenza del piano emergenziale, l’accesso in sede sarà possibile previa apposita prenotazione tramite la piattaforma digitale aziendale di pianificazione delle presenze, entro i limiti di volta in volta definiti dall’azienda, nel rispetto delle regole di sicurezza adottate e volte al contenimento della diffusione del Covid-19 di cui al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” nonché delle misure di cui alle “Linee guida per la riapertura delle sedi post lockdown Covid-19”, allegate al verbale di accordo 30 aprile 2020 e s.m.i. e condivise nell’ambito del Comitato Paritetico per la Sicurezza;
f) nelle sedi in cui non è previsto l’utilizzo della piattaforma digitale aziendale, la prenotazione per l’accesso in sede avverrà tramite comunicazione al proprio responsabile sulla base delle modalità che lo stesso definirà, così da poter garantire comunque il rispetto dei limiti di presenza definiti di volta in volta dall’azienda, e sempre nel rispetto delle regole di sicurezza adottate e volte al contenimento della diffusione del COVID 19 di cui al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” nonché delle misure di cui alle “Linee guida per la riapertura delle sedi post lockdown Covid-19”, allegate al verbale di accordo 30 aprile 2020 e s.m.i. e condivise nell’ambito del Comitato Paritetico per la Sicurezza ;
g) resta salva la possibilità da parte del responsabile di chiedere la presenza anche per l’intera settimana in specifiche circostanze e/o per lo svolgimento di particolari attività che non sia possibile effettuare da remoto, così come, per esigenze operative impreviste, revocare, con un preavviso adeguato, di norma non inferiore a 24 ore, una giornata di smart working precedentemente approvata. La motivazione della revoca verrà esplicitata al dipendente, che potrà chiedere l’eventuale assistenza di un RSU/RSA;
h) il personale amministrativo che di norma segue un orario di lavoro articolato in turni o semiturni, seguirà la turnazione prevista a livello aziendale anche nelle giornate di smart working
Inoltre, nelle giornate in Smart Working:
i) su richiesta del lavoratore sarà possibile fruire di ferie e permessi retribuiti ad ore (ex festività e/o par);
j) non sarà ammesso l’eventuale recupero di ore da compensare;
k) non saranno inoltre previste nelle stesse giornate ore di lavoro straordinario/supplementare. Qualora l’eventuale prestazione straordinaria dovesse essere necessaria per specifiche
attività/progetti, la stessa dovrà essere preventivamente ed espressamente richiesta per iscritto dal responsabile e successivamente dallo stesso autorizzata;
l) non si applicano i trattamenti previsti in caso di trasferte e/o servizio fuori sede;
m) relativamente alla maturazione del buono pasto si applicano le stesse regole previste in caso di normale prestazione lavorativa in sede;
n) sarà possibile partecipare ad iniziative formative se compatibili con la specifica organizzazione del corso e con la tipologia di formazione.
Disconnessione
Nelle giornate di smart working il dipendente assicurerà la contattabilità attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’azienda (mail, teams, telefono cellulare aziendale).
La prestazione di lavoro potrà avvenire anche in orari diurni diversamente distribuiti rispetto al normale orario di lavoro della sede di appartenenza, ferma restando:
o) la contattabilità del dipendente per l’intera durata dell’orario di lavoro contrattuale come disciplinato negli accordi integrativi aziendali vigenti;
p) la possibilità di disconnessione al termine dell’orario contrattuale di lavoro e nella fascia oraria dalle 13,00 alle 14,00.
Le riunioni di norma si svolgeranno tra le 9,00 e le 18,00.
Quale buona norma di comportamento, è preferibile che per i meeting di durata stimata superiore ai 15 minuti venga utilizzato il programma Teams o eventuali altri sistemi di volta in volta a disposizione, con attivazione della telecamera, mentre i meeting/ contatti stimati di durata inferiore ai 15 minuti è preferibile siano svolti invece telefonicamente.
È raccomandato inoltre l’utilizzo dell’opzione di ritardata consegna, in caso di invio di email al di fuori dell’orario di lavoro.
Modalità di attivazione, durata del programma e revoca
Le parti concordano che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti, potranno volontariamente avanzare richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working inviando una email al proprio responsabile di funzione e all’HRBP di riferimento.
Successivamente verrà sottoscritto uno specifico accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, con il quale viene disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa, in ottemperanza a quanto contenuto nel presente verbale. L’accordo individuale sarà a termine della durata di un anno, tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti nel rispetto dei termini di preavviso. Resta confermata fino al 31/12/2021, o fino alla successiva scadenza che eventualmente dovesse essere individuata in relazione alla possibile proroga dello stato di emergenza, l’adozione di modalità semplificate che non richiedono la sottoscrizione di un accordo individuale.
È comunque prevista la facoltà da parte dell’azienda di interrompere lo svolgimento individuale della
prestazione in Smart working per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, con un preavviso di 30 giorni. Pari preavviso è previsto per la richiesta di revoca da parte del collaboratore. La motivazione della revoca verrà esplicitata al dipendente, che potrà chiedere l’eventuale assistenza di un RSU/RSA
Nel caso il recesso riguardi un lavoratore disabile ai sensi dell’art. 1 della legge n.68/1999, il termine di preavviso da parte del datore di lavoro sarà pari a 90 giorni.
L’azienda si riserva inoltre la facoltà di sospensione temporanea dell’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, così come la facoltà di un più ampio utilizzo, in caso di esigenze sopravvenute di particolare urgenza e gravità, ovvero in seguito all’emanazione di provvedimenti normativi e/o amministrativi che dovessero richiedere una immediata modifica delle misure disciplinate nel presente accordo. In tali circostanze il personale ne sarà informato tramite comunicazioni e mail, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali.
Dotazione tecnologica
A tutto il personale in smart working sarà garantita la disponibilità di una idonea dotazione informatica per svolgere l’attività lavorativa da remoto.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate dall’azienda e di norma utilizzate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in azienda.
In caso di malfunzionamento della strumentazione aziendale, il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente il proprio responsabile che potrà valutare e richiedere al dipendente anche il suo immediato rientro presso la sede di lavoro, tenendo altresì conto dei tempi occorrenti agli spostamenti.
Il dipendente si impegna a custodire tutte le apparecchiature aziendali fornite in maniera adeguata, evitando danneggiamenti o smarrimenti.
Sicurezza
Le modifiche all’organizzazione del lavoro introdotte dallo smart working, pur nelle limitazioni di cui sopra, rendono necessaria l’individuazione di comportamenti e procedure per la corretta gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza.
Per i lavoratori interessati si applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevista dal D. Lgs n. 81/2008, nonché la disciplina prevista in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria per gli infortuni negli art. 22 e 23 della Legge n. 81/2017.
Il datore di lavoro fornisce adeguata formazione e informazione scritta con particolare riferimento ai comportamenti da adottare per lo svolgimento in sicurezza della propria mansione, in conformità con la valutazione dei rischi.
I lavoratori che svolgono le proprie mansioni in modalità di lavoro agile sono tenuti a cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte sulla base della formazione ricevuta, del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento al comma 1.
La scelta del luogo ove svolgere la prestazione, l’utilizzo di attrezzature informatiche e i comportamenti da seguire (pause, evitare azioni pericolose, ecc.), sono azioni che devono essere effettuate nel rispetto della formazione ricevuta in tema di Salute e Sicurezza che è organizzata dall’azienda.
Il comma 3-bis dell’art. 18, D. Lgs n. 81/2008 disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro e dei dirigenti sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza da parte dei lavoratori “agili”.
In particolare, si ritiene di poter adottare le seguenti misure di prevenzione verso chi lavora in regime di Smart Working:
a) Le Società forniscono ai dipendenti dispositivi informatici e strumenti telematici conformi agli attuali standard tecnici e normativi, costantemente aggiornati;
b) Nell’evenienza in cui si verifichi un infortunio durante l’attività lavorativa in smart working, il dipendente (direttamente, se è in grado, o in un’altra modalità) deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile e al Payroll specialist di riferimento il quale provvederà ad attivare le pratiche assicurative necessarie.
Sicurezza delle informazioni
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale comporta un maggior rischio che la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni aziendali vengano compromesse.
Il dipendente è tenuto pertanto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutte le informazioni aziendali ricevute ed è tenuto a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali sia mantenuta.
Diritti sindacali
Al lavoratore in smart working sono riconosciuti gli stessi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che svolgono la loro prestazione nelle sedi aziendali.
L’azienda si impegna ad assicurare alle Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente accordo, l’istituzione di una bacheca sindacale virtuale entro il 31/1/2022, il cui utilizzo sarà definito da specifico regolamento interno.
È prevista inoltre la possibilità di svolgere le assemblee sindacali ex art. 20 Legge 300/1970 anche da remoto, attraverso le piattaforme informatiche aziendali.
In caso di partecipazione alle assemblee, resta ferma la disciplina aziendale relativa alla registrazione delle presenze, con l’inserimento della causale di assenza nel sistema aziendale INAZ.
Situazioni particolari e deroghe
In relazione alle finalità dell’adozione di modalità di lavoro agile, l’azienda valuterà particolari situazioni individuali che presentino caratteristiche e specificità tali da giustificare una deroga alla presente disciplina generale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le casistiche oggetto di particolare valutazione:
- Le lavoratrici e i lavoratori fragili individuati sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 4 settembre 2020;
- Le lavoratrici e i lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità previsto dall’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001;
- Le lavoratrici e i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
- Le lavoratrici vittime di violenze e molestie, in relazione a quanto già previsto dall’art. 24 del D.Lgs 80/2015.
Potranno inoltre essere oggetto di valutazione particolari situazioni connesse a stati di calamità naturali e/o stati di allerta rossa emanati dalla protezione civile.
Fino al 31/12/2021 o fino alla successiva scadenza dello stato di emergenza, l’azienda potrà infine valutare specifiche deroghe rivolte a genitori con figli di età inferiore ai 14 anni in caso di quarantene disposte dagli Istituti scolastici o in caso di attivazione della didattica a distanza.
Decorrenza e durata
L’istituto dello smart working nelle modalità di cui al presente verbale di accordo decorre dal 1 dicembre 2021, fatte salve le specificità previste fino al 31/12/2021, data ad oggi nota per la cessazione dello stato di emergenza.
Le parti, si impegnano ad effettuare un confronto dopo i primi 3 mesi, al fine di analizzare l’andamento dell’istituto.
In occasione dei rinnovi dei contratti integrativi di cui alle premesse, la presente regolamentazione verrà nuovamente inclusa negli stessi, che ne determineranno conseguentemente anche la scadenza.
Le Parti si impegnano, inoltre, ad incontrarsi qualora dovessero essere emanate disposizioni normative e/o contrattuali di livello superiore tali da richiedere una revisione ed un adeguamento dei contenuti del presente accordo.
La presente intesa sarà ratificata durante le assemblee con i lavoratori che le organizzazioni sindacali si impegnano ad organizzare entro il 26 novembre e comunque non oltre il 30 novembre 2021.
Letto, approvato, sottoscritto
