Categoria: Giurisprudenza penale di merito
Visite: 2003

Tribunale di Asti, Sez. Pen., 09 novembre 2021, n. 798 - Cortile aziendale confinante con un pendio boschivo non delimitato da recinzioni





TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice del Tribunale di Asti, dott.ssa Beatrice Bonisoli, alla pubblica udienza del 11 ottobre 2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA



nel procedimento penale a carico di:
B.G., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Azienda Agricola B.G. situata in La Morra Via Fontane n.18 (come da verbale di identificazione del 3 l /8/18)
Difeso di fiducia dall'avv. Rinaldo Sandri del Foro di Asti

IMPUTATO

Libero presente

di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con il pendio boschivo, ivi utilizzate come deposito temporaneo di materiali e di mezzi.
Fatto accertato in LA MORRA (CN) il 31/08/2018 e tuttora in corso.


Conclusioni delle parti:
Pubblico Ministero: dichiarare l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e condannarlo alla pena di € 2.000,00 di ammenda già tenuto conto della riduzione dovuta alla scelta del rito alternativo.
Difensore dell'imputato: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste.

 

FattoDiritto


Con decreto di citazione del 29.12.2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha evocato in giudizio B.G. affinchè rispondesse del reato descritto nel capo d'imputazione sopra riportato.
All'udienza del 19.07.2021, dichiarata l'assenza dell'imputato regolarmente citato in giudizio e non comparso, il difensore munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato. Ammesso il rito e acquisito il fascicolo processuale il processo è stato rinviato per discussione.
Alla successiva udienza del 20.09.2021 le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate e il processo è stato differito per repliche stante l'ora tarda.
Alla successiva udienza del 10.10.2021, in assenza di repliche, è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

Alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, tutti utilizzabili in virtù del rito alternativo scelto dall'imputato, emerge che, in data 31/08/2018, i funzionari dello SpreSAL della ASL CN2 si recarono presso l'azienda agricola E. B. situata in La Morra via Fontane n. 18/A in seguito alla segnalazione dell'infortunio mortale di D.F..
All'esito del sopralluogo e dei vari accertamenti effettuati, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno riscontrato alcune violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro e pertanto hanno emesso talune prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle carenze in materia di sicurezza sul lavoro individuate (cfr. verbale di prescrizioni 19/10.2018).
In data 10/01/2019 i funzionari omissis hanno verificato l'ottemperanza da parte di B.G. della prescrizione impartita al punto 1 del verbale del 19/10/2018 e, il successivo 6/06/2019, l'intervenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite al punto 2 del predetto verbale. Pertanto, con riferimento alle violazioni indicate ai punti 1 e 2 del verbale di prescrizione, l'imputato è stato ammesso al versamento delle relative sanzioni amministrative le quali sono state regolarmente e tempestivamente ottemperate.
Invece, con riferimento alla prescrizione impartita in relazione al punto 3 del verbale di prescrizione datato 19/10/2018, nel corso del sopralluogo del 6/06/2019, i funzionari hanno rilevato l'inadempimento dell'imputato alla luce della mancata adozione di protezioni e delimitazioni contro il rischio di caduta degli operatori. Dal fascicolo fotografico allegato al verbale del sopralluogo eseguito in data 6/06/2019 emerge che l'area esterna, ritenuta non adeguatamente protetta, è rappresentata dal cortile aziendale confinante con il pendio boschivo il quale risulta non delimitato da recinzioni o protezioni adeguate e atte a evitare la caduta dei lavoratori.
Dalla documentazione acquisita risulta che B.G. è il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro e che, in quanto tale, è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Occorre dunque valutare se l'area esterna all'azienda agricola possa essere considerata luogo di lavoro e, in tal caso, se essa è stata adeguatamente e sufficientemente protetta da B.G. mediante l'adozione di opportune misure antinfortunistiche.
Secondo la giurisprudenza di legittimità nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, rientra ogni ambiente in cui viene effettuata una attività implicante prestazioni lavorative ed in cui i lavoratori possono accedere per ragioni connesse all'esercizio dell'attività lavorativa (cfr. Cass. Pen., sez. fer., 27/08/2019, n. 45316 "Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.").
La disciplina relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro contenuta nel titolo II del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 trova una deroga in alcune ipotesi specificamente indicate nell'art. 62 comma 2 di tale decreto. In particolare, l'art. 62, co. 2 lett. d bis) del D. lgs. 81/08 prevede espressamente che le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano "ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale".
L'esenzione dall'applicazione delle norme del titolo a tali ambienti di lavoro è stata introdotta con D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 il quale, da un lato, ha abrogato il comma 6 dell'art. 63 del D. Lgs. 81/2008 secondo cui"i requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, i boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV" e, dall'altro lato, ha inserito la lettera d bis) nel comma 2 dell'art. 63 contenente l'esclusione sopra riportata.
Deroga di carattere pressoché analogo era già contenuta nell'art. 30 lett. e) del D. Lgs. 626/94 il quale prevedeva che la disciplina in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro non si applicasse "ai campi, i boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda".
Il D. lgs. 81/2008, eliminando l'inciso finale "ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda", ha incluso nella deroga all'applicazione della normativa antinfortunistica ogni terreno dell'azienda agricola o forestale, interno o esterno ali'area edificata dell'impresa.
Quanto alla nozione di "terreno" di cui alla lettera d bis) dell'art. 62 del D. lgs. 81/08, in assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto, si ritiene che essa faccia riferimento ad una porzione di suolo di estensione più o meno vasta e con limiti determinati appartenente all'azienda agricola o forestale. La formulazione ampia della disposizione normativa derogatoria mediante la locuzione di chiusura "altri terreni" senza alcuna specificazione, successivamente all'indicazione di campi e boschi, porta a ritenere che il vocabolo "terreni" non possieda un connotato esclusivamente naturalistico, ma si riferisca ad ogni tipo di suolo rientrante nel perimetro dell'azienda agricola o forestale.
Dall'esame del fascicolo fotografico pare che l'ambiente di lavoro in relazione alla quale è stata rilevata la violazione della direttiva antinfortunistica e impartita la prescrizione sia un piazzale di terra e ghiaia confinante con una zona boschiva scoscesa e delimitato, per lo meno in certe parti, da un bordo interrato in pietra e da un parapetto. Tale ambiente di lavoro pare quindi rientrare nella nozione di "altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" in relazione ai quali non si applicano le previsioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel titolo II del D. Lgs. 81/08.
A ciò si aggiunga che l'allegato IV del D. lgs. 81/08, nel dettare una serie di disposizioni specifiche sui luoghi di lavoro, al paragrafo 6 contempla una serie di prescrizioni per le aziende agricole. (1)

(1) 6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, ne' periodici che si devono eseguire in localita' distanti piu' di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto I. /4.3..
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata
del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di
carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4. 1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., l.14.4.3., l.14.4.4., l.14.4.5. 1.14.4.6. del presente allegato.
6.2.2. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonchè alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4. I. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di/avaro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fosse/ti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6. Le aziende devono altresi' tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonchè in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1. 1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..


Tali disposizioni relative alle aziende agricole non prevedono obblighi specifici in relazione ai luoghi di lavoro ed alle aree esterne della azienda agricola e non impongono l'adozione di presidi di sicurezza finalizzati ad evitare il rischio di caduta dei lavoratori ed i pericoli connessi alla circolazione di mezzi di lavoro in dette aree.
D'altra parte, l'esistenza nell'allegato IV del D. lgs. 81/08 di un paragrafo apposito rubricato "Disposizioni relative alle Aziende Agricole" induce a ritenere che, la normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabile a tali aziende sia quella contenuta nel paragrafo 6 e non quella generale dettata per i luoghi di lavoro richiamata dall'art. 63 del D. Lgs. 81/08 anche tenuto conto della deroga contenuta nell'art. 62, co. 2 lett. d bis) di tale decreto.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che B.G. debba essere assolto dal reato a lui ascritto non sussistendo in capo al medesimo alcun obbligo di protezione del cortile esterno dell'azienda agricola confinante con il pendio boschivo poiché tale area di lavoro non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo II e delle norme dell'allegato IV del D. lgs. 81/08 diverse da quelle specificamente previste per le aziende agricole contenute nel punto 6.
Alla luce delle questioni giuridiche da trattare e del carico complessivo di lavoro dell'ufficio si è ritenuto opportuno fissare il termine indicato nel dispositivo per il deposito della sentenza motivata.

 

P.Q.M.



Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.,
assolve B.G. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Asti, 11 ottobre 2021