Regione Calabria
Legge regionale 28 novembre 2022, n. 41
Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro
B.U.R. 1° dicembre 2022, n. 271


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonché della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e in ossequio ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, nonché il benessere lavorativo, rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.
2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l’inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, e pertanto individua l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell’essere umano, sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto ad ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso, operando per la valorizzazione del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone, anche promuovendo strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori.
3. In attuazione dei principi di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente legge istituisce e disciplina l’attività dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.
 

Art. 2
(Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro (di seguito: Osservatorio), con funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate.
2. L’Osservatorio opera in rete con gli altri osservatori regionali e, in particolare, con l’Osservatorio economico territoriale delle politiche del lavoro di cui al decreto del Dirigente generale del Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali 28 gennaio 2020, n. 578.
3. L’Osservatorio è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto, previa intesa:
a) da tre esperti designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) dall’assessore competente in materia di lavoro o suo delegato;
c) dal dirigente generale del competente dipartimento regionale;
d) da un rappresentante ciascuno delle confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale;
e) da un rappresentante dell’INAIL;
f) da un rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro;
g) da un rappresentante dell’INPS;
h) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, indicato unitariamente dai cinque ordini provinciali della Calabria;
i) da un rappresentante dell’associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, indicato unitariamente dalle cinque sedi territoriali presenti in Calabria.
4. Le funzioni di presidente dell’Osservatorio sono assegnate, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, ad uno dei componenti dell’organismo.
5. I componenti dell’Osservatorio sono nominati all’inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.
6. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata dal presidente dell’organismo, dall’assessore regionale e dalla metà più uno dei componenti.
7. L’Osservatorio si riunisce anche in modalità telematica. Ai membri non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per l’espletamento delle funzioni svolte.
8. L’Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell’Osservatorio.
 

Art. 3
(Compiti dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio persegue le finalità di:
a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia, anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008;
c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro, siano essi fisici o della sfera psichica, attraverso il consolidamento dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);
d) promuovere il contrasto al lavoro irregolare e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile);
e) promuovere il contrasto alla violenza, alle pressioni fisiche e psicologiche ed alle molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere;
f) promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato.
2. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) riceve segnalazioni dettagliate sulle discriminazioni sui luoghi di lavoro e sui casi di mobbing e li esamina;
b) riceve i dati per la redazione del rapporto annuale di cui all’articolo 4, avanzando proposte atte alla risoluzione dei problemi;
c) propone azioni coordinate e sinergiche per i necessari interventi evidenziati dal rapporto annuale di cui all’articolo 4;
d) propone interventi normativi per migliorare la situazione lavorativa in Calabria;
e) monitora l’attuazione della presente legge e propone eventuali correttivi.
 

Art. 4
(Rapporto annuale)

1. L’Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante in particolare i seguenti aspetti:
a) i casi di incidenti sui luoghi di lavoro;
b) i casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro;
c) le cause di infortunio e malattie professionali con l’evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori;
d) i rischi particolari, tra l’altro, dei lavori maggiormente esposti ad impieghi pericolosi, delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull’impiego delle tecnologie;
e) proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, l’Osservatorio si avvale:
a) delle informazioni e del supporto della direzione regionale INAIL;
b) dei dati statistici forniti dal settore responsabile della rete statistica interdipartimentale della Regione Calabria e del supporto dei dati della direzione regionale Vigili del Fuoco;
c) dei report e del supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali calabresi e del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria;
d) della eventuale attività di analisi e raccolta dati, di indirizzo, soluzioni operative e tecniche nonché della raccolta degli accordi aziendali e territoriali rilevanti effettuate dall’Organismo di monitoraggio;
e) dei dati e delle analisi di competenza dell’Ispettorato del lavoro.
3. Il rapporto di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.
 

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO