Regione Umbria
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2021, n. 28.
Ricorso gerarchico promosso dal omissis, avverso il verbale di illecito amministrativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro per violazione dell’art. 41, comma 6-bis, del D.lvo 81/2008 degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL Umbria 2. Dichiarazione di non accoglimento.
B.U.R. 14 luglio 2021 n. 43

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che:
- gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL Umbria 2, in data 09.03.2021, hanno elevato a carico del omissis, medico competente di omissis, un verbale di illecito amministrativo (n. 01/MA) per violazione dell’art. 41, comma 6-bis, del D.lvo 81/2008 in quanto, in occasione della visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lvo 81/2008, alla quale è stato sottoposto in data 03.08.2020 il omissis, non esprimeva il proprio giudizio per iscritto, non dandone copia né al lavoratore, né al datore di lavoro;
- con nota Prot. n. 76910 del 22.04.2021 è stata acquisita la relazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della USL Umbria 2 con la quale è stato comunicato al Servizio regionale Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare che il omissis ha presentato ricorso avverso la sanzione n. 01/MA, anche all’ufficio sanzioni amministrative-depenalizzazioni della medesima USL Umbria 2. Nella suddetta comunicazione si evidenziava, altresì, che il omissis si era effettivamente presentato alla visita medica e che, nel corso di una parallela e separata indagine di polizia giudiziaria, veniva raccolta testimonianza che il suddetto lavoratore si era recato dal omissis per essere sottoposto a visita medica;
- con nota Prot. n. 121517 del 28.06.2021 è stata acquisita la relazione istruttoria dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2, organismo tecnico che, esaminata la documentazione agli atti, ascoltato il ricorrente in sede di audizione e tenuto conto delle controdeduzioni degli agenti accertatori, ha confermato il verbale di illecito amministrativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro n. 1/MA del 09.03.2021, ritenendo sussistente e fondata in fatto e diritto l’infrazione accertata;
- con la medesima nota Prot. n. 121517 del 28.06.2021 è stata acquisita l’ordinanza del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL 2 che, ritenendo fondato l’accertamento, ingiungeva al omissis il pagamento, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981, della somma complessiva pari ad Euro 1.228,50.
Tenuto conto di quanto sopra esposto e delle motivazioni riportate;
 

DECRETA


Art. 1

Il ricorso amministrativo promosso in via gerarchica dal omissis, avverso il verbale di illecito amministrativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro per violazione dell’art. 41, comma 6-bis, del D.lvo 81/2008 degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL Umbria 2, non è accolto.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 30 giugno 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI