Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 68.
Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile: dalla situazione emergenziale a quella ordinaria.
B.U.R. 17 febbraio 2021, n. 11 - s.o. n. 2

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile: dalla situazione emergenziale a quella ordinaria.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di approvare la Disciplina per l’attuazione del lavoro agile di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre che la Disciplina per l’attuazione del lavoro agile viene applicata al decadere dello stato emergenziale, (30 aprile 2021 fatte salve ulteriori proroghe) e comunque al termine dell’attivazione del lavoro agile in modalità semplificata, determinato dalle norme vigenti;
3) di dare mandato al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo, di divulgare le disposizioni contenute nella disciplina adottata con il presente atto, dandone informazione anche alle Rappresentanze sindacali;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente - Atti generali - ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
 

La Presidente
TESEI


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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile: dalla situazione emergenziale a quella ordinaria.
 

LAVORO AGILE - NORMATIVA VIGENTE
Il lavoro agile viene introdotto nella pubblica amministrazione con la legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare l’art. 14 stabilisce che “le amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano entro tre anni ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano di avvalersi di tale modalità garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Il lavoro agile viene poi disciplinato con legge 22 maggio 2017, n. 81, concernente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Negli articoli dal 18 al 23, oltre alla previsione di applicabilità anche al pubblico impiego, sono introdotte disposizioni che delineano i contorni dello svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, evidenziandone la flessibilità organizzativa, la volontà espressa dalle parti (datore di lavoro/dirigente responsabile e dipendente) con la sottoscrizione dell’accordo individuale e l’utilizzo della strumentazione che rende attuabile lo svolgimento della prestazione lavorativa “a distanza”.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva 1 giugno 2017, n. 3, fornisce indirizzi e linee guida riferite all’organizzazione del lavoro ed alla gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed il benessere organizzativo dei dipendenti.
 

Stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attuazione lavoro agile in modalità semplificata - Riferimenti normativi e regolamentari
L’evoluzione della situazione epidemiologica causata dal contagio da coronavirus Covid-19 ha condotto all’adozione di numerosi interventi normativi e regolamentari che hanno portato le amministrazioni pubbliche a limitare la presenza del personale negli uffici applicando il lavoro “a distanza”.
A partire dal 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per la durata di 6 mesi, prorogando da ultimo tale termine fino al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021.
Con D.P.C.M. 8 marzo 2020 considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Governo ha utilizzato il lavoro agile come misura di prevenzione e contenimento, introducendo la modalità semplificata che consente ai datori di lavoro di applicare la disciplina della legge 22 maggio 2017, n. 81 - articoli da 18 a 23 - anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e di assolvere agli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge medesima 22 maggio 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’articolo 87 recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego ha disposto che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Con riferimento alla definizione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020, la direttiva 4 maggio 2020, n. 3 del Ministro per la PA, mette in evidenza che le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale, per il contenimento della situazione epidemiologica, non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento.
L’Articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, conferma la necessità di organizzare il lavoro agile, nell’ottica di garantire ai cittadini la regolarità, la continuità e l’efficienza dei servizi erogati, evidenziando criteri generali e condizioni:
“Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
L’art. 19 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”) proroga - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 - il termine per l’applicazione della normativa in materia di lavoro agile in modalità semplificata dettata dal comma 1 dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
In relazione alla nuova scadenza dello stato di emergenziale (30.04.2021) il Ministro per la pubblica amministrazione, con decreto del 20 gennaio 2021, ha prorogato le modalità organizzative, i criteri e i principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020 e già prorogati al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021.
 

Lavoro agile in modalità straordinaria e semplificata: provvedimento regionale di attuazione (D.G.R. n. 418/2020)
Nel contesto normativo sopra illustrato, si inserisce la deliberazione n. 418 del 27 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale:
- ha evidenziato la necessità di definire modelli organizzativi e di gestione che possano adattarsi in maniera flessibile ai nuovi obiettivi sfidanti che ogni struttura regionale ha necessità di predisporre, per assicurare un supporto efficiente alla progressiva ripresa delle attività, per concludere in tempi adeguati i procedimenti e poter garantire il costante presidio delle modalità di erogazione dei servizi e la massima e tempestiva divulgazione all’utenza esterna ed interna nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza adottati;
- ha stabilito che tutte le attività/funzioni svolte dalle strutture regionali sono ritenute essenziali ed indifferibili considerata la mission dell’Amministrazione regionale ed i numerosi adempimenti di carattere istituzionale, tecnico, amministrativo, contabile e di controllo che richiedono la collaborazione di tutto il personale ivi comprese quelle di norma identificate come trasversali e di supporto operativo e gestionale, finalizzate alla complessiva ripartenza;
- ha affidato ai singoli dirigenti/direttori, l’individuazione del numero o della percentuale di personale che deve prestare la propria attività lavorativa in presenza, anche alternando giornate in modalità smart working, fermo restando l’obbligatorio presidio in sede di tutta la dirigenza e privilegiando la presenza in sede dei titolari di Posizione Organizzativa; nel rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno il 50% del personale assegnato ad ogni Servizio/Direzione sia in smart working nell’arco della singola giornata lavorativa; il dirigente può anche valutare il mantenimento in smart working di una percentuale maggiore di personale;
b) il restante personale può lavorare in sede nell’arco della singola giornata lavorativa;
c) in relazione alla necessità di assicurare l’erogazione dei servizi e delle prestazioni ascritte all’Ufficio, il dirigente/direttore tiene altresì conto delle specifiche condizioni personali legate alla tutela della salute ed alle esigenze legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale.
 

LAVORO AGILE: DALLA FASE EMERGENZIALE A QUELLA ORDINARIA
Come sopra evidenziato, la rapida successione delle norme, divulgate in base all’evoluzione dell’epidemia, ha reso particolarmente difficoltosa la programmazione e la pianificazione nell’anno 2020 dell’organizzazione del lavoro, sovrapponendo la necessità di raggiungere gli obiettivi assegnati, mantenere l’efficienza dei servizi e nel contempo tempo proteggere l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nel rispetto dei Protocolli sulla Sicurezza via via aggiornati dal Servizio competente in materia di prevenzione e sicurezza.
La massiccia introduzione del lavoro da remoto come misura emergenziale è ormai accompagnata da norme che introducono stabilmente nell’ordinamento un nuovo modello organizzativo.
L’articolo 263, comma 4-bis, del D.L. 17 maggio 2020, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che modifica l’articolo 14 della legge n. 124/2015, dispone la redazione (facoltativa) del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), sentite le organizzazioni sindacali, quale sezione del Piano della performance, introducendo una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile.
Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Al fine di promuovere l’attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
In data 9 dicembre 2020, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono state approvate le linee guida sul POLA predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica, con alcune indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria.
Il documento evidenzia che le scelte sulla programmazione del lavoro agile sono rimesse alle singole amministrazioni che - sentite le organizzazioni sindacali - elaborano un programma di sviluppo, nell’arco temporale di un triennio, prevedendo un’applicazione progressiva e graduale del lavoro agile, che consenta di raggiungere la percentuale di almeno il 60 per cento dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile.
Ne consegue che per il concreto sviluppo del lavoro agile è necessario acquisire un quadro complessivo delle attività lavorabili a distanza, considerando i processi di lavoro correlati alle declaratorie delle competenze delle singole strutture regionali, in relazione al mantenimento dell’efficienza dei servizi e la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione necessaria.
Con nota prot. n. 6144 del 13 gennaio 2021, trasmessa a dirigenti e direttori regionali, il Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, ha quindi avviato la ricognizione delle attività che possono essere svolte a distanza, quale primo monitoraggio dei processi di lavoro in attuazione dell’art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
 

Disciplina del lavoro agile: dalla fase emergenziale a quella ordinaria
Fase emergenziale: dal mese di marzo 2020 fino al 30 aprile 2021 fatte salve eventuali ulteriori proroghe.
A partire dal mese di marzo 2020, l’Amministrazione regionale ha immediatamente attivato l’organizzazione del lavoro in modalità agile, predisponendo una Direttiva per l’attuazione del lavoro agile straordinario in modalità semplificata, divulgata dalla struttura regionale competente in Organizzazione, gestione e amministrazione del personale con nota prot. n. 49095 dell’11 marzo 2020, che si attiene alle linee guida contenute nella Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento Funzione pubblica.
La Direttiva, seppur prevedendo l’applicazione in modalità semplificata, ha comunque previsto l’attivazione dello smart working utilizzando un modello di comunicazione al dipendente di avvio dello smart working per motivi emergenziali, che contiene oltre alla sottoscrizione del dipendente, del dirigente responsabile di assegnazione e del direttore della direzione dell’ambito di competenza, gli elementi fondamentali dell’accordo individuale, definendo:
- la data di attivazione e l’eventuale data di scadenza
- le attività richieste al dipendente
- i risultati attesi
- le forme di monitoraggio e di controllo
- le fasce di contattabilità
Dirigenti e Direttori hanno predisposto piani settimanali alternati di presenza presso le sedi abituali di assegnazione e giornate in modalità di lavoro agile, rimodulando attività, risultati attesi, obiettivi e scadenze, anche in base ai provvedimenti emergenziali divulgati dagli organismi competenti in materia.
È stata data, altresì, ampia diffusione ed applicazione delle misure speciali di tutela della genitorialità, della disabilità e del personale particolarmente esposto a rischio di contagio, accompagnando sia la dirigenza che tutto il personale nella nuova modalità di organizzazione del lavoro a distanza, pubblicando nel sito Intranet di comunicazione interna gli aggiornamenti normativi di interesse con i relativi modelli di istanze e circolari esplicative.
Fase ordinaria: disciplina per l’attuazione del lavoro agile
In previsione dell’introduzione in modalità ordinaria del lavoro agile, quale modello organizzativo capace di inserirsi nel processo di innovazione tecnologica e digitale dell’organizzazione del lavoro, allo scopo di orientare l’amministrazione verso una maggiore incisività ed efficacia dell’azione amministrativa e della performance, degli obiettivi e dei risultati, del benessere organizzativo e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si propone all’approvazione della Giunta regionale la regolamentazione predisposta per dare attuazione al lavoro agile e gestire la prestazione lavorativa.
Dalla fase emergenziale a quella ordinaria, ragionevolmente prevista nel corso dell’anno 2021, il lavoro agile verrà gradualmente introdotto in base alla pianificazione ed alle condizioni abilitanti che troveranno specifico dettaglio nel Piano organizzativo.
La disciplina è compatibile con il regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale di cui alla D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i., la Disciplina delle prestazioni lavorative della dirigenza approvata con D.G.R. n. 1252/2013 e la Disciplina dell’orario di lavoro del personale regionale delle categorie professionali dell’orario di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1253/2013.
Si illustrano, di seguito, i contenuti principali della disciplina proposta.

Premessa
L’attuazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicata ai dipendenti regionali che continua a far riferimento al “normale orario di lavoro”, pari a 36 ore settimanali a tempo pieno o alle articolazioni part-time, tenendo conto delle caratteristiche di flessibilità temporali proprie dello smart working, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali.
 

Presupposti per l’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile sono i seguenti:
a) delocalizzazione, almeno in parte, delle attività per cui non si ritiene necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;
b) utilizzo di strumentazione tecnologica idonea allo svolgimento della prestazione lavorativa in relazione alle attività elencate nel progetto di smart working;
c) autonomia operativa, capacità professionale e possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa in termini di spazio/tempo (spazio/temporale);
e) misurazione delle attività con indicatori riferibili a progetti, obiettivi, scadenze sia di natura ordinaria che straordinaria.
d) possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti.
Lo Smart working integra e amplia le forme di lavoro flessibile offerte dall’Amministrazione regionale al fine di rispondere meglio alle esigenze organizzative ed alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
 

L’introduzione della prestazione lavorativa in modalità agile persegue le seguenti finalità:
- promuovere soluzioni organizzative flessibili che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al raggiungimento degli obiettivi ed al conseguimento di risultati ed, al tempo stesso, all’incremento della produttività ed alle economie di gestione;
- razionalizzare l’organizzazione del lavoro implementando la semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi con l’ausilio delle nuove tecnologie e delle reti di comunicazione;
- agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- migliorare il benessere organizzativo
- ridurre il tasso di assenteismo
- favorire l’accrescimento professionale in materia di competenze digitali
- ridurre l’impatto sull’ambiente in termini di traffico e di inquinamento
 

Realizzazione del Progetto di lavoro agile (art. 4)
Il soggetto proponente è individuato nel Responsabile di struttura (dirigente o direttore) che può proporre un progetto di lavoro agile, individuare le attività gestibili in modalità agile e le unità di personale necessarie.
Il progetto di lavoro agile è sottoposto a verifica e convalida delle strutture competenti in materia, in relazione alla tecnologia ed ai sistemi informativi ed informatici necessari per l’attivazione e l’utilizzo della postazione mobile di lavoro..
Il Direttore regionale della direzione di appartenenza esprime un parere rispetto alla complessiva fattibilità, all’impatto organizzativo ed alla corrispondenza degli obiettivi assegnati e provvede all’attivazione della procedura di divulgazione ed assegnazione al personale eventualmente interessato.
 

Modalità di accesso al progetto di lavoro agile - Criteri di assegnazione e priorità (articoli 5 e 6)
Per garantire la trasparenza e l’informazione nei confronti del personale, a seguito della proposta di un progetto di lavoro agile, viene attivata la procedura di Manifestazione di interesse per raccogliere le istanze del personale interessato, tramite avviso pubblicato nel sito istituzionale interno intranet.
Sono ammessi, in via prioritaria, i dipendenti assegnati alla struttura proponente il progetto di lavoro agile che già svolgono le mansioni o le attività collegate al progetto o abbiano esperienza professionale in funzioni analoghe a quelle richieste.
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni da destinare al progetto, la struttura competente in materia di organizzazione e personale formula una graduatoria sulla base di criteri che garantiscono prioritariamente le condizioni previste dall’art. 18, comma 3bis, della legge n. 81/2017 e considerando altresì valutabili situazioni di disabilità grave, assistenza a disabili gravi, figli da 3 a 14 anni di età e distanza tra l’abitazione e la sede di lavoro > a 30 Km.
 

Assegnazione dei progetti di lavoro agile e Accordi di lavoro individuali - Revoca - Rapporto di lavoro (articoli 7 - 8 - 9)
La formale assegnazione della posizione di lavoro agile si perfeziona con la sottoscrizione, da parte del dipendente e del Responsabile, dell’Accordo di lavoro individuale che contiene tutti gli elementi che regolano il rapporto di lavoro quando la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, meglio definiti per alcuni aspetti nelle disposizioni contenute nell’art. 9.
L’Accordo individuale può essere revocato:
a. su richiesta scritta e motivata del dipendente;
b. d’ufficio, su proposta del Responsabile, qualora il dipendente non rispetti la disciplina contrattuale delle prestazioni di lavoro agile o non si attenga alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal suo dirigente oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative.
L’assegnazione della posizione di lavoro agile non cambia la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato che continua a essere regolato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle disposizioni regolamentari ed organizzative dell’Amministrazione regionale, fermo restando l’autonomia operativa e di organizzazione della prestazione lavorativa attribuita al dipendente che lavora per obiettivi e per il raggiungimento dei risultati attesi.
 

Orario di svolgimento della prestazione lavorativa - Modalità giustificative dell’assenza e malattia (articoli 10 - 11)
La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta nell’arco della giornata tra le 07.30 e le 19.00, (fascia oraria massima di connessione) che coincide con l’orario di servizio già determinato con la disciplina dell’orario di lavoro del personale delle categorie vigente, anche per garantire la massima efficienza e l’interazione con il personale che lavora in presenza.
Considerata la distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nell’arco della giornata, non sono riconosciute prestazioni di lavoro straordinario né eccedenze orarie flessibili e non si ha titolo alla fruizione del buono pasto.
Sono state inserite fasce orarie durante le quali il dipendente deve assicurare la disponibilità ad essere contattato dal Responsabile o dai colleghi per motivi di lavoro ed è stata introdotta la garanzia del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche dalle ore 19.00 alle ore 7.30, nel pieno rispetto delle pause regolamentate dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.
Le modalità giustificative dell’assenza dal servizio, riconducibili sia a permessi che allo stato di malattia, non sono oggetto di modificazioni. Pertanto sia in modalità agile che in presenza il dipendente utilizza il sistema informatizzato online e l’apposita casella vocale o email per comunicare l’assenza per malattia.
 

Monitoraggio e controllo - Lavoro agile e performance (articoli. 12 - 13)
Ogni Responsabile predispone, in piena autonomia, un sistema di rendicontazione utile al controllo ed alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi affidati allo smart worker.
L’attività prestata in modalità agile è oggetto di valutazione in analogia a quella prestata in modalità ordinaria ossia in presenza.
 

Postazione di lavoro agile (articolo 14)
Il dipendente può utilizzare strumenti tecnologici propri oppure richiederne la disponibilità all’Amministrazione che, in base alle risorse disponibili, la fornisce in comodato d’uso.
 

Tutela della privacy e dovere di riservatezza - formazione - trattamento economico (articoli. 15 -16 -17)
Il dipendente assicura la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati trattati secondo i principi stabiliti dal Regolamento UE 279/2016 che ha integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali” vigente.
È assicurata adeguata formazione in materia di sicurezza e tutela della salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sugli aspetti normativi, contrattuali, organizzativi e tecnologici riferiti alla modalità di lavoro agile.
Il trattamento retributivo non subisce modifiche rispetto alle previsioni contrattuali nazionali di comparto vigenti.
Non sono erogate indennità giornaliere legate alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ivi compresa l’indennità di turno. Sono invece riconosciute le attività riconducibili all’art. 12, lettere a) e c) del CID 2019 che possono essere compensate su indicazione del dirigente/direttore ossia inserite nell’Accordo individuale di lavoro agile.
Sono altresì riconosciuti i servizi di reperibilità effettuati dalle ore 19.00 alle ore 7.30.
I consumi elettrici, di connessione alla rete Internet, ecc. sono a carico del dipendente.
 

Sicurezza sul lavoro (articolo 18)
L’Amministrazione tutela e garantisce la salute e la sicurezza dello smart worker ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ivi compresa la tutela degli infortuni sul lavoro.


Lavoro agile e personale con qualifica dirigenziale (articolo 19)
Al personale con qualifica dirigenziale non è esclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità agile. Il dirigente sottopone il progetto di lavoro agile al direttore regionale della direzione di appartenenza che esprime un parere vincolante rispetto all’impatto organizzativo, verificando la corrispondenza degli obiettivi assegnati, valutando i livelli di efficienza attesi, in relazione alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed al ruolo manageriale strettamente connesso all’incarico attribuito.


Relazioni sindacali e partecipative
In conformità a quanto previsto dai CCNL del comparto e della dirigenza è stato, inoltre, avviato il confronto con le OO.SS. in data 24 dicembre 2020 mediante pubblicazione del documento “Proposta Disciplina per l’attuazione del lavoro agile” nel Team site - Relazioni sindacali della Intranet regionale.
L’Amministrazione, senza che siano in merito pervenute né richieste né osservazioni da parte della RSU, ha comunque deciso nello spirito di fattiva e collaborativa relazione sindacale, di convocare la stessa rappresentanza in data 22 gennaio 2021 al fine di illustrare, tra l’altro, la Disciplina per l’attuazione del lavoro agile.
In data 26 gennaio 2021, tramite email, la RSU ha quindi inviato osservazioni e proposte di integrazioni che in parte l’amministrazione ha ritenuto utili, riconoscendone l’adeguatezza, e ne ha tenuto conto nella stesura finale della disciplina.
La proposta di regolamentazione del lavoro agile è stata altresì, trasmessa in data 28 dicembre 2020 con nota prot. n. 236487:
- ai componenti dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione, costituito ai sensi dell’articolo 6 del CCNL 21 maggio 2018 con D.G.R. n. 118 del 26 febbraio 2020, dando seguito all’accordo condiviso con le OO.SS. nel CID 25 ottobre 2019, che prevede l’attivazione di relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione ed innovazione, anche con riferimento al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;
- all’Avv. Francesco Nesta in qualità di rappresentante esperto del Comitato Unico di Garanzia che ha espresso utili indirizzi e valutazioni nel merito, dato atto che già nel 2018 è stata avviata insieme ai componenti del Comitato una fase di studio propedeutica alla sperimentazione del lavoro a distanza.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

Allegato A)

DISCIPLINA PER L’ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE

 

Premessa
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Finalità
Art. 3 Attività lavorabili in modalità agile
Art. 4 Realizzazione del progetto di lavoro agile
Art. 5 Modalità di accesso al progetto di lavoro agile
Art. 6 Criteri di assegnazione e priorità
Art. 7 Assegnazione dei progetti di lavoro agile e Accordo di lavoro individuale
Art. 8 Revoca
Art. 9 Rapporto di lavoro
Art. 10 Orario di svolgimento della prestazione lavorativa
Art. 11 Modalità giustificative dell’assenza e malattia
Art. 12 Monitoraggio e controllo
Art. 13 Lavoro agile e performance
Art. 14 Postazione di lavoro agile (dotazione tecnologica)
Art. 15 Tutela della privacy e dovere di riservatezza
Art. 16 Formazione
Art. 17 Trattamento economico
Art. 18 Sicurezza sul lavoro
Art. 19 Lavoro agile e personale con qualifica dirigenziale
Art. 20 Norma finale

 

Premessa

L’attuazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicata ai dipendenti regionali che continua a far riferimento al “normale orario di lavoro”, pari a 36 ore settimanali a tempo pieno o alle articolazioni part-time, tenendo conto delle caratteristiche di flessibilità temporali proprie dello smart working, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali.
Presupposti per l’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile sono i seguenti:
a) delocalizzazione, almeno in parte, delle attività per cui non si ritiene necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;
b) utilizzo di strumentazione tecnologica idonea allo svolgimento della prestazione lavorativa in relazione alle attività elencate nel progetto di smart working;
c) autonomia operativa, capacità professionale e possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa in termini di spazio/tempo (spazio/temporale );
e) misurazione delle attività con indicatori riferibili a progetti, obiettivi, scadenze sia di natura ordinaria che straordinaria.
d) possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti.
Lo Smart Working integra e amplia le forme di lavoro flessibile offerte dall’Amministrazione regionale al fine di rispondere meglio alle esigenze organizzative ed alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
 

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “ prestazione di lavoro agile o smart working ”, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso l’abitazione/domicilio o in altri luoghi ritenuti idonei, collocati al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione regionale nel rispetto delle norme in materia di affidabilità, protezione e sicurezza del trattamento dei dati personali;
b) “smart worker’ dipendente che lavora da remoto ed ha sottoscritto un accordo di lavoro individuale;
c) “progetto di lavoro agile” l’insieme delle attività che in via ordinaria e/o straordinaria il Responsabile definisce come delocalizzabili ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa presso l’abitazione/domicilio del dipendete o in altri luoghi ritenuti idonei;
d) “sede di lavoro”, la sede dell’ufficio a cui il dipendente è assegnato;
e) “luogo di lavoro” spazio individuato dal dipendente (abitazione/domicilio o altri luoghi) idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in condizioni di sicurezza e riservatezza. Il luogo o i luoghi prescelti devono essere inseriti nell’Accordo individuale;
f) “postazione di lavoro agile”, sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consente lo svolgimento di attività di lavoro agile;
g) “Responsabile”, personale con qualifica dirigenziale responsabile della struttura di appartenenza del dipendente.
 

Art. 2
Finalità

L’introduzione della prestazione lavorativa in modalità agile persegue le seguenti finalità:
- promuovere soluzioni organizzative flessibili che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al raggiungimento degli obiettivi, al conseguimento di risultati e, al tempo stesso, all’incremento della produttività ed alle economie di gestione;
- razionalizzare l’organizzazione del lavoro implementando la semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi con l’ausilio delle nuove tecnologie e delle reti di comunicazione;
- agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- migliorare il benessere organizzativo;
- ridurre il tasso di assenteismo;
- favorire l’accrescimento professionale in materia di competenze digitali;
- ridurre l’impatto sull’ambiente in termini di traffico e di inquinamento
 

Art. 3
Attività lavorabili in modalità agile

1. L’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è realizzabile quando attività e funzioni siano almeno in parte delocalizzabili, cioè tali da non richiedere la costante presenza fisica nelle sedi di lavoro e risultino lavorabili con tecnologia informatica, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
2. A titolo meramente esemplificativo, di norma, possono essere svolte in modalità agile le seguenti attività:
• analisi, studio, ricerca e stesura di testi e relazioni connesse con i compiti d’ufficio;
• attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale;
• predisposizione di atti/provvedimenti, relazioni propedeutiche ovvero di modulistica ovvero di documentazione tecnica;
• elaborazione/inserimento dati, monitoraggio, reportistica;
• utilizzo di appositi sistemi applicativi e/o gestionali, datebase, server, ecc.
3. La struttura competente in materia di organizzazione e personale effettua annualmente, nell’ambito di ciascuna Direzione regionale, la ricognizione delle attività che non comportando disagi alla funzionalità delle strutture e mantenendo la qualità e l’efficienza dei servizi resi, risultano compatibili con lo svolgimento in modalità agile; tale ricognizione può essere integrata e/o modificata a richiesta dei direttori regionali.
4. Sono in ogni caso escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del
dipendente.
 

Art. 4
Realizzazione del Progetto di lavoro agile

1. Ogni Responsabile di struttura (direzione/servizio) può proporre un progetto di lavoro agile, individuando le attività gestibili in modalità agile e le unità di personale necessarie, che deve contenere i seguenti elementi illustrativi:
a) sintesi del progetto (breve descrizione delle attività, durata non inferiore a 6 mesi -rinnovabili-, numero postazioni/unità di personale, numero giorni/settimana)
b) finalità generali;
d) descrizione obiettivi;
e) modalità di razionalizzazione e semplificazione;
f) tecnologie e sistemi di supporto informativi e informatici;
g) interventi per la formazione e l’aggiornamento;
h) modalità di verifica, monitoraggio ed aggiornamento delle attività di progetto;
2. Il progetto di lavoro agile è sottoposto a verifica e convalida delle strutture competenti in materia, in relazione alla tecnologia ed ai sistemi informativi ed informatici necessari per l’attivazione e l’utilizzo della postazione mobile di lavoro.
3. Il Responsabile della struttura proponente sottopone il progetto di lavoro agile al Direttore regionale della direzione di appartenenza che esprime un parere rispetto alla complessiva fattibilità, all’impatto organizzativo ed alla corrispondenza degli obiettivi assegnati e provvede all’attivazione della procedura di divulgazione ed assegnazione al personale eventualmente interessato.
 

Art. 5
Modalità di accesso al progetto di lavoro agile

1. Ogni progetto di lavoro agile viene trasmesso dalla Direzione regionale interessata all’attivazione, al Servizio competente in materia di organizzazione e personale che provvede alla pubblicazione, nel sito istituzionale interno Intranet, di un “Avviso di manifestazione di interesse” finalizzato alla raccolta delle adesioni del personale.
2. È ammessa la partecipazione alla Manifestazione di interesse relativa a progetti di lavoro agile, di tutto il personale dipendente sia con rapporto di lavoro a tempo determinato - se compatibile con la durata del rapporto di lavoro- che indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, tenuto conto dei criteri di assegnazione e delle priorità di individuazione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
È ammesso, altresì, il personale in comando o assegnazione funzionale presso le strutture regionali purché la durata e le finalità dell’attivazione del comando o dell’assegnazione funzionale siano compatibili con la durata e le attività proposte nel progetto di lavoro agile dal Responsabile della struttura di assegnazione.
3. Il dipendente, nell’istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse, deve indicare la propria utenza telefonica fissa o cellulare, il luogo o i luoghi di svolgimento del lavoro agile, l’impegno ad essere reperibile nelle fasce orarie di contattabilità, la specifica della disponibilità ed idoneità dei propri dispositivi ed attrezzature elettroniche come identificate nel progetto proposto nonché l’eventuale possesso dei requisiti di priorità stabiliti dalla presente Regolamentazione.
4. I nominativi del personale individuato, con la relativa graduatoria se necessaria, vengono trasmessi al Responsabile della struttura proponente il progetto il quale, previo colloquio motivazionale può attivare l’iter procedurale per l’assegnazione del progetto di lavoro agile. La mancata assegnazione deve essere adeguatamente motivata.
 

Art. 6
Criteri di assegnazione e priorità

1. In base alle Manifestazioni di interesse acquisite in relazione ad ogni singolo progetto di lavoro agile, è individuato il personale che ha dichiarato la disponibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, alle condizioni previste dagli specifici progetti, nel rispetto dei criteri di assegnazione e delle priorità successivamente indicate.
2. Sono ammessi in via prioritaria, i dipendenti assegnati alla struttura proponente il progetto che già svolgono le mansioni o le attività collegate al progetto o abbiano esperienza professionale in funzioni analoghe a quelle richieste.
3. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni da destinare al progetto, la struttura competente in materia di organizzazione e personale formula una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a. dipendenti con figli in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992, certificata dalla struttura pubblica competente; (art. 18, comma 3bis, Legge n. 81/2017);
b. lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità; (art. 18, comma 3bis, Legge n. 81/2017);
c. disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e certificata dalla struttura pubblica competente;
d. assistenza ai parenti o affini entro il terzo grado o conviventi, con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
e. figli da 3 a 14 anni di età;
f. distanza tra l’abitazione e la sede di lavoro > a 30 km.
Relativamente ai criteri sopra elencati, viene formata una graduatoria in base ai seguenti punteggi cumulabili:

a

dipendenti con figli in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992, certificata dalla struttura pubblica competente (L. n. 81/2017);

15 punti

b

lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità; (L. n. 81/2017);

12 punti

c

Disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e certificata dalla struttura pubblica competente

10 punti

d

assistenza ai parenti o affini entro il terzo grado o conviventi, con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

8 punti

e.1

 figli in età 3/6 anni non compiuti per ciascun figlio

5 punti

e.2

 figli in età 6/9 anni non compiuti per ciascun figlio

3 punti

e.3

figli in età 9/12 anni non compiuti per ciascun figlio

2,50 punti

e.4

figli in età 12/14 anni non compiuti per ciascun figlio

2 punti

f.

Distanza tra l’abitazione e la sede di lavoro > 30 km.

1 punto

 

Art. 7
Assegnazione dei progetti di lavoro agile e Accordo di lavoro individuale

1. Il Responsabile procede alla formale assegnazione della posizione di lavoro agile al dipendente e sottoscrive l’Accordo di lavoro individuale che stabilisce:
• la durata (comunque non inferiore a 6 mesi eventualmente rinnovabili)
• le attività da espletare in modalità agile;
• i risultati attesi;
• l’indicazione del luogo o dei luoghi in cui verrà svolta l’attività lavorativa;
• le forme di monitoraggio e di controllo utili per la verifica dei risultati attesi;
• le giornate settimanali (1 o 2 o 3);
• la fascia oraria di connessione tra le 7:30 - 19:00 (rif.to art. 10)
• gli orari di contattabilità telefonica e telematica (rif.to art. 10);
• gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;
• le condizioni di fattibilità tecnico-informatiche
• gli specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e protezione dei dati trattati
 

Art. 8
Revoca

1. L’assegnazione dell’incarico di lavoro agile può essere revocata, con preavviso non inferiore a trenta giorni:
- su richiesta scritta e motivata del dipendente;
- d’ufficio, su proposta del Responsabile, qualora il dipendente non rispetti la disciplina contrattuale delle prestazioni di lavoro agile o non si attenga alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal suo dirigente oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative.
In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione in modalità ordinaria e, quindi, in presenza presso la sede di lavoro cui è assegnato, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca, fatta salva la fruizione di permessi e/o congedi.
 

Art. 9
Rapporto di lavoro

1. L’assegnazione della posizione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell’Amministrazione regionale.
2. Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa è svolta esclusivamente nel luogo o nei luoghi indicati nell’Accordo di lavoro individuale, soprattutto al fine di poter garantire al dipendente la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro. Inoltre il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano facilmente accedere ad informazioni riservate o dati sensibili.
3. Il dipendente gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione nel rispetto degli obiettivi e dei risultati attesi e delle modalità di monitoraggio concordate con il Responsabile.
4. La verifica del corretto adempimento della prestazione di lavoro e dell’effettivo svolgimento delle attività affidate, rientra nelle competenze datoriali del Responsabile che può utilizzare anche sistemi di controllo a distanza nel rispetto e nei limiti previsti dall’art. 4 della legge 300/1970
 

Art. 10
Orario di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa da rendere in modalità agile è svolta nell’arco della giornata tra le 7.30 e le 19.00 (fascia oraria massima di connessione), che coincide con l’orario di servizio già determinato con la disciplina dell’orario di lavoro del personale delle categorie vigente.
2. Nella giornata di svolgimento dell’attività in smart working, considerata la distribuzione flessibile del tempo di lavoro:
a. non sono riconosciute prestazioni di lavoro straordinario né eccedenze orarie flessibili
b. non si ha diritto alla fruizione del buono pasto.
3. Le fasce orarie durante le quali il dipendente deve assicurare la reperibilità, cioè la disponibilità ad essere contattato dal Responsabile o dai colleghi per motivi di lavoro, è così determinata:
- in giornata con debito orario giornaliero pari a 6 ore: 9.00 - 13.00
- in giornata con debito orario giornaliero pari a 9 ore: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
4. È garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche dalle ore 19.00 alle ore 07.30.
5. È garantito altresì, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche nella giornata di sabato, domenica o altri giorni festivi infrasettimanali. In presenza di indifferibili e motivate esigenze di servizio il Responsabile può chiedere al dipendente lo svolgimento di lavoro straordinario che sarà compensato secondo le norme contrattuali vigenti.
 

Art. 11
Modalità giustificative dell’assenza e malattia

1. L’assenza dal servizio, nelle giornate dedicate allo smart working deve essere giustificata con le modalità già adottate dall’Amministrazione, tramite il sistema informatizzato online presente nel sito istituzionale interno Intranet che consente l’utilizzo delle funzioni autorizzative anche collegandosi a distanza. È consentita la fruizione anche dei permessi orari.
2. In caso di assenza per malattia deve essere adottata la stessa procedura di comunicazione disposta dall’Amministrazione ossia:
a. Comunicare entro le ore 9.00 l’assenza per malattia tramite la casella vocale 075 504 5198 oppure via email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
b. Farsi rilasciare certificato telematico di assenza per malattia dal medico curante.
In aggiunta ai precedenti adempimenti il dipendente dovrà, comunque, comunicare al Responsabile l’assenza per malattia che esonera il dipendente dal rispetto delle fasce di contattabilità in giornata dedicata allo smart working da non confondere con le fasce di reperibilità ai fini della visita fiscale che dovranno invece essere rispettate.
 

Art. 12
Monitoraggio e controllo

1. Ciascun Responsabile predispone un sistema di rendicontazione giornaliera/settimanale/altro nella forma di report o relazioni, che il dipendente deve trasmettere via email, per consentire il controllo ed il costante presidio dei risultati attesi nonché lo stato di avanzamento degli obiettivi affidati allo smart worker.
 

Art. 13
Lavoro agile e performance

1. In attuazione dell’art. 14 della legge n. 124 del 2015, l’attività prestata in modalità agile è oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione delle performance, organizzativa ed individuale, in analogia a quella prestata in modalità ordinaria ossia in presenza.
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o dei risultati attesi comporta l’impossibilità a partecipare a Manifestazioni di interesse per progetti di lavoro agile nei tre anni successivi.
 

Art. 14
Postazione di lavoro agile (dotazione tecnologica)

1. Qualora il dipendente non disponga di propri strumenti, l’Amministrazione potrà fornire in comodato d’uso, in base alle risorse disponibili, una postazione di lavoro costituita da personal computer, smartphone o altra dotazione adeguata.
2. Gli strumenti informatici (personale computer o altra dotazione adeguata) vengono collaudati, ove necessario, dai Servizi Informatici competenti, ai quali spetta anche l’attività di supporto tecnico-informativo secondo le direttive e le indicazioni dagli stessi divulgati a tale riguardo.
3. Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente fornita dall’Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti l’attività di servizio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere la configurazione dei dispositivi tecnologici, a non consentire ad altri l’utilizzo delle stesse.
4. L’Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l’identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password).
5. La dotazione tecnologica messa a disposizione dall’Amministrazione per la postazione di lavoro agile deve essere riconsegnata dal dipendente al termine del progetto di lavoro agile.
 

Art. 15
Tutela della privacy e dovere di riservatezza

1. Il dipendente applica le misure minime di sicurezza informatica mediante il ricorso a regole tecniche che tutelano la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati, in conformità ai principi di correttezza, pertinenza e sicurezza con particolare riguardo al trattamento dei dati personali e sensibili.
2. Il dipendente svolge attività in modalità agile con diligenza e responsabilità, rispetta le disposizioni regolamentari sull’uso della strumentazione informatica adottate dall’Amministrazione ed assicura la gestione dei flussi documentali e la salvaguardia dei dati trattati secondo i principi stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 che ha integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali” vigente.
3. Il comprovato mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, può configurare l’attivazione di procedimenti disciplinari.
 

Art. 16
Formazione

1. L’Amministrazione garantisce ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile opportunità formative e di sviluppo della professionalità, anche in relazione alla specificità dei progetti di lavoro agile assegnati. In particolare è assicurata adeguata formazione in materia di sicurezza e tutela della salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e sugli aspetti normativi, contrattuali, organizzativi e tecnologici riferiti alla modalità di lavoro agile oltre al necessario supporto per l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche e dei sistemi informatici.
 

Art. 17
Trattamento economico

1. Il trattamento retributivo, spettante ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
2. Nelle giornate di smart working non sono riconosciute indennità giornaliere legate alla modalità di svolgimento della prestazione, ivi compresa l’indennità di turno. Sono fatte salve le indennità di cui all’art. 12, lettere a) e c) del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 25 ottobre 2019, che possono essere erogate solo se inserite nell’Accordo individuale di lavoro agile.
3. Possono essere attivati servizi di reperibilità negli orari dalle ore 19.00 alle ore 7.30 che danno titolo alla relativa indennità.
4. I consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e quelli relativi alle comunicazioni telefoniche per ragioni d’ufficio sono a carico del dipendente.
 

Art. 18
Sicurezza sul lavoro

1. L’Amministrazione tutela e garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la salute e la sicurezza dello smart worker in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo individuale, un’informativa scritta con l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo o dei luoghi in cui espletare l’attività lavorativa. (vedi Informativa completa INAIL).
2. L’Amministrazione regionale non è responsabile degli infortuni verificatisi a causa di condotte del dipendente non conformi a quanto indicato nella informativa sopra citata ivi compresa l’individuazione del luogo o di luoghi non compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working.
3. Allo smart worker è garantita la tutela degli infortuni sul lavoro connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno delle sedi abituali di servizio anche se occorsi durante il percorso di andata e ritorno tra l’abitazione ed il luogo prescelto. È tutelato quindi anche l’infortunio in itinere, come per il resto del personale “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza” (art. 23, comma 3, Legge 81/2017); resta inteso che ogni singolo evento sarà oggetto di valutazione e definizione da parte dall’INAIL.
 

Art. 19
Lavoro agile e personale con qualifica dirigenziale

1. Al personale con qualifica dirigenziale non è esclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità agile.
2. Ogni dirigente può proporre un progetto di lavoro agile, individuando le attività gestibili a distanza, che deve contenere i seguenti elementi illustrativi:
a) sintesi del progetto (breve descrizione delle attività, durata, numero giorni/settimana)
b) finalità generali;
d) descrizione obiettivi;
e) tecnologie e sistemi di supporto informativi e informatici;
f) modalità di verifica e monitoraggio
3. Il progetto di lavoro agile è sottoposto a verifica e convalida delle strutture competenti in materia, in relazione alla tecnologia ed ai sistemi informativi ed informatici necessari per l’attivazione e l’utilizzo della postazione mobile di lavoro.
4. Il dirigente sottopone il progetto di lavoro agile al Direttore regionale della direzione di appartenenza che esprime un parere vincolante rispetto all’impatto organizzativo, verificando la corrispondenza degli obiettivi assegnati, valutando i livelli di efficienza attesi, in relazione alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed al ruolo manageriale strettamente connesso all’incarico attribuito.
5. Il Direttore procede alla formale assegnazione della posizione di lavoro agile al dirigente e sottoscrive l’Accordo individuale che stabilisce:
• la durata (comunque non inferiore a 6 mesi eventualmente rinnovabili);
• le attività da espletare in modalità agile;
• i risultati attesi;
• l’indicazione del luogo o dei luoghi in cui verrà svolta l’attività lavorativa;
• le forme di monitoraggio e di controllo;
• le giornate settimanali (1 o 2 o 3);
• la fascia oraria di connessione (concordata con il dirigente)
• gli orari di contattabilità telefonica e telematica (rif.to art. 10);
• gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;
• le condizioni di fattibilità tecnico-informatiche
• gli specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e protezione dei dati trattati
6. Il trattamento economico al dirigente che svolge attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti, ivi compresa l’indennità di posizione e di risultato, ove spettante.
7. Si applicano al personale con qualifica dirigenziali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 -comma 2 lett. b)-, 11, 13 -comma 1-, 14, 15, 16, 17 -comma 4- e 18 del presente Regolamento.
 

Art. 20
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali, alle linee guida emanate con decreti ministeriali, alle indicazioni divulgate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica ed agli orientamenti interpretativi pubblicati dall’ARAN.